Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13762 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13762 Anno 2013
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

non impugnata.
Quesiti inidonei.

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici,
in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata
RICORRENTE

)591(

CONTRO

DE GUIDI ANNA residente a Monte Romano,

INTIMATA

AVVERSO
45124
la sentenza

n.02121/ 2007

della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione n. 12, in data 2t0j.2007,
depositata il 21febbraio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07 maggio 2013, dal Presidente Relatore
Dott. Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 31/05/2013

Lorenzo

l’Avv.

Sentito

D’Ascia,

dell’Avvocatura

Generale dello Stato;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che ha chiesto
il rigetto del ricorso.

l

E’

chiesta

cassazione

la

della

sentenza

n4577T732007, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione
n.12, il 2±.01.2007 e DEPOSITATA il 21febbraio 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello
proposto

dall’Agenzia

Entrate,

e

confermato

l’annullamento dell’avviso di rettifica disposto dai
Giudici di prime cure.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione dell’avviso di rettifica, relativo all’IVA
dell’anno 1997, censura l’impugnata decisione per
insufficiente motivazione su punto decisivo della
controversia.
3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4

La decisione impugnata ha respinto l’appello

dell’Agenzia

Entrate

confermato

e

l’annullamento

dell’avviso di rettifica, ritenendo illegittimo
l’accertamento, a motivo che la contribuente aveva
dimostrato che erano errati, sia il quantitativo di
caffè posto a base del maggior accertamento, sia pure i
2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

prezzi di acquisto dei vari prodotti, sia infine la
percentuale di ricarico applicata.
5 – Con l’unico mezzo, l’Agenzia non aggredisce la
ratio, basata sulla dimostrata erroneità dei

argomentazioni che lasciandone presumere l’incontestata
certezza, appaiono, esclusivamente, riferibili alla
percentuale di ricarico.
Peraltro, va notato che il mezzo risulta formulato in
violazione del disposto di legge, non contenendo la
chiara indicazione del fatto controverso in relazione
al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria e neppure la indicazione riassuntiva e
sintetica che consenta una valutazione immediata
dell’ammissibilità del mezzo (Cass. n.5073/2008,
n.19892/2007,

n.23732/2007,

n.20360/2007,

n.27130/2006).
Altresì, non vengono indicate, specificamente, le
circostanze fattuali, desumibili dalla documentazione
in atti e pretermesse, che ove esaminate ed
adeguatamente considerate, potevano condurre ad una
diversa decisione, nonché i vizi logici e giuridici
della motivazione(Cass. n.11462/2004, n.2090/2004,
n.1170/2004, n.842/2002).
6 – Ritiene, dunque, il Collegio che, in applicazione
3

quantitativi e dei prezzi di acquisto, svolgendo

:t2SENTE DA REGIS’TRAZIONE

AI SENSI DEL D.P.R. 26/471956
– N.5
N. 131 TA3. ALL
MATERIA TRIgliTAKIA

dei richiamati principi, il ricorso debba essere
rigettato.
7 – Nulla va disposto per le spese del giudizio, in
assenza dei relativi presupposti.

La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia Entrate.
Così deciso in Roma il 07 maggio 2013
Il Presi nte E ensore

P.Q.M.

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