Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13763 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 03/07/2020), n.13763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27259-2018 proposto da:

O.T.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco

Cesi, presso lo studio dell’avv. Andrea Sciarrillo, rappresentato e

difeso dall’avv. Pietro Sgarbi, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12

presso l’1’Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 9857/2018 del Tribunale di Ancora, depositato

il 23/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2019 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- O.T.G., proveniente dall'(OMISSIS) ((OMISSIS)), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione sussidiaria) e del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 23 agosto 2018, il Tribunale ha respinto il ricorso.

2.- Il giudice ha ritenuto, in particolare, “carente di credibilità” la narrazione effettuata dal richiedente, in quanto le “dichiarazioni sono apparse affette da incoerenza interna” e “frequenti sono state le contraddizioni”.

Nel prosieguo ha rilevato che dal “report EASO del 4 settembre 2017 risulta che i territori del sud-est della (OMISSIS) sono interessati dalla ferocia dei culti e dagli attacchi a scopo di rapina”; e che “diversi gruppi stanno ancora lottando per un paese separato: la (OMISSIS) del Sud-Est”. In questo contesto ha più specificamente richiamato, poi, il movimento denominato (OMISSIS), che pure “sta sostenendo la creazione di uno stato separato del (OMISSIS)”. E ha quindi ricordato che “nella riunione di Abia del 9 febbraio 2016, cui ha fatto cenno il ricorrente, vi fu una violenta repressione” da parte delle “forze di sicurezza (OMISSIS)”.

Con peculiare riferimento alla posizione del richiedente, il Tribunale ha osservato che, peraltro, questi “non ha allegato di essere affiliato politicamente o di avere preso parte ad attività di associazione per i diritti civili, nè di appartenere a una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione”; che il “ricorrente non ha provato di essere presente” alla riunione di Abia; che “la tessera di adesione al movimento ((OMISSIS)) non è di per sè indicativa di alcun ruolo particolare e la stessa tessera non ha alcuna attendibilità, non essendo documentata l’attendibilità dell’ente che l’ha rilasciata”. Pure non si riscontrano – ha concluso il Tribunale – “condizioni di elevata vulnerabilità” concernenti la persona del richiedente.

3.- Avverso questo provvedimento O.T.G. ha presentato ricorso, sollevando tre questioni di illegittimità costituzionale e cinque motivi di cassazione.

Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Nel ricorso, vengono sollevate questioni di illegittimità costituzionale: (i) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis come introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6 per violazione degli artt. 3,24 Cost., art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., “per quanto concerne la previsione del rito camerale ex art. 737 c.p.c. e relative deroghe espresse dal legislatore in materia di protezione internazionale”; (ii) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6 per violazione degli artt. 3,24 Cost., art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, “nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta a decorrere dalla comunicazione a cura della cancellaria del decreto di primo grado”; (iii) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6 per violazione degli artt. 3,24 Cost., art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, “nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”.

5.- La questione di illegittimità costituzionale dell’intero art. 35 bis (n. 4 sub i.) è manifestamente infondata. Come ha chiarito la pronuncia di Cass., 5 luglio 2018, n. 17717, il rito camerale risulta comunque idoneo a garantire un effettivo rispetto del principio del contraddittorio.

Le questioni di illegittimità costituzionale proposte in relazione all’art. 35 bis, comma 13 (n. 4 sub ii. e iii), d’altro canto, risultano non rilevanti per la definizione dell’esito del presente giudizio. Non risulta messa in discussione la tempestività del ricorso, infatti; e neppure la validità e regolarità della procura conferita al difensore del ricorrente.

6.- Il ricorrente intitola le censure alla decisione del Tribunale: (i) nel primo motivo, alla violazione dell’art. 1 Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e); (ii) nel secondo motivo, alla violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis; (iii) nel terzo motivo, alla violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c); (iv) nel quarto motivo, alla violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3; (v) nel quinto motivo, alla violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 dell’art. 10 Cost.

7.- Con il primo e il secondo motivo, che appaiono suscettibili di un esame unitario, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale marchigiano di diniego del riconoscimento del diritto di rifugio.

