Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13763 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. I, 08/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 08/06/2010), n.13763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

285, presso lo studio dell’avvocato BOCA CATERINA, rappresentato e

difeso dall’avvocato PERRONE Paolo, giusta mandato a margine del

ricorso per il riconoscimento dello status di rifugiato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI INTERNI;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 1329/07 del TRIBUNALE di FOGGIA del

29/01/08, depositato il 31/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso del 10 aprile 2009, D.O. ha proposto regolamento necessario di competenza – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro dell’interno, avverso la ordinanza del Tribunale di Foggia depositata in data 31 gennaio 2008, con la quale il Tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a conoscere l’opposizione avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato del D., indicando come competente il Tribunale di Bari;

che il Ministro dell’interno non si e’ costituito ne’ ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso e’ inammissibile, perche’ il ricorrente – essendo stato il ricorso notificato al Ministro dell’interno a mezzo del servizio postale, con consegna della copia dell’atto all’ufficiale giudiziario in data 9 aprile 2008 e con spedizione del piego raccomandato in data 10 aprile 2008 – non ha depositato il relativo avviso di ricevimento;

che, infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per Cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalita’ di cui all’art. 140 c.p.c., e’ richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento di notificazione e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente puo’ essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, e che, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per Cassazione e’ inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 627 del 2008, pronunciata a sezioni unite, 9342 del 2008 e 1694 del 2009);

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

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