Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13764 del 23/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 23/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13764
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 326/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
26/02/09, depositata il 10/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.
Il Tribunale di Teramo rigettava la domanda proposta da M. M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro intercorso tra le parti, stipulato il 20.7.1998 con riferimento alle esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione in corso.
A seguito di appello della lavoratrice, la Corte d’appello de L’Aquila accoglieva l’impugnazione, dichiarando la nullità del termine finale apposto al contratto in questione e ancora in essere il rapporto relativo, nonchè condannando l’appellata alla riammissione in servizio della lavoratrice.
La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
L’intimata non si è costituita.
Unitamente alla memoria la Società ricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale in data 29.11.2010, con cui le parti, dato atto dell’intervenuta riammissione in servizio della lavoratrice in esecuzione della sentenza impugnata, hanno confermato tale ricostituzione del rapporto di lavoro e hanno regolato i rapporti tra di loro, con formulazione di rinuncia da parte della lavoratrice a ulteriori pretese derivanti dalla medesima sentenza.
Deve ritenersi che si sia quindi verificata la cessazione della materia del contendere, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione. Le relative spese del giudizio vengono compensate in coerenza con gli intenti delle parti.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011