Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13765 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 22/05/2019, (ud. 17/12/2018, dep. 22/05/2019), n.13765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23626/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elett.te

dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.D., C.F. (OMISSIS), res. in (OMISSIS), con domicilio

eletto in Roma, via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’Avv.

Emanuele Coglitore del Foro di Roma, dal quale è rapp.to e difeso

unitamente all’Avv. Mariagrazia Bruzzone del Foro di Genova;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sardegna, Sez. 1 N. 235/01/2011 depositata il 29 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 dicembre

2018 dal Consigliere Luigi Nocella.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 12.09.2006 S.D., esercente la professione di odontoiatra in (OMISSIS), impugnava innanzi alla CTP di Cagliari gli avvisi di accertamento N. (OMISSIS) e (OMISSIS), notificati il 24.03.2006 dalla locale Agenzia delle Entrate di Cagliari (OMISSIS), all’esito di contraddittorio in fase di adesione, con il quale questa, sulla scorta dei risultati di indagini bancarie, aveva accertato per gli esercizi 2002 e 2003, maggiori redditi rispettivamente per Euro 52.123,00 (invece dei dichiarati Euro 28.185,00) ed Euro 49.549,00 (invece dei dichiarati Euro 22.397,00).

Il ricorrente censurava l’accertamento perchè fondato sull’applicazione degli studi di settore in carenza dei relativi presupposti, per di più eseguito mediante utilizzo della sola elaborazione matematico-statistica di esso e senza valutare le allegazioni difensive del contribuente; criticando l’omessa considerazione dell’allegazione che parte dei versamenti riguardavano incassi realizzati (e fatturati) nel mese (e quindi nell’esercizio) precedente; dolendosi che la determinazione sintetica del reddito si fosse fondata su parametri ininfluenti o di nessuna valenza indiziaria; infine rilevando che gli scostamenti tra dichiarato e calcolato dallo studio di settore sarebbero spiegabili con il regime del principio di cassa per le attività professionali; concludeva per l’annullamento dell’avviso impugnato.

Nel costituito contraddittorio con l’Agenzia resistente, l’adita CTP pronunciava sentenza N. 235/05/09 depositata il 23.01.2009, con la quale respingeva i ricorsi riuniti e confermava gli avvisi impugnati.

Il soccombente proponeva avverso detta decisione appello, notificato il 10.03.2010, lamentando che i versamenti avevano già concorso a formare il reddito imponibile ed alcuni di essi afferivano a redditi della moglie; che mancava del tutto la prova che i versamenti eseguiti su conto a lui non intestato gli fossero imputabili, mancando quindi un presupposto essenziale per l’operatività della presunzione; quindi ribadiva l’inattendibilità dello studio di settore applicato, la mancata pronuncia sull’esistenza dei presupposti per procedere ad accertamento sintetico.

In esito alla costituzione dell’appellata Agenzia ed alla discussione pubblica, la Sez.1 della CTR di Cagliari ha pronunciato in data 11.11.2010 sentenza N. 235/01/11, depositata il 29.11.2011, con la quale ha accolto l’appello dello S., annullato gli avvisi impugnati e condannato l’Agenzia soccombente alla rifusione delle spese (liquidate in unica somma) di entrambi i gradi del giudizio. Il Giudice d’appello, accogliendo i due primi motivi d’appello, ha rilevato che la presunzione sancita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, di riferibilità al soggetto accertato delle operazioni registrate su conti correnti o altri rapporti bancari intestati a parenti o ad altri soggetti al medesimo collegati da rapporti societari o comunque giuridicamente qualificati non opera automaticamente, bensì soltanto ove l’Agenzia provi l’esistenza di un collegamento tra il rapporto bancario o le singole operazioni contestate ad esso contribuente; prova che nè in giudizio nè nella precedente fase di adesione l’Ufficio aveva fornito.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di detta sentenza con atto notificato il 15.10.2012 (pervenuto al destinatario il successivo giorno 17) e depositato il 5.11.2012, articolando tre motivi di censura.

Il 26 novembre 2012 lo S. ha notificato controricorso, pervenuto il successivo giorno 29 e depositato il 17 dicembre, con il quale chiede in via principale dichiarazione d’inammissibilità del ricorso avversario, in subordine la reiezione dello stesso; ha poi depositato memoria illustrativa.

All’udienza camerale del 17 dicembre 2018, udita la relazione del Cons. Dott. Luigi Nocella, la causa è stata decisa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via assolutamente pregiudiziale il controricorrente ha sollevato due questioni di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto ex adverso: sotto un primo profilo il ricorso sarebbe stato notificato ben oltre il termine breve risultante ex art. 325, comma 2 e 326 c.p.c. (2 aprile 2012), poichè, contrariamente a quanto dichiarato dall’Agenzia ricorrente, la sentenza impugnata era stata notificata mediante consegna diretta all’Agenzia delle Entrate di Cagliari il 1 febbraio 2012, e depositata nella segreteria della CTR di Cagliari il successivo giorno 24, secondo la procedura prevista nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38 comma 2, novellato dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1, lett. a), convertito in L. n. 73 del 2010; sotto altro profilo il ricorso, in assenza di censure attinenti alla circostanza, ritenuta dal Giudice di secondo grado, che la moglie sarebbe stata titolare di redditi confluiti anche sul conto corrente ispezionato, non investirebbe integralmente la ratio decidendi della sentenza impugnata, incorrendo così nel vizio di non esaustività dell’impugnazione.

La prima eccezione deve essere accolta con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia.

Invero deve darsi atto che parte controricorrente ha prodotto in allegato al controricorso prova documentale della consegna di una copia autentica della sentenza qui impugnata all’Agenzia delle Entrate di Cagliari, effettuata il 1.02.2012, nonchè di attestazione dell’avvenuto deposito della stessa presso la Segreteria della CTR di Cagliari; anche se deve rilevarsi che tale notifica è stata diretta all'(e ricevuta dall’) Ufficio di Cagliari 1, laddove l’atto impugnato risultava emesso, per esplicita enunciazione della stessa parte ricorrente in 1 grado, dall’Ufficio di Cagliari 2, cui erano intestati altresì tutti i verbali della fase di accertamento con adesione della medesima Agenzia, competente per una serie di Comuni della Provincia diversi da quello capoluogo, tra i quali rientra quello di (OMISSIS); ed al quale erano state dirette anche le notifiche del ricorso di 1 grado.

Orbene, ancorchè ciascuno dei due uffici sia munito di autonoma Direzione e sia attributario di distinta competenza territoriale e dotato di autonomia operativa e funzionale, tali autonomia ed operatività non dipendono dal riconoscimento per legge o regolamento della natura di distinti organi dotati di autonomo potere di agire, ma traggono la loro distinzione dall’esercizio di poteri organizzativi interni da parte della medesima Direzione Provinciale dell’Agenzia, della quale restano pur sempre articolazioni interne.

Va altresì ricordato che alla stregua del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, la rappresentanza e la capacità di stare in giudizio competono, oltre che “all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emanato l’atto impugnato” (art. 10), anche al Direttore dell’articolazione Prov.le ed all'”Ufficio del contenzioso della Direzione Regionale o Compartimentale ad esso sovraordinata” (art. 11, comma 2); sicchè non sarebbe logico ritenere efficace la notifica della sentenza ad un ufficio assolutamente estraneo rispetto a quelli legittimati ad esercitare, secondo i criteri di articolazione territoriale dell’unico Ente giuridico, i poteri di trattazione della pratica e del conseguente contenzioso.

Ed invero già ripetutamente questa Corte si è espressa nel senso di una generica alternatività tra uffici periferici ed uffici centrali o regionali (cfr. Cass. Sez. V 24.09.2015 n. 18936), che è da condividere se l’articolazione periferica territoriale sia quella che ha emesso l’atto impugnato o quella territoriale sovraordinata (come afferma l’art. 11, comma 2), alla condizione che il luogo di notifica sia quello ove l’Agenzia o la sua articolazione territoriale hanno sede o hanno eletto domicilio; essendosi peraltro chiarito che l’applicabilità di tale normativa non è esclusa dalla generale applicabilità al ricorso in Cassazione della normativa del c.p.c., poichè il menzionato art. 38, tendendo ad agevolare la formazione del giudicato delle pronunce di merito e non a regolamentare la proponibilità del ricorso in Cassazione, è norma che disciplina il giudizio di merito in entrambe le sue fasi (Cass. sez.V 13.04.2012 n. 5871).

Orbene, se è vero che gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di Cagliari 1 e Cagliari 2 hanno distinte competenze territoriali (il primo sul Comune capoluogo ed il secondo su tutti gli altri Comuni della Provincia, tra i quali (OMISSIS)), è pur vero che tale distinzione di competenza non proviene da un’attribuzione di autonomia conferita con il Regolamento organizzativo previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 71, al quale fa esplicito riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, l’art. 10,approvato dal Comitato di gestione della medesima Agenzia. In particolare il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, art. 5, individua nelle Direzioni Provinciali elencate nell’Allegato A le articolazioni periferiche dotate di autonomia operativa, consentendo peraltro al medesimo Direttore dell’Agenzia di creare più Uffici territoriali a seconda delle esigenze determinate dall’entità della popolazione e dai flussi di attività riscontrati, salva la creazione di più Direzioni Provinciali in caso di particolari esigenze di razionalità connesse ai volumi di lavoro o alla rilevanza dell’area territoriale.

Nel caso in esame la Direzione Prov.le di Cagliari è strutturata, oltre che in altri Uffici, in due Uffici Territoriali che ne costituiscono tutti un’articolazione interna priva di reale autonomia, tanto che operano sotto l’egida del medesimo Direttore Provinciale, alla stessa stregua dell’Ufficio Controlli, dell’Ufficio Legale ecc.; e, come si evince da una piana lettura del cit. Regolamento, art. 5, mentre le Direzioni Provinciali sono individuate dallo stesso atto organizzativo generale emesso dal Comitato di gestione, gli Uffici territoriali sono creati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia distinto dal Regolamento medesimo, e non possono quindi identificarsi tra le strutture periferiche dotate di rappresentanza processuale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10.

Alla stregua delle sopra svolte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute per legge.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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