Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13767 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. II, 23/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

W.L.M., C.A., T.G.,

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati MORANI MIRCO e NARDELLI FRANCO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio

dell’avvocato SPALMA ALESSIO, rappresentato e difeso dagli avvocati

PISANI MARIA ANITA, VALER GIULIANO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

sul ricorso 23296-2007 proposto da:

T.G., W.L.M., C.A.,

ricorrenti che non hanno depositato il ricorso nei termini prescritti

dalla legge;

– ricorrenti non costituiti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio

dell’avvocato SPALMA ALESSIO, rappresentato e difeso dagli avvocati

PISANI MARIA ANITA, VALER GIULIANO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2007 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del

16/01/07, depositata l’08/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – W.L.M., C.A., T.G. col ricorso 18573-2007 impugnano il suindicato provvedimento con notifica richiesta il 18 giugno 2007.

2. – Resiste con controricorso il CONDOMINIO (OMISSIS), che eccepisce l’inammissibilità della impugnazione per tardività, essendo stata notificata la sentenza impugnata al domicilio eletto presso il procuratore costituito dei ricorrenti in data 12 marzo 2007, allegando la prova della avvenuta notifica.

3. – I ricorrenti T.G., W.L.M., C. A. hanno notificato altro identico ricorso avverso la stessa sentenza e nei riguardi del medesimo Condominio. Il ricorso è stato iscritto al n. 23296-2007, notificato in data 10 maggio 2007, ma non risulta depositato nei termini. Anche per tale ricorso resiste il Condominio.

4. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato per ciascun ricorso relazione con la quale ritiene che il primo debba essere dichiarato inammissibile e il secondo improcedibile. Le relazioni sono state comunicate al Pubblico Ministero e notificate ai difensori delle parti.

Nel primo ricorso i ricorrenti hanno depositato memoria.

5. – I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

5.1. – Occorre prendere in esame per primo il ricorso notificato il 10 maggio 2007 (23296-2007), che appare tempestivo, scadendo il termine della impugnazione, calcolato dal 12 marzo 2007 (data della notifica della sentenza impugnata, vedi oltre 5.2), l’11 maggio 2007.

Tale ricorso è però improcedibile, perchè non depositato nei termini (vedi al riguardo attestazione di cancelleria del 24 settembre 2007).

5.2 – Il ricorso iscritto al n. 18573-2007 è inammissibile, perchè tardivo. Si tratta di una impugnazione non integrativa, ma sostitutiva della precedente, posto che gli stessi ricorrenti dichiarano di rinunciare al precedente ricorso (vedi pag. 4 del ricorso ultime righe prima dei motivi). Si tratta, quindi, di una autonoma impugnazione cui restano applicabili i principi generali in materia, e, quindi, anche il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata (vedi al riguardo Cass. 5053 del 2009; 20912 del 2005; 13817 del 2002; 643 del 1998). La Parte intimata ha depositato la sentenza notificata in data 12 marzo 2007 con conseguente scadenza dei termini all’11 maggio 2007. Il ricorso in questione è stato passato alla notifica a termine ampiamente scaduto (18 giugno 2007). Sostengono i ricorrenti con la memoria depositata che tale notifica non poteva far decorrere i termini per l’impugnazione, posto che era stata notificata alle parti personalmente e non già al loro difensore, seppure al domicilio dalle parti eletto presso lo studio del difensore.

Tale opinione è infondata in relazione all’orientamento più volte espresso da questa Corte che ha ritenuto che la sentenza in forma esecutiva notificata presso il procuratore costituito (come nel caso in questione) è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (vedi Cass. 2008 n. 11126, Cass. 2001 n. 14642, Cass. 1990 n. 2121).

6. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso 23296-2007 e inammissibile il ricorso 18573-2007. Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio, liquidate per entrambi i ricorsi in complessivi 7.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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