Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13766 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. I, 08/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 08/06/2010), n.13766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ASCHERO

GRAZIANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il decreto n. 6/09 R.G. del GIUDICE DI PACE di SAVONA,

depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. – La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “Il Giudice di pace di Savona, con decreto del 4.3.2009, rigettava l’opposizione proposta da E.A.A. avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Savona del 17.01.2009.

Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione E.A. A..

OSSERVA. Il ricorso e’ articolato in due motivi. Il ricorso e’ manifestamente inammissibile.

Avverso la pronuncia del Giudice di pace che decide il ricorso contro il decreto di espulsione puo’ essere proposto ricorso per Cassazione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis), disciplinato dalle disposizioni sulle impugnazioni in generale di cui all’art. 323 c.p.c. e segg., nonche’ da quelle concernenti, in particolare, il ricorso per Cassazione di cui agli art. 360 c.p.c., e segg..

Nella specie, il ricorso appare manifestamente inammissibile, poiche’ il ricorso non risulta notificato ad alcuno (Cass. n. 20509, n. 19048 e n. 19046 del 2007).

Pertanto, il ricorso, stante la manifesta inammissibilita’, puo’ essere trattato in camera di consiglio, ricorrendo i presupposti di legge”.

2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni che le sorreggono e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

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