Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13764 del 31/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 13764 Anno 2013
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Giurisdizione.
Accertamento
prova.

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici,
in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
PIRGHER MARCELLO rappresentato e difeso, giusta delega
a margine del controricorso, dall’Avv. Marco Boscherini
elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni
Nicotera, 29, presso lo studio dell’Avv. Giancarlo
Laganà,

CONTRORICORRENTE
AVVERSO

la sentenza n.07/35/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Firenze – Sezione n. 35, in data

Data pubblicazione: 31/05/2013

16.03.2007, depositata il 23 marzo 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07 maggio 2013, dal Presidente Relatore
Dott. Antonino Di Blasi;
dell’Avvocatura

Generale dello Stato, per l’Agenzia Entrate;
Sentito,

pure,

l’Avv.

Marco Boscherini,

per il

controricorrente;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.07/35/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze
Sezione n.35, il 16.03.2007 e DEPOSITATA il 23.03.2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
proposto dal contribuente, annullando l’avviso di
irrogazione delle sanzioni.
2

Il

ricorso di che trattasi,

che riguarda

impugnazione di avviso di irrogazione di sanzioni
amministrative per l’irregolare impiego di lavoratori
nel corso dell’anno 2004, censura l’impugnata decisione
per violazione dell’art.3 comma III ° della Legge
n.73/2002, nonché dell’art.2700 c.c.
3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il
rigetto dell’impugnazione e con memoria ex art.378 cpc,
2

D’Ascia,

Lorenzo

l’Avv.

Sentito

ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4

La preliminare questione,

relativa alla

giurisdizione delle Commissioni Tributarie in tema di

per irregolare impiego di dipendenti, va risolta dando
applicazione al principio, da ultimo affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “Allorche’
il giudice di primo grado abbia pronunciato nel
merito, affermando, anche implicitamente, la
propria giurisdizione e le parti abbiano prestato
acquiescenza, non contestando la relativa sentenza
sotto tale profilo, non e’ consentito al giudice
della successiva fase impugnatoria rilevare
d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi
di questione ormai coperta dal giudicato implicito”
(SS.UU. n.27531/2008, n.26019/2008, n.24483/2008).
5 – Nell’esame dei due motivi del ricorso, va,
anzitutto, considerato che la Corte Costituzionale con
la sentenza n.144/2006 ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’art.3 del D.L. n.22/2002,
nella parte in cui non consentiva alla parte di poter
provare che il rapporto di lavoro avesse avuto inizio
in data successiva a quella del primo gennaio,
stabilita normativamente.
3

controversie concernenti l’irrogazione delle sanzioni

Ne è derivata la possibilità per il datore di lavoro di
poter fornire la prova in grado di superare la
presunzione desumibile dall’art. 3 citato.
Nella fattispecie, il Giudice di appello ha ritenuto,

verbale degli Ispettori dell’Inps, che avevano
accertato le giornate e le ore di lavoro effettivamente
prestate, che fosse in atti la prova puntuale dei
periodi lavorativi da porre a base delle sanzioni e che
tale prova fosse idonea a superare la presunzione iuris
tantum stabilita dalla legge.
Ciò stante, i due mezzi non sono idonei ad incrinare il
tessuto argomentativo della decisione di appello,
risolvendosi, in buona sostanza, nella prospettazione
di una rilettura degli stessi elementi già esaminati e
diversamente valutati dal Giudice di merito.
6 – Ciò stante, ritiene il Collegio, che il ricorso
debba essere rigettato.
7 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e
vanno liquidate in complessivi Euro duemiladuecento,
ivi inclusi Euro duemila per onorario ed Euro duecento
per spese vive, oltre spese generali ed accessori di
legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia Entrate, che
4

sulla base degli elementi probatori desumibili dal

MiNTE RF(sliTn_A:40/iE
AI SENSI
-ig4.1911*
N. 133 ‘1A.,:ALL.
WATBAUATRIBUIAAM

condanna al pagamento delle spese del giudizio, in
favore del controricorrente, in ragione di complessivi
Euro duemiladuecento, oltre spese generali ed accessori
di legge.

DEPOSliArkAN2CobLERIA

Così deciso in Roma il 07 maggio 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA