Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13762 del 31/05/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 13762 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 21123-2013 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , in persona
del Presidente legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende per legge;
– ricorrente contro

AL SALEH HASHEM MUFLEH , ALIBERTI GAETANA, ARCANGELI
MAURO, BARBARO NATALE, BERRICHILLO LOREDANA, BRANCATO
GIOVANNA, CIMMINO VINCENZO, CONTI CLAUDIO, CURCI
MARIA ROSARIA, D’ANDREA PATRIZIA, DI PALMA ANGELO,
FORNASETTI ANDREA, GIOVANETTI PAOLA, GRIMALDI LUCA,

1

Data pubblicazione: 31/05/2018

MERCURIO AGOSTINO,

FRANCESCA,

MACCIONI

PASQUALE,

LUZZO

NICOLA,

ANGELLOTTI

NARDELLA GIOVANNI

CIRIACO, NICOLINO MARIA, OMENETTI SAURO, PACCIOLLA
FRANCESCO,

ROMEO FABIO,

GIUSEPPE

CIRIACO,

ROSSI VINCENZA,

SPERANZA

MICHELE,

SIONNE
TEDESCHI

LEOPOLDO, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’

RICERCA

80185250588, MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580,
ZONCHEDDU MONICA ZNCMNC56F839L;

intimati

Nonché da:
BRANCATO

GIOVANNA,

PACCIOLLA

FRANCESCO,

ROSSI

VINCENZA, ZONCHEDDU MONICA ZNCMNC56F839L, BERRICHILLO
LOREDANA, FORNASETTI ANDREA, LUZZO PASQUALE, SPERANZA
MICHELE,

DI

PALMA ANGELO,

ANGELLOTTI

ZONCHEDDU LEOPOLDO, ARCANGELI MAURO,

NICOLA,

CURCI MARIA

ROSARIA, GRIMALDI LUCA, TEDESCHI FRANCESCO, CIMMINO
VINCENZO, CONTI CLAUDIO, NICOLINO MARIA, OMENETTI
SAURO, AL SALEH HASHEM MUFLEH , BARBARO NATALE,
D’ANDREA PATRIZIA, GIOVANETTI PAOLA, SIONNE GIUSEPPE
CIRIACO,

MACCIONI FRANCESCA,

NARDELLA

GIOVANNI CIRIACO, ROMEO FABIO, TOSTI

GIUSEPPE,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

ANTONELLI

4, presso lo studio dell’avvocato MARCO

MERCURIO AGOSTINO,

TORTORELLA , che li rappresenta e difende giuste
procura

in

calce

al

controricorso

2

e

ricorso

FRANCESCO, TOSTI GIUSEPPE, FAVRETTO MARIA, ZONCHEDDU

incidentale;
– ricorrenti incidentali contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , ALIBERTI
GAETANA, FAVRETTO MARIA, MINISTERO ISTRUZIONE

FINANZE 80415740580;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1673/2013 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

3

UNIVERSITA’ RICERCA 80185250588, MINISTERO ECONOMIA

R.G.N. 21123/13
Udienza del 20 febbraio 2018

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2001 ottocentotrentasette medici specialisti convennero
dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica ed il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, esponendo:

-) di avere partecipato ai relativi corsi di specializzazione a tempo
pieno e con frequenza obbligatoria, a far data dall’anno accademico
1982-1983;
– ) di avere, pertanto, diritto alla “adeguata retribuzione” prevista
dalle direttive comunitarie n. 362 e 363 del 1975, n. 76 del 1982 e n.
16 del 1993.
Chiedevano, pertanto, la condanna delle amministrazioni
convenute al pagamento della suddetta indennità ovvero, in
subordine, al risarcimento del danno patito in conseguenza della
tardiva e parziale attuazione delle suddette direttive da parte dello
cA./

Stato italiano.

2. Con sentenza n. 31749 del 2004 il Tribunale di Roma rigettò la
domanda.
Vari gruppi di soccombenti proposero contro la sentenza di primo
grado tre distinti appelli, che vennero riuniti.
Con sentenza 25.3.2013 n. 1673 la Corte d’appello di Roma
riformò la sentenza impugnata ed accolse la domanda.
La sentenza d’appello venne impugnata per cassazione in via
principale dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, con ricorso
fondato su tre motivi; ed in via incidentale da sessanta degli originari
attori, con ricorso fondato su due motivi (indicati con numerazione
non coerente).

