Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13763 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27425/2013 proposto da:

Banca Carige S.p.a. – Cassa Risparmio Genova e Imperia (c.f.

(OMISSIS)), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Ugo De Carolis n. 34-b,

presso l’avvocato Cecconi Maurizio, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Villani Giorgio, Villani Renato, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito 41,

presso l’avvocato Pezzali Paola, rappresentato e difeso

dall’avvocato Bianchi Sergio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1042/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2017 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Maurizio Cecconi, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avv. Rosamaria Mariano, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – In data 27 marzo 2006 L.N. evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Genova Banca Carige s.p.a. chiedendo accertarsi la nullità e in subordine l’annullamento o la risoluzione di due contratti di compravendita, conclusi il 18 dicembre 1997 e il 14 luglio 1999, aventi ad oggetto obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, oltre alla condanna di controparte al risarcimento del danno. Sosteneva di non aver ricevuto dalla banca alcuna informazione sulla reale natura dei titoli acquistati e che il funzionario dell’istituto di credito aveva definito le obbligazioni interessate alla negoziazione come prive di rischio e munite di alto rendimento; rilevava, altresì, che l’intermediario, oltre a non renderlo edotto della natura dei prodotti finanziari, non gli aveva consegnato il prospetto informativo sui rischi generali dell’investimento; assumeva, infine, che la convenuta era a conoscenza del fatto che esso attore era un piccolo risparmiatore inesperto e con scarsa propensione al rischio.

Nella resistenza di Banca Carige, il Tribunale rigettava le domande attrici.

2. – La pronuncia era impugnata da L. e l’istituto di credito si costituiva anche in fase di gravame. La Corte di appello di Genova, poi, con sentenza pubblicata il 23 ottobre 2012, accoglieva l’impugnazione e dichiarava tenuta la banca a risarcire il danno cagionato all’attore, condannando la stessa alla corresponsione della somma di Euro 52.000,00, con rivalutazione ed interessi, importo dal quale doveva essere defalcato il controvalore dei titoli ricevuti dall’appellante, che erano stati a lui consegnati in cambio dei bond per cui è causa.

3. La sentenza di appello è oggetto del ricorso per cassazione di Banca Carige che consta di un unico motivo. Resiste con controricorso L.N..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso sono denunciati: violazione e falsa applicazione della Delib. Consob n. 11522 del 1998, artt. 28 e 29, D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 5(t.u.f.) e dell’art. 2697 c.c.; ultrapetizione ed extrapetizione; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Viene rilevato che L.N. aveva acquistato nel luglio 1999 da Banca Carige in contropartita diretta da essa ricorrente le obbligazioni argentine ad un prezzo che si era mantenuto costante fino al giugno 2001: osserva che la pronuncia -impugnata aveva mancato di considerare che l’operazione intercorsa aveva avuto ad oggetto la mera compravendita dei titoli e non già l’affidamento alla banca di una gestione patrimoniale e che soltanto con riferimento a quest’ultima tipologia di contratti di investimento poteva ravvisarsi l’obbligo, in capo all’intermediario, di informare il cliente per tutto il corso del rapporto. Deducela stessa istante che alla data della negoziazione l’operazione doveva ritenersi perfettamente adeguata, visto che il default dello Stato argentino aveva avuto luogo nel dicembre del 2001 e che sino al settembre 2001 era impossibile per chiunque prevedere tale evento. Osserva che nessun nesso causale sussisteva tra l’acquisto dei bond e il suddetto default e che, comunque, l’esistenza del rapporto eziologico doveva essere dimostrato dall’investitore. Aggiunge, da ultimo, che la controparte aveva aderito all’offerta pubblica di scambio volontaria promossa dalla Repubblica Argentina e che, in tal modo, aveva rinunciato, nei confronti di quest’ultima e del trustee delle obbligazioni, “a qualsiasi diritto ed azione relativi alle obbligazioni esistenti conferite, nonchè ai giudizi proposti ed alle decisioni giudiziali ottenute sulla base degli stessi, fatta eccezione per il diritto al pagamento del corrispettivo ai sensi dell’offerta di scambio”.

