Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13760 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.31/05/2017),  n. 13760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25251/2014 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in Roma, Vicolo

Orbitelli n. 31, presso l’avvocato Clemente Michele, rappresentato e

difeso dall’avvocato Di Molfetta Liana, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del Curatore

Dott. T.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Mazzini n. 6, presso l’avvocato Macro Renato, rappresentato e difeso

dall’avvocato Pagliani Andrea, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 9745/2014 del TRIBUNALE di TRANI, depositato il

25/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2017 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO

Luigi, che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

RILEVATO

– che il ricorrente Dr. P.V. ha chiesto la cassazione del decreto reso in data 8 luglio 2014 dal Tribunale di Trani;

– che si è costituita la procedura con controricorso;

– che il difensore del ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso, con accettazione della controparte;

– pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio.

PQM

 

La Corte dichiara il giudizio estinto e il non luogo a regolare le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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