Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13761 del 03/07/2020
Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 03/07/2020), n.13761
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24821/2018 proposto da:
A.D., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, via
G. Matteotti 146, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lufrano, che
lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12
presso l’1’Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 8664/2018 del Tribunale di Ancora, depositato
l’11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2019 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1.- A.D., originario della (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione sussidiaria) e del riconoscimento della protezione umanitaria.
Con decreto depositato in data 11 luglio 2018, il Tribunale ha respinto il ricorso.
2.- Il Tribunale ha rilevato, in particolare, come il ricorrente non abbia allegato di “essere affiliato politicamente o di avere preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, nè di appartenere a una minoranza etnica e/o religiosa oggetti di persecuzione, nè lo stesso risulta riconducibile a quella categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano”.
Pure difettano – ha aggiunto la pronuncia – le condizioni prescritte per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Come emerge tra l’altro dal report COI del gennaio 2018 il Paese della (OMISSIS) non presenta, nell’attuale, particolari criticità sotto il profilo della situazione sociale e politica. Non sembra sussistere, d’altro canto, il “rischio che il richiedente sia sottoposto a pena capitale o trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine”.
D’altro canto, non può rilevare, in proposito, la circostanza che, nel corso del suo viaggio, il ricorrente è stato in Mali, Algeria e Libia, ha spiegato la pronuncia. Nei fatti, “in questi territori il soggiorno del migrante è stato solo limitato e funzionale al successivo espatrio;
quindi, non è dato scorgere alcun legame significativo del migrante con questi Paesi, che sono da qualificare come paesi di “mero transito””.
In punto di protezione umanitaria, il Tribunale ha rilevato che “non si ravvisano condizioni individuali di elevata vulnerabilità”; e pure ha precisato che “dai documenti in atti non si evince nessuno sforzo serio compiuto dal richiedente ai fini di un’effettiva integrazione nel tessuto socio-economico nazionale”.
3.- Avverso questo provvedimento il richiedente presenta ricorso, affidandosi a un motivo di cassazione.
Resiste, con controricorso, il Ministero.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Il motivo di ricorso fa riferimento dapprima al tema della protezione sussidiaria; poi, e con distinti termini, a quello della protezione umanitaria.
Sotto il primo profilo, il ricorrente sottolinea la circostanza di essersi fermato per un periodo di tempo in Libia. Per rilevare che i motivi che l’hanno indotto a lasciare questo Paese – dove pure aveva intenzione di stabilirsi definitivamente – sono da riferirsi allo scoppio della guerra civile nel 2011 e al successivo aggravarsi della situazione specialmente nei confronti dei lavoratori stranieri. “Per tale motivazione” – così si viene a sostenere – “questo può essere considerato il suo Paese di provenienza, seppure differente dal Paese di origine”.
Sotto il secondo profilo, il ricorrente assume che il Tribunale ha “omesso qualsiasi tipo di motivazione circa le ragioni della domanda relativa alla protezione umanitaria”.
5.- Il ricorso è inammissibile.
Sotto il profilo attinente alla protezione sussidiaria, va rilevato che il ricorrente trascura di considerare che il decreto impugnato ha qualificato la Libia come paese di “mero transito” nel contesto del viaggio del ricorrente dalla (OMISSIS) all’Italia. E che tale qualificazione per sè fa riferimento – anche nella prospettiva del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 – a una valutazione che, nelle sue linee di base almeno, risulta radicarsi su una serie di elementi materiali della fattispecie. Il motivo, d’altro canto, non indica fatti specifici a sostegno della propria allegazione, nè indica gli atti e i termini in cui, nel contesto del giudizio del merito, li avrebbe eventualmente esposti a suffragio dell’allegazione medesima.
Quanto poi al profilo della protezione umanitaria, si deve osservare, da un lato, che l’impugnata pronuncia non manca di motivare la soluzione adottata in proposito (cfr. sopra, l’ultimo capoverso del n. 2); dall’altro, che lo svolgimento del motivo si astiene dall’enunciare profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione.
6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 2.200.00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, del comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020