Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13765 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 03/07/2020), n.13765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16652/2018 proposto da:

M.S., alias M.S., rappresentato e difeso

dall’Avv. Maurizio Discepolo, domiciliato in Roma, via Conca d’Oro

n. 184/190;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 4/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2019 dal consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con decreto n. 5657 del 4.5.2018 il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso proposto da M.S., alias M.S., nato in (OMISSIS), in impugnazione del provvedimento di diniego della protezione emesso il 15.6.2017 notificatogli il 23.11.2017 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona.

– Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251 del 2007 o, in subordine, il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

– Avverso la decisione M.S. ha notificato in data 4.6.2018 ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che illustra con memoria.

– Il Ministero dell’Interno non si è difeso, rimanendo intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 – il richiedente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e della specifica normativa di settore di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non aver il tribunale esaminato la censura, avanti ad esso sollevata, di nullità e comunque illegittimità del provvedimento di diniego, tradotto nella lingua madre del ricorrente solo nel dispositivo, ma non nella parte motiva con conseguente pregiudizio del suo diritto di difesa.

– Il motivo, che si concreta nella deduzione di un vizio processuale di omessa pronuncia, muove da un esatto rilievo, atteso che il tribunale non ha statuito sull’eccezione di nullità del decreto della C.T., puntualmente svolta dal richiedente nel ricorso introduttivo del giudizio.

– Va tuttavia ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in caso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, esigenze di economia processuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando, come nella specie, la questione sulla quale si riscontri mancare la pronuncia non richieda accertamenti in fatto e possa pertanto essere decisa (Cass. nn. 21257/014, 21968/015, 11838/017).

Ciò premesso, il motivo deve essere respinto.

La nullità del provvedimento amministrativo emesso dalla Commissione territoriale per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera, infatti, il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire: la nullità del provvedimento non rileva dunque in sè, ma solo per le eventuali conseguenze che determina sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa. (Cass. 22 marzo 2017, n. 7385).

In particolare, il richiedente non può genericamente lamentare la violazione dell’obbligo di traduzione, ma deve necessariamente indicare in modo specifico il vulnus determinato dall’atto non tradotto all’esercizio del suo diritto di difesa (cfr. Cass. 27 maggio 2014, n. 11871; Cass. 21 novembre 2011, n. 24543).

Nel caso in esame, la mancata traduzione del decreto della Commissione Territoriale non ha impedito a S. di impugnarlo tempestivamente e di allegare compiutamente le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno delle domande, sulle quali il tribunale ha pronunciato.

Va pertanto escluso che il vizio di nullità denunciato abbia arrecato un concreto pregiudizio al diritto di difesa dell’odierno ricorrente; pregiudizio che, peraltro, questi ha solo genericamente invocato.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), artt. 5 e 14 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 oltre che degli artt. 3 e 32 Cost. in materia di protezione sussidiaria. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto accertato dal tribunale, il (OMISSIS) versa in una situazione di instabilità politica e di violenza indiscriminata che, in caso di suo rientro, lo esporrebbe ad una minaccia grave ed individuale alla vita; lamenta inoltre che il suo transito in Libia, paese dove gli avevano assicurato un lavoro e dove invece è stato trattenuto in carcere per 22 giorni, sia stato ritenuto irrilevante ai fini dell’accoglimento della domanda.

Il motivo, che si risolve nella richiesta di una diversa valutazione di circostanze di fatto che il giudice ha compiutamente esaminato, va dichiarato inammissibile.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 del D.P.R. n. 349 del 1999, art. 11, lett. c)-ter e art. 28, lett. d) oltre che dell’art. 19, comma 2 CDFUE e degli artt. 3 e 32 Cost. per avere il tribunale affermato l’assenza di problematiche soggettive tali da consentire il riconoscimento della protezione umanitaria, nonostante il ricorrente avesse allegato di essersi sottoposto ad una delicata operazione chirurgica allo stomaco, per pagare la quale si era spogliato di tutti i suoi averi, e di soffrire dei postumi permanenti di tale operazione, non curabili in (OMISSIS).

Il motivo – che ancorchè rubricato sotto il profilo della violazione di legge, è in realtà volto a denunciare la mancanza assoluta, nella motivazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione umanitaria, della concreta valutazione dei fatti allegati dal ricorrente a sostegno della stessa, e va quindi riqualificato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – è fondato.

Il tribunale, infatti, pur ritenendo credibile la narrazione di S., ha respinto la domanda in questione limitandosi ad osservare che l’esistenza (nel paese di provenienza) di strumenti istituzionali, o, ancorchè privati, aventi una forma aggregativa ed una funzione di protezione dei propri membri induce a ritenere insussistente una condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, e che va inoltre rilevata non solo l’inesistenza di problematiche soggettive, ma anche di condizioni di individuali di elevate vulnerabilità, ed ha dunque totalmente omesso di tener conto delle menomate condizioni fisiche del ricorrente e di valutare se esse integrassero un requisito di vulnerabilità tale da porre a rischio il suo diritto alla salute in caso di rientro al paese di origine, in ragione sia del grado di sviluppo del sistema sanitario ivi vigente sia delle effettive possibilità di accesso alle cure dei cittadini (OMISSIS).

L’accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto impugnato, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame del merito della domanda di protezione umanitaria e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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