2. – Il motivo è infondato.

2.1. – Anzitutto va escluso che possa trovare accoglimento l’ultima censura: la stessa sottende una questione sulla proponibilità della domanda risarcitoria che non risulta essere stata sollevata o riproposta nel precedente grado di giudizio (posto che l’adesione all’offerta pubblica di scambio era stata richiamata dall’odierno controricorrente col settimo motivo di appello al fine di lamentare il danno conseguente al mancato rimborso di una quota del capitale, oltre che degli interessi). Si ricorda, in proposito, che la riproposizione, in appello, di domande ed eccezioni non accolte deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass. 25 novembre 2010, n. 23925; Cass. 11 maggio 2009, n. 10796). Si rammenta, altresì, che ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270). D’altro canto, lo scrutinio della censura in esame implica un preciso accertamento di fatto, in quanto, per vagliare il fondamento della proposta eccezione occorrerebbe apprezzare, attraverso un’attività di contenuto interpretativo, il preciso portato del nominato accordo transattivo.

2.2. – Nella restante parte il motivo presenta un’articolazione confusa, in cui le varie questioni appaiono scarsamente definite e risultano prospettate senza un apprezzabile ordine logico.

Il nucleo argomentativo della pronuncia impugnata, per i profili che qui interessano, è costituito dall’affermazione secondo cui era onere della banca allegare e provare il proprio corretto adempimento, giacchè l’obbligo informativo posto a carico dell’intermediario “esiste sempre, anche – se deve essere logicamente più o meno intenso, secondo i caratteri del singolo rapporto, valutati e nel profilo soggettivo, e quanto al profilo oggettivo”: in conseguenza – spiega la Corte di merito – la sentenza doveva essere riformata in quanto la banca aveva mancato persino di dedurre a prova di aver agito con diligenza informando debitamente il cliente in occasione dell’ordine concluso nel luglio 1999.

Ora, una tale asserzione è in sè corretta giuridicamente: infatti, come è ben noto, nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall’investitore – in cui deve accertarsi se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione – spetta all’intermediario provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. 19 gennaio 2016, n. 810; Cass. 6 marzo 2015, n. 4620; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22147).

Sull’investitore grava, poi, l’onere di dimostrare il nesso di causalità fra il danno e l’inadempimento (sent. citt.), ma la sentenza impugnata non contiene assunti che sconfessino tale principio. La banca ricorrente, del resto, prospetta una questione distinta da quella afferente il detto nesso di causalità, visto che essa si sofferma sul rapporto intercorrente tra l’acquisto dei titoli e il default (pag. 29 del ricorso): tema, questo, che, oltre a risultare di non agevole comprensione, è del tutto privo di rilevanza ai fini che qui interessano e, oltretutto, non risulta nemmeno dedotto in fase di gravame.

Non è conferente nemmeno il rilievo per cui nelle operazioni di vendita dei titoli la banca non sarebbe tenuta a svolgere un’attività informativa nel periodo successivo alla negoziazione: e ciò in quanto da detto principio – che è senz’altro corretto – la Corte di appello non ha di certo ritenuto di discostarsi; come si è visto, infatti, essa ha collocato temporalmente l’inadempimento della banca nel luglio 1999, in occasione della negoziazione dei titoli, e non in un momento successivo.

Quanto, poi, alle considerazioni svolte dal ricorrente in ordine alla prevedibilità o meno del default, esse risultano estranee all’impianto motivazionale della pronuncia impugnata, giacchè la responsabilità risarcitoria della banca trova fondamento nell’asserito inadempimento di questa agli obblighi informativi, risultando ogni altra questione assorbita: ed è qui appena il caso di ricordare che il ricorso per cassazione non può investire questioni assorbite (Cass. 5 novembre 2014, n. 23558; Cass. 1 marzo 2007, n. 4804).

Infine, deve escludersi che in questa sede possa farsi luogo a un riesame dell’accertamento del giudice merito in ordine al suddetto inadempimento. Nè può avere ingresso, al riguardo, la censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la quale risulta articolata in modo del tutto generico. Si osserva che il cit. art. 360, n. 5, per come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053).

3. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

4. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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