Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13766 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 06/07/2016), n.13766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15125-2012 proposto da:

CD COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CROCE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELA MARIA MONTI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 09/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MONTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La CD Costruzioni srl propone quattro motivi di ricorso avverso la sentenza n. 1/13/12 del 9 gennaio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale di Milano, in riforma della prima decisione, ha ritenuto fondato l’avviso di liquidazione notificatole (12 gennaio 2008) dall’agenzia delle entrate in sede di revoca delle agevolazioni L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3 da essa fruite in relazione all’atto (25 giugno 2002) di acquisto di fabbricati oggetto di piano di recupero convenzionato con il Comune. Esclusa la decadenza dell’ufficio dalla pretesa impositiva, la commissione tributaria regionale ha ritenuto effettivamente non spettante l’agevolazione in oggetto, vertendosi nella specie di acquisto di fabbricati la cui ristrutturazione, per quanto ingente, non aveva comportato una demolizione con ricostruzione.

Resiste l’agenzia delle entrate con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo di ricorso CD Costruzioni srl deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. a) nonchè motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia.

Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato la decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di liquidazione, dovendosi qui far decorrere il termine triennale di cui alla norma testè citata, dallo stesso rogito di acquisto nel quale si dava atto che l’utilizzazione edificatoria sarebbe consistita nell’attuazione di un piano convenzionato di recupero. Inoltre, la commissione tributaria regionale aveva affermato, da un lato, che l’ufficio non avrebbe potuto procedere prima dei cinque anni dall’atto di trasferimento e, dall’altro, che la revoca dell’agevolazione non era dovuta al mancato rispetto del termine quinquennale per l’ultimazione della costruzione, bensì a questioni relative alla mancata demolizione/ricostruzione.

1.2 Il motivo è infondato.

Va premesso che la società contribuente, in sede di rogito di acquisto, ebbe a specificamente richiedere l’applicazione dell’agevolazione fiscale prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 atteso “che gli immobili acquistati sono posti in zona residenziale di espansione soggetta a piano preventivo di recupero;

che il piano di recupero consiste in un piano urbanistico particolareggiato ed in uno strumento urbanistico attuativo del piano regolatore generale (…); che il piano è stato regolarmente approvato ai sensi della normativa vigente (…); che l’intervento sui fabbricati sarà eseguito entro cinque anni dal trasferimento” (così in ricorso, pag. 2).

Orbene, su tale premessa, va condivisa l’affermazione della commissione territoriale, secondo cui l’ufficio “non poteva procedere prima dei cinque anni”.

Prima del decorso di tale termine – testualmente recepito nella stessa istanza di agevolazione, e previsto dalla legge richiamata quale condizione risolutiva del beneficio – infatti, l’amministrazione finanziaria non sarebbe stata in grado di appurare con la dovuta certezza e definitività il mancato assolvimento dell’obbligo di facere assunto dalla società richiedente quale presupposto dell’agevolazione. Ciò perchè soltanto in esito al quinquennio poteva essere riscontrata l’obiettiva tipologia e consistenza dell’intervento di utilizzazione edificatoria dell’area in rapporto agli strumenti urbanistici rilevanti; così da verificarne la effettiva rispondenza a quanto richiesto dalla legge.

E’ su questo presupposto che va altresì intesa la – solo apparentemente contraddittoria – considerazione della commissione territoriale, secondo cui la contestazione dell’ufficio “non sarebbe qui dovuta al mancato rispetto del termine di cinque anni per l’ultimazione della costruzione, ma a questioni consistenti nella mancata demolizione e ricostruzione”; l’equivoco, come detto, è in realtà solo apparente, dal momento che – in effetti – l’ufficio non ha mai sostenuto la decadenza dall’agevolazione per la mancata attuazione dell’intervento edificatorio nell’arco di cinque anni;

sostenendola invece sotto il diverso profilo della non rispondenza tipologica dell’intervento in concreto eseguito rispetto a quello prescritto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3. Senonchè, per le già evidenziate ragioni, anche questo secondo profilo presupponeva pur sempre la maturazione del quinquennio; all’esito del quale l’ufficio avrebbe potuto individuare l’esatta natura della utilizzazione edificatoria dell’area e, con ciò, l’insussistenza dei presupposti dell’agevolazione richiesta (art. 33 cit.).

Ne segue il rispetto del termine triennale di decadenza del potere accertativo dell’amministrazione, essendo stato l’avviso di liquidazione in oggetto notificato il 12 gennaio 2008, a fronte di un atto di acquisto – con previsione attuativa nel quinquennio – del 25 giugno 2002.

2.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che, agli effetti dell’agevolazione in oggetto, la realizzazione di un piano di recupero edilizio non integrasse, nonostante l’ampia dizione legislativa, utilizzazione edificatoria mediante attuazione di un piano urbanistico particolareggiato.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione del medesimo art. 33 per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che l’agevolazione in oggetto fosse subordinata all’abbattimento degli immobili preesistenti con loro ricostruzione;

là dove, nel caso di specie, l’attività di ristrutturazione era stata così incisiva da ridurre l’originaria costruzione a semplici elementi strutturali residui, privi di autonoma valenza commerciale (trasformazione di fabbricati adibiti a stalloni e portici, in villette a schiera che avevano mantenuto soltanto i pilastri e gli archi risalenti alla precedente e diversa destinazione d’uso dell’area).

