Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13762 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 03/07/2020), n.13762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25574/2018 proposto da:

A.I., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, via G.

Matteotti 146, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lufrano, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore

(OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 8664/2018 del Tribunale di Ancora, depositato

il 24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2019 da ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A.I., originario del (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione sussidiaria) e del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 24 luglio 2018, il Tribunale ha respinto il ricorso.

2.- Il Tribunale ha rilevato, in particolare, come il ricorrente non abbia allegato di “essere affiliato politicamente o di avere preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, nè di appartenere a una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione, nè lo stesso risulta riconducibile a quella categoria di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano”.

Pure difettano – ha aggiunto la pronuncia – le condizioni prescritte per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Come emerge tra l’altro dal report EASO del marzo 2017, il Paese del (OMISSIS) non presenta, nell’attuale, particolari criticità sotto il profilo della situazione sociale e politica. Non sembra sussistere, d’altro canto, il “rischio che il richiedente sia sottoposto a pena capitale o trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine”.

In punto di protezione umanitaria, il Tribunale ha rilevato che “non si ravvisano condizioni individuali di elevata vulnerabilità”; e pure ha precisato che “il richiedente non ha dato prova di avere seriamente intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativa”.

3.- Avverso questo provvedimento il richiedente presenta ricorso, affidandosi a un motivo di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il motivo di ricorso fa riferimento dapprima al tema della protezione sussidiaria; poi, e con distinti termini, a quello della protezione umanitaria.

Sotto il primo profilo, il ricorrente sottolinea la circostanza di essersi fermato per un periodo di tempo in Libia. Per rilevare che i motivi che l’hanno indotto a lasciare questo Paese – dove pure aveva intenzione di stabilirsi definitivamente – sono da riferirsi allo scoppio della guerra civile nel 2011 e al successivo aggravarsi della situazione specialmente nei confronti dei lavoratori stranieri. “Per tale motivazione” – così si viene a sostenere – “questo può essere considerato il suo Paese di provenienza, seppure differente dal Paese di origine”.

Sotto il secondo profilo, il ricorrente assume che il Tribunale ha “omesso qualsiasi tipo di motivazione circa le ragioni della domanda relativa alla protezione umanitaria”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Sotto il profilo attinente alla protezione sussidiaria, il motivo non indica gli atti e i modi in cui, nel precedente giudizio del merito, avrebbe sollevato il tema della Libia quale paese di radicamento effettivo del richiedente. Il motivo viene dunque a difettare del pur necessario requisito di autosufficienza del ricorso (art. 366 c.p.c.).

Quanto poi al profilo della protezione umanitaria, si deve osservare, da un lato, che l’impugnata pronuncia non manca di motivare la soluzione adottata in proposito (cfr. sopra, l’ultimo capoverso del n. 2); dall’altro, che lo svolgimento del motivo si astiene dall’enunciare profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione.

6.- Non ha luogo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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