Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13760 del 31/05/2017
Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.31/05/2017), n. 13760
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25251/2014 proposto da:
P.V., elettivamente domiciliato in Roma, Vicolo
Orbitelli n. 31, presso l’avvocato Clemente Michele, rappresentato e
difeso dall’avvocato Di Molfetta Liana, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del Curatore
Dott. T.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Mazzini n. 6, presso l’avvocato Macro Renato, rappresentato e difeso
dall’avvocato Pagliani Andrea, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 9745/2014 del TRIBUNALE di TRANI, depositato il
25/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/04/2017 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO
Luigi, che ha concluso per l’estinzione.
Fatto
RILEVATO
– che il ricorrente Dr. P.V. ha chiesto la cassazione del decreto reso in data 8 luglio 2014 dal Tribunale di Trani;
– che si è costituita la procedura con controricorso;
– che il difensore del ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso, con accettazione della controparte;
– pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio.
PQM
La Corte dichiara il giudizio estinto e il non luogo a regolare le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017