2.2 Questi due motivi di ricorso, intimamente connessi, sono suscettibili di trattazione unitaria.

Essi sono infondati.

E’ pacifico in causa che l’atto di trasferimento abbia avuto ad oggetto non già un terreno edificabile, ma un terreno in zona residenziale con entrostanti fabbricati assoggettati a piano di recupero con convenzione comunale.

Ciò premesso, non appare conferente l’argomento sostenuto in ricorso secondo cui l’agevolazione L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3spetterebbe sul solo presupposto della equiparabilità del piano di recupero al piano urbanistico particolareggiato, mostrando la dizione legislativa di accogliere un’ampia definizione di quest’ultimo (“comunque denominati”).

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che questa ampia definizione “non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. Essa deve, pertanto, ritenersi applicabile tutte le volte in cui l’immobile si trovi in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell’edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che, in tal caso, il piano regolatore generale, ai fini in esame, funge anche da piano particolareggiato” (Cass. 16835/08 e molte altre in termini).

Il carattere, pur ampio e sostanziale, della nozione di piano urbanistico particolareggiato così ritenuto rilevante ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 non si spinge, tuttavia, fino al punto da ricomprendere il diverso strumento di intervento ascrivibile a “piano di recupero” che, ancorchè convenzionato, non preveda l’edificazione in zone di espansione urbanistica, ma unicamente la ristrutturazione (ancorchè molto rilevante) nell’ambito di una zona già urbanizzata.

Si è in proposito osservato – in termini con la presente fattispecie – che “l’agevolazione fiscale di cui in L. n. 168 del 1982, ex art. 5, comma 1, è stata predisposta ad incentivare il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso (L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27, comma 1). Laddove, invece, la causa dell’agevolazione di cui alla L. n. 388, art. 33, comma 3, è unanimemente ravvisata nell’incentivo ad edificare zone inserite in ‘piani particolareggiati, dando attuazione agli stessi (Cass. sez, trib. n. 4890 del 2013; Cass. sez. trib. n. 29612 del 2011). L’edificazione di una nuova zona è quindi elemento costitutivo dell’agevolazione di cui alla cit. L. n. 388, art. 33, comma 3; mentre il recupero di una zona già urbanizzata fuoriesce dalla previsione della fattispecie, appunto rientrando in quella diversa di cui alla cit. L. n. 168, art. 5, comma 1” (Cass. 1253/14).

3.1 Con il quarto motivo di ricorso la CD Costruzioni srl deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1982, art. 5 posto che, una volta (erroneamente) esclusa l’agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, doveva comunque esserle riconosciuto, con il relativo rimborso, il regime fiscale di favore di cui alla testè citata L. n. 168 del 1982; in base al quale le impostè di registro, ipotecaria e catastale dovevano essere applicate in misura fissa a favore degli acquirenti di immobili assoggettati a piani di recupero convenzionati di iniziativa pubblica o privata.

3.2 Nemmeno questa doglianza può trovare accoglimento.

Essa presuppone infatti ciò che non è; vale a dire, la fungibilità giuridica dell’agevolazione L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 con quella di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5 (“Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa, privata purchè convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27 e segg.

ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa”); con conseguente obbligo dell’amministrazione di procedere senz’altro al rimborso della maggiore imposta pagata rispetto a quanto prescritto da quest’ultima disposizione di favore.

Contrariamente a quanto così sostenuto, le due agevolazioni si basano su presupposti differenti (piano particolareggiato la prima, piano di recupero convenzionato la seconda); si diversificano quanto a misura della minore imposizione (applicandosi solo alla prima l’imposta proporzionale di registro); recano diversi tempi di esecuzione dell’intervento (essendo il quinquennio previsto per la sola agevolazione ex art. 33 cit.).

Su tale premessa di autonomia e distinzione, in tanto l’agevolazione di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5 poteva essere nella specie riconosciuta, in quanto essa fosse stata debitamente richiesta in atto; là dove, al contrario, risulta che in quest’ultimo l’istanza di agevolazione sia stata univocamente formulata dalla società acquirente con esclusivo richiamo ai presupposti di cui all’art. 33 cit.. Coerentemente con l’istanza così formulata, la società acquirente si è obbligata ad eseguire l’intervento nell’arco temporale di cinque anni; ha effettivamente corrisposto l’imposta di registro in misura proporzionale ridotta; si è astenuta dal richiedere, nel termine prescritto, il rimborso di quanto asseritamente pagato in eccesso (rimborso in realtà richiesto solo in sede contenziosa, a seguito del provvedimento di decadenza dall’agevolazione fruita).

Dal che consegue, anche per questo profilo, l’applicazione di quanto stabilito dalla succitata Cass. 1253/14, secondo cui: “il rimborso, essendo stato domandato avanzando il diritto all’agevolazione di cui alla cit. L. n. 388, art. 33, comma 3, non doveva esser riconosciuto proprio perchè il piano di recupero non dà luogo ad una nuova urbanizzazione edilizia”.

In assenza di specifica istanza da parte della società contribuente al momento dell’atto di acquisto, in definitiva, non può darsi ingresso ad una pretesa sostitutiva che tenga luogo di un’agevolazione diversa da quella fruita.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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