Pagina

– ) di avere conseguito il diploma di specializzazione;

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Udienza del 20 febbraio 2018

3. Questa Corte, con sentenza 19.1.2017 n. 1275 ha rigettato il
ricorso principale e dichiarato inammissibili quelli incidentali proposti
contro, e da, tutti gli intimati ad eccezione di due tra essi: Maria
Favretto e Leopoldo Zoncheddu.
Rispetto alla posizione di questi ultimi, con separata ordinanza n.

causa, con la motivazione che la decisione della causa rispetto ad essi
involgeva una questione di diritto devoluta all’esame delle Sezioni
Unite, e non ancora da queste decisa.
Avendo nel frattempo le Sezioni Unite di questa corte sottoposto
la suddetta questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ed
essendo sopravvenuta la decisione di quest’ultima, la causa è stata
nuovamente fissata e decisa nell’adunanza camerale del 20.2.2018.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il terzo motivo del ricorso principale.
1.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale proposto
dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, come accennato, sono stati
decisi da questa Corte con la sentenza n. 1275/17.
Non venne da quella sentenza esaminata l’impugnazione
principale limitatamente al terzo motivo di ricorso, che riguardava la
posizione di Maria Favretto e Leopoldo Zoncheddu: l’unico motivo,
dunque oggidì ancora sub iudice.
E converso,

e specularmente, questa Corte con la sentenza

1275/17 non si è pronunciata sui ricorsi incidentali proposti da Maria
Favretto e Leopoldo Zoncheddu, i quali sono stati separati dai ricorsi
incidentali proposti dagli altri consorti di lite con l’ordinanza già
ricordata, n. 1276/17.

1.2. Col terzo motivo di ricorso l’amministrazione lamenta che la
sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge,

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1276 del 19.1.2017, venne disposto il rinvio a nuovo ruolo della

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ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. E’ denunciata, in particolare, la
violazione dell’art. 81 c.p.c.; nonché – genericamente – delle Direttive
75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE.
Deduce, al riguardo, che erroneamente la sentenza d’appello ha
accolto la domanda di risarcimento anche nei confronti di due medici
“immatricolati

prima del 31 dicembre 1982”.

1.3. Il motivo verrà esaminato nel merito, perché la sua
manifesta infondatezza costituisce la “ragione più liquida” ai fini del
decidere.
Si prescinderà, dunque, da qualsiasi rilievo circa la rispondenza
del motivo ai requisiti di specificità imposti dall’art. 366, nn. 3 e 6,
c.p.c., ed in particolare circa l’avvenuto assolvimento, da parte
dell’amministrazione ricorrente, dell’onere di indicare dove e quando
abbia posto, nei gradi di merito, la questione oggetto del terzo motivo
di ricorso; e del correlato onere di indicare da quali fonti di prova
risulti mai che Maria Favretto e Leopoldo Zoncheddu si siano
immatricolati nella scuola di specializzazione prima del 31.12.1982.

1.4. Nel merito, dunque, il terzo motivo del ricorso proposto dalla
presidenza del Consiglio dei Ministri è infondato.
Infatti la Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 24
gennaio 2018, in causa C-616/16, Presidenza del Consiglio c. Pantuso,
ha stabilito che “qualsiasi formazione a tempo pieno come medico
specialista iniziato nel corso dell’anno 1982 deve essere oggetto di
una remunerazione adeguata”, ai sensi del diritto comunitario.
La medesima sentenza ha precisato che, per coloro che hanno
iniziato i corsi di specializzazione nel corso dell’anno 1982, e la

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c

M

(i suddetti Maria Favretto e Leopoldo Zoncheddu)

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remunerazione adeguata deve essere corrisposta per il periodo di
formazione a partire dal 10 gennaio 1983 fino alla conclusione.
La sentenza impugnata, pertanto, correttamente ha ritenuto che il
diritto al risarcimento spetti anche a coloro che si siano iscritti alla
scuola di specializzazione prima del 29.1.1982 (data di entrata ni

Né mette conto in questa sede accertare se Maria Favretto e
Leopoldo Zoncheddu si siano iscritti non solo prima del 29.1.1982,
ma addirittura prima del 1.1.1982 (il che in teoria non consentirebbe
di domandare risarcimenti di sorta); così come lo stabilire se ad essi
spettasse l’indennità anche per l’anno 1982: tali questioni, infatti, non
sono mai entrate a far parte del dibattito processuale, e dunque non
possono essere esaminate in questa sede.

