Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13761 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13761 Anno 2013
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Giurisdizione.
Quesiti.

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIM SPECIAL di LAMANUZZI MICHELE & C. SAS con sede in
Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce
al ricorso, dall’Avv. Antonio Belsito nel cui studio è
elettivamente domiciliata, in Roma, Piazza dei Prati
RICORRENTE

degli Strozzi, 22
CONTRO
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

rappresentante pro tempore,

legale

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.64/03/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari – Sezione n. 03, in data 17.04.2007,
depositata il 25 settembre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 31/05/2013

udienza del 07 maggio 2013, dal Presidente Relatore
Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avv. Antonio Belsito, per la ricorrente;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che ha chiesto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.64/03/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Bari Sezione
n.03, il 17.04.2007 e DEPOSITATA il 25 settembre 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
proposto

dall’Agenzia

Entrate,

rideterminando

le

sanzioni irrogate.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di avviso di irrogazione di sanzioni
amministrative per l’irregolare impiego di lavoratori
nel corso dell’anno 2002, censura l’impugnata decisione
per violazione e falsa applicazione dell’art.3 della
Legge n.73/2002 e dell’art.2697 c.c., nonché per
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
fatto controverso e decisivo.
3 – L’Agenzia non ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4

In via preliminare va esaminata la questione,

relativa
Tributarie

alla
in

giurisdizione

delle

controversie

tema di
2

Commissioni
concernenti

il rigetto del ricorso.

l’irrogazione delle sanzioni per irregolare impiego di
dipendenti; la stessa, va risolta dando applicazione al
principio, da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di
questa Corte, secondo cui “Allorche’ il giudice di

anche implicitamente, la propria giurisdizione e
le parti abbiano prestato acquiescenza, non
contestando la relativa sentenza sotto tale profilo,
non e’ consentito al giudice della successiva fase
impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di
giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta
dal giudicato implicito” (SS.UU. n.27531/2008,
n.26019/2008, n.24483/2008).
5 –

Rileva, poi, il Collegio che al ricorso di che

trattasi, è applicabile, ratione temporis, il D.Lgs. 15
febbraio 2006 n.40, recante modifiche al codice di
procedura civile in materia di ricorso per cassazione,
e segnatamente le disposizioni di cui al capo I.
Secondo l’art.366 bis cpc – introdotto dall’art.6 del
decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati,
a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in
particolare, nei casi previsti dall’art.360 n.ri 1,2,3
e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve
concludere con la formulazione di un quesito di
diritto, mentre, nel caso previsto dall’art.360 primo
3

primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando,

comma n.5, l’illustrazione di ciascun motivo deve
contenere la chiara indicazione del fatto controverso
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la

inidonea a giustificare la decisione.
I quesiti posti a conclusione del primo mezzo non
risultano formulati in coerenza ai principi fissati
dalla Giurisprudenza di questa Corte, risolvendosi, nel
caso, in un generico interpello sull’esistenza della
violazione della data norma (Cass. n.5073/2008,
n.19892/2007,
n.27130/2006),

n.23732/2007,
e,

d’altronde,

n.20360/2007,
la formulazione del

secondo motivo non soddisfa i requisiti di
legge,(SS.UU. n.20603/2007, n.16002/2007) in quanto non
risultano adeguatamente indicati i precitati elementi,
indispensabili per legittimare la censura per vizio di
motivazione.
6 – Ciò stante, ritiene il Collegio, che il ricorso
debba essere rigettato.
7 – Nulla va disposto per le spese del giudizio, in
assenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso della società contribuente.
Così deciso in Roma il 07 maggio 2013
4

dedotta insufficienza della motivazione la rende

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