Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13765 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. II, 23/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 55,

presso lo studio dell’avvocato GRILLO CAMILLO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 52795/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

31/10/05, depositata il 06/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VELARDI

Maurizio che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. R.R. impugna la sentenza n. 52795 del 2005 del Giudice di Pace di Roma, depositata il 6 dicembre 2005, con la quale veniva rigettata la sua opposizione al verbale di contravvenzione n. (OMISSIS) della Polizia stradale per violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 11.

2. – L’opponente deduceva che non vi era stata alcuna violazione, perchè non vi era stata invasione dell’opposta corsia di marcia, richiedendo a tal fine prova testimoniale.

3. – Il Giudice di Pace rigettava il ricorso ritenendo che “le motivazioni addotte dall’opponente sono inidonee ed insufficienti a contrastare l’efficacia probatoria del verbale di accertamento posto che gode di fede privilegiata ex art. 2699 c.c. e può essere contestato ex art. 2700 c.c. soltanto con l’esperimento della querela di falso ai sensi degli artt. 221 e 222 c.p.c.”.

4. – L’odierno ricorrente, con l’unico motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., non avendo il Giudice di Pace ammesso la prova testimoniale tendente a provare l’errore di percezione dell’agente della Polizia stradale, che aveva accertato l’infrazione tramite lo specchietto retrovisore, di notte, con scarsa illuminazione e a circa 100 metri. Trattandosi di un dedotto errore di percezione non era necessaria la querela di falso.

5. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, conclude con richiesta di rigetto del ricorso.

6. Non sono state depositate memorie.

7. – Il ricorso è infondato. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 2009 n. 17355) ha avuto occasione di affermare il seguente condiviso principio di diritto: Nel giudico di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti¯. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l’indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore.

Applicato tale orientamento alla odierna fattispecie, non resta che condividere l’affermazione del Giudice di Pace, che nella sua motivazione ha anche dato atto che il ricorrente contestava che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale fosse intervenuto il contestato “sorpasso”, posto che tale manovra si era svolta all’interno della propria carreggiata. Si trattava, quindi, di un accertamento direttamente effettuato dall’agente e come tale attestato dal pubblico ufficiale con la conseguente necessità di procedere con querela di falso.

8. – Nulla per le spese.

P.T.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA