Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13765 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. I, 08/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 08/06/2010), n.13765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MARRA ALFONSO

LUIGI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto V.G. 1026/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

29.5.08, depositato il 12/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS PIERFELICE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli, pronunziando sul ricorso per equa riparazione proposto da T.S. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto irragionevole nella misura di cinque anni e dieci mesi la durata del procedimento promosso dal ricorrente davanti al TAR Campania il 24.7.2000, ancora pendente, liquidando il danno non patrimoniale nella complessiva somma di Euro 4.667,00 (pari a Euro 800,00 per anno di ritardo).

Contro il decreto della Corte di appello il T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

IN DIRITTO:

2.- Con i motivi di ricorso parte ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 6 par. 1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonche’ della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c.) e sono poste le seguenti questioni, sintetizzate nei quesiti:

a) questione relativa alla efficacia della CEDU nell’ordinamento interno ed all’efficacia vincolante per il giudice nazionale della giurisprudenza della Corte EDU (sostanzialmente riproposta in tutti i motivi, richiamando sentenze della Corte Europea e di questa Corte) ed e’ formulato il seguente quesito “la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU?.

b) Questioni concernenti la quantificazione del danno: se il diritto all’indennizzo vada liquidato per l’intera durata del processo o solo per il periodo eccedente nella misura annua di Euro 1.000,00 – 1.500,00 per anno di ritardo ed il decreto non avrebbe motivato in ordine alla mancata osservanza di detto parametro;

spetta un ulteriore somma rationae materiae (bonus di Euro 2.000,00), trattandosi di diritti dei lavoratori come stabilito dalla CEDU, o comunque l’equo indennizzo per tali materie va calcolato in misura maggiore? ed il giudice non si sarebbe pronunciato sulla relativa domanda e cio’ costituirebbe violazione dell’art. 112 c.p.c. e comporterebbe un difetto di motivazione.

3.- Il ricorso appare manifestamente fondato limitatamente alle censure relative alla determinazione del danno non patrimoniale mentre sono manifestamente infondate le rimanenti censure.

Infatti, come ha chiarito la S. Corte, i giudici Europei hanno affermato che il c.d. bonus va riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali.

Tuttavia, cio’ non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, e’ probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 30570 e n. 18012 del 2008).

Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito, che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facolta’ di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entita’ della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante;

per tutte, Cass. n. 16 3 0 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005), purche’ motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 30064 e n. 6898 del 2008; n. 1630 e n. 1631 del 2006).

Il giudice del merito puo’, quindi, attribuire una somma maggiore, qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che cio’ comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicche’ se il giudice non si pronuncia sul c.d. bonus, cio’ sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 30570, n. 18012 del 2008).

Inoltre, la precettivita’, per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo:

per il giudice nazionale e’, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale e’ influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversita’ di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

E’ manifestamente fondata la censura relativa all’indennizzo liquidato perche’ il giudice del merito si e’ irragionevolmente discostato dai parametri CEDU. Il ricorso puo’ essere deciso in camera di consiglio e la Corte potra’ pronunciare nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ed avendo il la Corte di appello determinato il periodo di irragionevole durata in cinque anni e dieci mesi. Si’ che, applicando la piu’ recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale, ferma la presunzione di sussistenza del danno non patrimoniale – salvo che non ricorrano circostanze che permettano di escluderlo -, qualora la parte non abbia allegato, comunque non emergano, elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza di detto danno (costituiti, tra gli altri, dal valore della controversia, dalla natura della medesima, da apprezzare in riferimento alla situazione economico – patrimoniale dell’istante, dalla durata del ritardo, dalle aspettative desumibili anche dalla probabilita’ di accoglimento della domanda), l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce delle quantificazioni operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone una quantificazione che, nell’osservanza della giurisprudenza della Corte EDU, deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, per i primi tre anni e, per i successivi anni di ritardo, non inferiore a Euro 1.000,00, nella concreta fattispecie, l’indennizzo potra’ essere determinato in Euro 4.880,00”.

4. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso e alla decisione nel merito della causa nei limiti innanzi precisati.

Il limitato accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’ nella misura di 1/2.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.083,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il giudizio di legittimita’, in Euro 330,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Spese distratte in favore del difensore antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

 

 

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