Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13766 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. II, 23/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 30,

presso lo studio dell’avvocato PALMA CONCETTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIAZZA MANFREDO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L. nella qualità di procuratore generale di S.

C., M.P., Ma.Pa., M.

B., Ma.Lu. e M.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA E. TAZZOLI 6, presso lo studio dell’avvocato

CONDEMI MORABITO LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO

ANTONIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 193/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 17/3/06, depositata il 10/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VELARDI

MAURIZIO che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – G.N. impugna la sentenza n. 193 del 2006 della Corte d’appello di Catanzaro, che dichiarava inammissibile, perchè tardivo, il suo appello avverso la sentenza n. 7 del 2003, depositata il 12 gennaio 2004, del Tribunale di Lamezia Terme, che lo condannava al rilascio di un terreno e al risarcimento dei danni in favore dell’odierno intimato.

2. – La Corte territoriale dichiarava tardiva l’impugnazione (notificata V8 febbraio 2005), perchè riteneva utile ai fini del decorso del termine breve la notifica della sentenza impugnata ad uno dei procuratori costituiti del G. (avvocato Russo), anche domiciliatario, eseguita presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme il 28 giugno 2004, per essere il domicilio eletto in Cosenza, fuori della circoscrizione del Tribunale adito.

4. – Il ricorrente denuncia violazione di legge, lamentando che la Corte territoriale ha ritenuto utile (per far decorrere il termine breve dell’impugnazione) la notifica della sentenza effettuata presso la cancelleria del Tribunale adito non già al procuratore domiciliatario (avvocato Piazza) ma all’altro procuratore (avvocato Russo). Osserva che anche l’avv. Piatta, domiciliatario del sig. G., sarebbe stato domiciliato presso la cancelleria del Tribunale di Lametia Terme, è comunque a quest’ultimo e non all’avv. Russo che avrebbe dovuto essere notificata la sentenza. Rileva che in difetto si pregiudicherebbero i diritti di difesa, avanzando al riguardo questione di costituzionalità del combinato disposto degli articoli 170 c.p.c. e R.D. n. 37 del 1934, art. 82 con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

5.- Resiste con controricorso la parte intimata.

6. – Attivata la procedura ex art 375 epe, il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

7. – Il ricorso è infondato.

7.1 – Il ricorrente non contesta che l’avvocato Russo era uno dei due procuratori nominati con poteri disgiunti, nè che nessuno dei due difensori aveva eletto il domicilio presso l’autorità giudiziaria procedente con la conseguenza che entrambi erano domiciliati per legge presso la cancelleria del Tribunale di Lametia Terme. Afferma però che la notifica ai sensi dell’art. 285 c.p.c. sarebbe dovuta avvenire nei confronti del domiciliatario. Al riguardo, occorre osservare che la finalità perseguite dalla norma di cui all’art. 285 c.p.c. è quella di far decorrere il termine breve per l’impugnazione soltanto nel caso in cui la notifica venga effettuata al difensore e non alla parte, in ragione della capacità tecnica del primo. Tale principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, fa sì che nel caso in cui la parte abbia nominato due difensori con poteri disgiunti, nessuno dei quali abbia detto domicilio presso l’autorità procedente, la notifica, ai sensi dell’art. 285 c.p.c., si possa effettuare indifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro, entrambi essendo dotati della capacità tecnica e dei poteri al riguardo. Tale principio è stato già affermato da questa Corte con riguardo alla decorrenza del termine per l’impugnazione nel caso di notifica effettuata ad entrambi i difensori, essendosi ritenuto che esso decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al a mandato del difensore non domiciliatario, con la conseguenza che quest’ultimo non può restare inerte (Cass. 2004 n. 5759).

Occorre osservare, inoltre, che la Corte territoriale ha affermato che l’avvocato Russo era anche domiciliatario, esaminando in dettaglio la procura a margine dell’atto di costituzione e concludendo, attraverso la chiara formula utilizzata nella procura, che il domiciliatario era appunto l’avvocato Russo con studio in Cosenza. Ha, quindi, ritenuto correttamente effettuata notifica, anche sotto tale profilo, presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme.

7.2 – Appare poi inammissibile, perchè formulata in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., mancando il relativo quesito di diritto, la dedotta questione di incostituzionalità del combinato disposto dell’art. 170 c.p.c. e R.D. n. 37 del 1934, art. 82 con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

8. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.500,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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