Si assume, in particolare, che la pronuncia fa propria una nozione di “rifugiato” che non è conforme alle prescrizioni del diritto positivo e che la valutazione di “non credibilità” del racconto fatto per questo proposito dal richiedente risulta non fondata.

8.- I motivi sono inammissibili.

Nei fatti, il ricorrente si limita a svolgere enunciati di tratto solo generico, come astratti dalla fattispecie concreta, così non rispettando prima di ogni altra cosa il pur necessario requisito dell’autosufficienza del ricorso (art. 366 c.p.c.).

9.- Il terzo motivo di ricorso riguarda la tematica della protezione sussidiaria. “Quanto sostenuto dal giudice nell’escludere la sussistenza dei presupposti” relativi a tale figura di protezione – così si sostiene – “appare del tutto erroneo, sbrigativo nonchè contraddittorio”.

“Il quadro dipinto dal giudice sembra delineare una situazione di estremo pericolo per gli appartenenti ai movimenti separatisti”. Neppure si riesce a intendere come si possa sostenere – a fronte di una situazione così individuata – che il richiedente, “una volta rientrato in (OMISSIS), godrà della presenza di strumenti che gli consentono di esercitare il proprio diritto di difesa”. “La presunzione di falsità del documento”, poi, risulta priva di un qualunque riscontro motivazionale “oggettivo e plausibile”.

10.- Il motivo merita di essere accolto.

In proposito appare opportuno osservare, nell’aprire l’esame del motivo, che – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte – un'”erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente denunciabile il vizio denunziato” (cfr., tra le altre decisioni, Cass. 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25557).

Nel caso di specie, le censure svolte dal ricorrente, in effetti, risultano univocamente indirizzate – al di là dell’imprecisa rubricazione delle medesime – nel senso di rilevare la sussistenza del vizio di nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e contraddittoria. La sostanza del motivo viene a lamentare dunque un vizio di nullità della decisione impugnata (da iscrivere nel contesto segnato dal n. 4 o, secondo altra linea di pensiero, dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c.: cfr., tra le più recenti pronunce, Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112 e Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340, con immediato riguardo a una fattispecie concreta inerente alla materia della protezione internazionale).

11.- Secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il vizio di “anomalia motivazionale” (tra l’altro) la pronuncia che comunque non consenta di individuare, ed estrarre dal plesso argomentativo svolto, una ratio decidendi effettiva e univoca: com’è nel caso di “contrastato irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e pure in quello di “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053; cfr. pure, di recente, Cass., 22 febbraio 2018, n. 4367, che in specie richiama il caso delle “argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento” e pertanto tali da non consentire il “controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice”).

Nel caso di specie, l’argomentazione svolta dal Tribunale di Ancona al riguardo (cfr. sopra, nel n. 2) dà vita alla prima tipologia di vizio in tema di appartenenza/non appartenenza del richiedente a un movimento politico (nel particolare, a quello dell'(OMISSIS)); come pure in tema di ascrizione/non ascrizione del medesimo a una qualche minoranza etnica (nel concreto, al popolo (OMISSIS)).

La seconda tipologia, poi, ricorre in modo peculiare nella valutazione di non genuinità della “tessera di adesione al movimento (OMISSIS)”, che la pronuncia basa sull’unico rilievo “dell’inattendibilità dell’ente che la ha rilasciata”. Poche righe prima, peraltro, la stessa motivazione riscontra la sussistenza, forte vitalità e importanza di questo movimento per il popolo (OMISSIS): sul piano oggettivo non risulta possibile dedurre la ragione per cui un simile ente non dovrebbe – o non potrebbe o non sarebbe in grado di – rilasciare delle apposite “tessere” cartacee ai propri aderenti.

12.- L’accoglimento del terzo motivo comporta assorbimento del quarto motivo (che ancora insiste sul tema della protezione sussidiaria) e del quinto motivo (dedicato alla protezione umanitaria).

13.- Il ricorso va dunque accolto con riferimento al terzo motivo, con assorbimento del quarto e del quinto motivo. Vanno invece dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso.

Di conseguenza, va cassato per quanto di ragione il decreto impugnato e la controversia correlativamente rinviata al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo, con assorbimento del quarto e quinto motivo. Cassa per quanto di ragione il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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