Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13761 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.31/05/2017),  n. 13761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15349/2012 R.G. proposto da:

Belelli Costruzioni e Servizi s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Claudio Silocchi e Lorenzo Prosperi Mangili, elettivamente

domiciliata in Roma presso lo studio del secondo, in via G. B. Vico

1;

– ricorrente –

contro

Intek s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Cimetti e Sante Ricci,

elettivamente domiciliata a Roma, presso lo studio del secondo, in

Via delle Quattro Fontane 161;

– controricorrente –

e contro

Nuova Belelli s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore; Belelli Industrie Meccaniche s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 177/2012 della Corte d’appello di Brescia,

depositata il giorno 8 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che nel 1983 la Belelli Industrie Meccaniche s.r.l. (di seguito breviter BIM), costituì in (OMISSIS), con Saif Establishment for Trading Service & Contracting (SAIF), la Belelli Saudi Heavy Industries ltd (B.S.H.I.); ciascuno dei soci sottoscrisse il 50% del capitale sociale;

che successivamente il 50% del capitale sociale della B.S.H.I. venne ceduto dalla BIM alla Belelli s.p.a., poi posta in liquidazione e successivamente dichiarata fallita; il curatore del fallimento, in data 7 febbraio 2001, cedette quindi le dette quote azionarie ad una società saudita, prestando contestualmente all’altro socio SAIF il consenso alla cessione al medesimo acquirente la restante quota;

che BIM, allora, assumendo che in forza di accordi stipulati tra i futuri soci il 13 dicembre 1982, SAIF si era impegnata a disporre delle azioni intestate soltanto in favore della socia o di un soggetto da lei designato e che il consenso reso dal curatore fallimentare alla cessione in favore di terzi delle quote azionarie già intestate a SAIF, le aveva recato danno, avanzò domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, per una somma pari al controvalore delle azioni cedute, in prededuzione;

che il Tribunale di Mantova respinse la domanda e sull’appello proposto da BIM e Belelli Costruzioni e Servizi s.r.l. (di seguito breviter BCS), successore a titolo particolare nel diritto controverso, in contraddittorio con la Isno2 s.p.a., assuntore del concordato del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il giorno 8 febbraio 2012, confermò la decisione di primo grado;

che secondo il giudice di merito non era stato dimostrato in giudizio che BIM fosse titolare della partecipazione azionaria intestata a SAIF, nè che quest’ultimo ne fosse un fiduciario, restando così respinta ogni pretesa risarcitoria;

che inoltre l’atto di assenso alla cessione della quota azionaria intestata a SAIF si palesava legittimo, essendo conforme alla previsione statutaria e finalizzato a consentire la cessione dell’intero capitale sociale al terzo acquirente. Soggiunse la corte d’appello, infine, che l’assenso prestato dal curatore fallimentare alla cessione delle quote azionarie, non aveva esercitato alcuna influenza causale sull’inadempimento agli obblighi gravanti su SAIF nei confronti della BIM;

che avverso la detta sentenza della Corte d’appello di Brescia, BCS propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la INTEK s.p.a., successore a titolo universale della Isno2 s.p.a.; non hanno depositato atti difensivi la Nuova Belelli s.r.l., in liquidazione, – già Fallimento (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, e la BIM;

ritenuto che la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, cui ha aderito la controricorrente;

che detta rinuncia, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., non deve essere accettata dalle parti intimate e, pertanto, il giudizio può senz’altro essere dichiarato estinto;

che nulla va statuito sulle spese, avuto riguardo all’adesione manifestata dalla controricorrente alla rinuncia.

PQM

Dichiara estinto il giudizio; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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