Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13768 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 03/07/2020), n.13768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27035/2018 proposto da:

Z.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello Fagioli,

domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 19/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2019 da GORI PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con decreto n. 9860 depositato in data 23.8.2018, il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso proposto da Z.A., nato in (OMISSIS), in impugnazione del provvedimento di diniego della protezione notificatogli il 6.3.2018 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona.

– Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del suo diritto allo status di rifugiato o, in subordine, alla protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251 del 2007 o ancora il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

– Avverso la decisione il richiedente ha notificato in data 21.9.2018 ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria, nei quali si duole unicamente del rigetto della domanda di protezione umanitaria; il Ministero dell’Interno non ha svolto difese, restando intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il quarto motivo, da affrontarsi prioritariamente sul piano logico, il ricorrente denuncia l’assenza di motivazione in ordine alle ragioni di rigetto della domanda di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, rilevando come il giudice del merito si sia limitato ad affermare, in via meramente apodittica, che “non si ravvisano condizioni individuali di elevata vulnerabilità che, ancorchè credibili e giustificate quelle rappresentate dal ricorrente, non comportano comunque al richiedente l’impossibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale in caso di rimpatrio”

– Il motivo è fondato.

– Al di là della scarsa comprensibilità del periodo (dal quale sembra evincersi che il giudice abbia ritenuto “credibili” e “giustificate” – ovvero sussistenti- le condizioni di elevata vulnerabilità di Z. e, ciò nonostante, abbia contraddittoriamente respinto la domanda), la motivazione si risolve infatti in una formula astratta e stereotipata, sganciata dall’esame della concreta vicenda (ancorchè ritenuta credibile) narrata dal ricorrente – alla quale il provvedimento non fa neppure cenno – e che dunque non consente di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione.

– Si è, in conclusione, in presenza di una tipica fattispecie di motivazione apparente, ovvero di motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – e, anzi, sovrabbondante, laddove il tribunale si dilunga nella descrizione della normativa che disciplina la concessione della protezione umanitaria – risulta tuttavia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio (cfr., per tutte, Cass. n. 9105/2017) e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

L’accoglimento del quarto motivo determina l’assorbimento dei primi tre, tutti diretti a censurare violazioni di legge in relazione alla mancata concessione della protezione umanitaria. Per l’effetto, il decreto va cassato e la causa rinviata per un nuovo esame al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

– La Corte, accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti il primo, secondo e terzo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Ancona, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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