Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13764 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 06/07/2016), n.13764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8833/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 116/11/2010, depositata il 15/02/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

maggio 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito il RM., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 113/04/07 la C.T.P. di La Spezia, in parziale accoglimento del ricorso cumulativo proposto da P.A. avverso gli avvisi di accertamento nei suoi confronti emessi per gli anni 2001, 2002 e 2003 affermava che, con riferimento all’accertamento relativo all’anno 2002, occorreva tener conto ed escludere il costo di Euro 51.500,00 sostenuto per la ristrutturazione di locali ad uso ufficio.

Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle entrate deducendo che l’esistenza dei costi predetti era stata eccepita dal ricorrente non attraverso il ricorso introduttivo del processo ma, inammissibilmente, per la prima volta, mediante memoria illustrativa.

La C.T.R. della Liguria, con sentenza depositata in data 15/2/2010 rigettava il gravame rilevando che “la C.T.P. ha ben giudicato sui motivi già presenti nel ricorso introduttivo che, peraltro, prevedeva esplicitamente la facoltà di produrre ulteriori memorie”.

2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con unico mezzo.

Il contribuente, benchè ritualmente evocato in giudizio, non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sub specie di motivazione apparente, con riferimento al vizio dedotto con l’atto d’appello.

La doglianza è inammissibile.

La ricorrente lamenta che la C.T.R. ha omesso di giudicare sui motivi di appello proposti “relativi all’inammissibilità di una memoria illustrativa – valutata dal primo giudice – contenente fatti e circostanze mai dedotti in precedenza in sede di ricorso introduttivo”, ma, in modo confuso e contraddittorio, riconduce tale doglianza – di per sè in astratto riferibile a vizio di omessa pronuncia sul motivo di gravame o comunque ad un error in procedendo – sia nell’intestazione del paragrafo sia sul piano argomentativo a vizio di omessa motivazione, per avere la C.T.R. “affermato apoditticamente che la C.T.P. di La Spezia aveva ben giudicato” senza dar conto delle ragioni che l’hanno condotta a tale convincimento.

Al riguardo, questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che “l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa” (v. Cass., Sez. 6 – L, Ord. n. 329 del 12/01/2016, Rv. 638341; Sez. 5, n. 7871 del 18/05/2012, Rv. 622908; Sez. 3, n. 7268 del 11/05/2012, Rv. 622422).

A tale indirizzo questo collegio intende dare continuità, dovendosi pertanto pervenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessun provvedimento è da adottare in ordine alle spese, non avendo il contribuente svolto difese nella presente sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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