Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13767 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 03/07/2020), n.13767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22955/2018 proposto da:

K.M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio

D’Angelo, domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 17/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2019 da GORI PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con decreto n. 7650 depositato in data 17.6.2018 nella controversia iscritta all’RGN 8267/2017 il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso proposto da K.M.A., nato in Guinea, in impugnazione del provvedimento di diniego della protezione notificatogli il 22.11.2017 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona.

– Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del suo diritto allo status di rifugiato o, in subordine, alla protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251 del 2007 o ancora il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

– Avverso la decisione il richiedente ha notificato in data 17.7.2018 ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con entrambi i motivi – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7 e 8 ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, lett. c)-ter ai fini della protezione umanitaria, nonchè il vizio di motivazione del decreto impugnato, per non aver il Tribunale considerato che egli si era stabilito in Senegal da quattro anni quando fu oggetto di violenze e persecuzioni per il semplice fatto di essere cittadino guineiano e, pertanto, di aver omesso l’esame di un fatto decisivo.

– I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto afferenti alla medesima questione, sono fondati.

– Dalla narrativa del ricorso si apprende che il richiedente aveva riferito di aver partecipato il 28.9.2009 ad una grande assemblea popolare presso lo stadio di Conakry in Guinea, oggetto di una sanguinosa repressione governativa, per cui rimase in carcere fino al 4.12.2009, quando riuscì a fuggire. Tornato a casa, trovò la sua abitazione occupata da uno zio, che minacciò di denunciarlo alle autorità se lo avesse accusato di usurpazione. Fuggì quindi in Senegal nel 2010 ove, per circa quattro anni, lavorò come falegname, sino a quando si diffuse un epidemia di virus Ebola. Considerato che il virus era stato introdotto nel paese da un cittadino guineiano, subì l’ostracismo e le minacce dei senegalesi che lo costrinsero a lasciare il paese nell’agosto 2014. Attraversò il Mali, l’Algeria e la Libia ove fu arrestato e imprigionato per 45 giorni.

– Ebbene, il Tribunale, pur non avendo posto in dubbio la veridicità della vicenda narrata dal richiedente, nel decreto impugnato riferisce solo in parte e in termini riduttivi il fatto di cui da ultimo si è dato conto: “il richiedente ha lasciato il paese nel 2010, anno in cui fa risalire la discussione sorta contro lo zio, … ha poi attraversato diversi paesi africani prima di giungere in Italia”.

– Il giudice ha dunque totalmente omesso di considerare che Kante si era di fatto stabilito in Senegal, dove ha vissuto e lavorato per quattro anni, e di valutare se le minacce e le persecuzioni ivi subite dal ricorrente, già costretto a fuggire dalla Guinea, giustificassero, anche alla luce delle sue pregresse vicissitudini, oltre che della situazione socio-politica del paese di sua effettiva provenienza, il riconoscimento di una delle misure di protezione da lui richieste.

– All’accoglimento dei motivi consegue la cassazione del decreto impugnato, con rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

– La Corte, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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