Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13762 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1820/2019 R.G. proposto da:

S.A.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco

Calabrese, con domicilio eletto in Roma, via D. Chelini, n. 20;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Catania depositato il 1 dicembre

2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio

2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Dott. S.A.V. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, contro il decreto del 1 dicembre 2018, con cui il Tribunale di Catania ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.r.l., ed avente ad oggetto l’ammissione al passivo, in via privilegiata, di un credito di Euro 40.991,21, oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali di consulenza rese in favore della società fallita ai fini del conseguimento di un contributo finanziario ai sensi della L. 19 novembre 1992, n. 488;

che il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., censurando il decreto impugnato per aver rigettato l’istanza di ammissione della prova testimoniale da lui dedotta ai fini della dimostrazione dell’anteriorità dell’incarico rispetto alla dichiarazione di fallimento, senza tener conto dei documenti prodotti, utilizzabili quanto meno come elementi indiziari, e senza considerare che la prova del contratto di prestazione d’opera professionale non richiede la forma scritta;

che il motivo è inammissibile, in quanto, postulando che il rigetto dell’istanza di ammissione della prova testimoniale sia stato determinato dalla ritenuta impossibilità di provare per testimoni l’anteriorità del conferimento dell’incarico professionale rispetto alla dichiarazione di fallimento, non attinge la ratio decidendi del decreto impugnato, il quale non ha affatto escluso, in linea di principio, l’ammissibilità della predetta prova, ma si è limitato a stigmatizzarne le concrete modalità di deduzione, rilevando la genericità dei capi articolati e l’assenza di riferimenti a fatti diversi dal contratto in sè, idonei a confermare la predetta anteriorità;

che, nell’insistere sull’idoneità dei capitoli dedotti e sulla valenza quanto meno indiziaria dei documenti prodotti, il ricorrente mira in realtà a sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una rivisitazione dell’apprezzamento risultante dal decreto impugnato, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di valutare l’ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, cui sono rimesse in via esclusiva l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, l’assunzione e la valutazione delle prove ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonchè la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. Cass., Sez. lav., 13/06/2014, n. 13485; 15/07/2009, n. 16499; Cass., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511);

che è altresì inammissibile il secondo motivo d’impugnazione, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso la possibilità di quantificare il corrispettivo a causa dell’incertezza dei relativi parametri, senza tener conto della produzione del documento da cui risultava l’avvenuta concessione del contributo e dell’attribuzione al giudice del potere di procedere alla liquidazione, per l’ipotesi in cui non possa farsi riferimento alle tariffe o agli usi;

che, nell’ambito della motivazione del decreto impugnato, il riferimento alla mancata allegazione di elementi sufficienti ai fini della liquidazione del compenso è infatti configurabile come un’autonoma ratio decidendi, alternativa alla rilevata incertezza della data di conferimento dell’incarico professionale, la cui idoneità ad escluderne l’opponibilità al fallimento avrebbe reso superflua ogni ulteriore considerazione;

che qualora, come nella specie, il provvedimento impugnato risulti fondato su una pluralità di considerazioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’inammissibilità delle censure aventi ad oggetto una delle stesse comporta il venir meno dell’interesse all’esame di quelle riguardanti le altre, il cui accoglimento risulterebbe comunque inidoneo a determinare la cassazione del provvedimento, per effetto della definitività della prima (cfr. Cass., Sez. III, 13/06/2018, n. 15399; 14/02/2012, n. 2108; Cass., Sez. V, 11/05/ 2018, n. 11493);

che il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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