2. Il primo motivo del ricorso incidentale.

2.1. Col primo motivo del proprio ricorso incidentale (pag. 32 del
controricorso) Maria Favretto e Leopoldo Zoncheddu lamentano che la
sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di
legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la
violazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 c.c.; 11 I. 370/99,
nonché, genericamente, “del d. Igs. 257/91”); sia dal vizio di “omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione”, richiamando al riguardo
l’art. 360, n. 5, c.p.c..
Censurano la decisione d’appello nella parte in cui ha ritenuto di
liquidare il risarcimento in misura pari all’indennità prevista dalla I.
370/99.

2.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è
manifestamente infondato, dal momento che stabilire l’ammontare
d’un danno costituisce un apprezzamento di fatto, non una

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ck4A-

vigore della direttiva 82/76, secondo la Corte di giustizia).

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valutazione in diritto. Né, tra gli infiniti criteri di liquidazione
equitativa teoricamente adottabili, potrà dirsi mai “iniquo” proprio
quello che ricalca una previsione di legge (per l’applicabilità di tale
criterio si vedano, tra le tante, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14376 del
09/07/2015, Rv. 636004 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del

2.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di “omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione” il motivo è inammissibile.
La sentenza d’appello impugnata in questa sede venne pubblicata
il 25.3.2013, e dunque successivamente alla modifica dell’art. 360, n.
5, c.p.c., disposta dall’art. 54, comma 1, lettera (b), del d.l. 22
giugno 2012, n. 83 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134), ed
applicabile – per espressa previsione dell’art. 54, comma 3, d.l. cit. alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione, ovvero dall’11.9.2012.
Per effetto di tale modifica, il vizio di “omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione” non è più denunciabile in sede di
legittimità, salvo due casi: quando una motivazione manchi del tutto,
ovvero quando sia totalmente incomprensibile. Ma né l’una, né l’altra
di tali ipotesi ricorrono nel caso di specie.

3. Il secondo motivo del ricorso incidentale.
3.1. Col secondo motivo del ricorso incidentale (contraddistinto
dal numero romano III, ed illustrato alle pp. 35 e ss. del controricorso)
Maria Favretto e Leopoldo Zoncheddu lamentano che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai
sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione
degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 c.c.; 11 I. 370/99, nonché,
genericamente,

“del d. Igs. 257/91”);

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sia dal vizio dì “omessa,

m

10/02/2015, Rv. 634216 – 01).

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insufficiente o contraddittoria motivazione”, richiamando al riguardo
l’art. 360, n. 5, c.p.c..
Sostengono che erroneamente la Corte d’appello avrebbe
accordato ai danneggiati i soli interessi legali dalla domanda sulle
somme ad essi liquidate, e non anche la rivalutazione e gli interessi

data della decisione, secondo i noti principi dettati per le obbligazioni
di valore dalle Sezioni Unite con la sentenza 1712 del 1995.

3.2. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello di Roma, infatti, ha puntualmente applicato il
principio già stabilito da questa corte, secondo cui

“in tema di

risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle
direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici
frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno
1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando l’art. 11 della legge
19 ottobre 1999, n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale
atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia
palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte
dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano
ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione
monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata
attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura
di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di
cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. – gli interessi legali possono essere
riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla
notificazione della domanda giudiziale” (Sez. 3, Sentenza n. 1917 del
09/02/2012, Rv. 621205 – 01; nello stesso senso, Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014, Rv. 633541 – 01).

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sul credito risarcitorio via via rivalutato dal momento dell’illecito alla

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2. Le spese.
2.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate
integramente tra le parti, in considerazione della soccombenza
reciproca e della oggettiva controvertibilità della materia, che ha
richiesto l’intervento sia delle Sezioni Unite di questa Corte, sia della

2.2. Rispetto alla Presidenza del Consiglio non è luogo a
provvedere ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228), essendo le Amministrazioni dello Stato
istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro
qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso,
mediante il meccanismo della prenotazione a debito. (Sez. 3,
Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 – 01).
Va invece dato atto dell’obbligo di versamento del doppio
contributo, previsto dalla norma appena ricordata, a carico dei due
ricorrenti incidentali Maria Favretto e Leopoldo Zoncheddu.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso principale;
(-) rigetta il ricorso incidentale;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio
di legittimità;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1
quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Maria
Favretto e Leopoldo Zoncheddu di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 20 febbraio 2018.

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Corte di giustizia dell’Unione Europea.

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Udienza del 20 febbraio 2018

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