Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13760 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13760 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –

,k5A1′
i 17

contro

Guastella Martina, elettivamente domiciliata in
Roma Via Casetta Mattei 239, presso lo studio degli
Avv.ti Sergio Troppa e Francesco Primavera, e
rappresentata e difesa dall’Avv.to Vincenzo
Taranto, in forza di procura speciale a margine del
ricorso
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 185/18/2007 della
Commissione Tributaria regionale della Sicilia,
Sezione Staccata di Catania, depositata il
18/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/04/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Alessandro Maddalo,
per parte ricorrente, e l’Avv.to Vincenzo Taranto,

Data pubblicazione: 31/05/2013

per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con

sentenza

n.

185/18/2007

del

30/10/2007,

depositata in data 18/12/2007, la Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione

delle spese di lite, l’appello proposto, in data
25/01/2005, dall’Agenzia delle Entrate Ufficio
Ragusa, avverso la decisione n. 38/02/2004 della
Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, che
aveva accolto il ricorso di Guastella Martina
contro una cartella esattoriale, notificata nel
febbraio 2004, per recupero di somme erroneamente
rimborsate inerenti pagamenti parziali, eseguiti
dalla contribuente, in relazione a due pregresse
cartelle esattoriali, notificatele nel 1999,
annullate, a seguito di un contenzioso tributario
definito nel 2007, aventi ad oggetto maggiori
imposte IRPEF a tassazione separata, dovute, per
gli anni 1991 e 1992, sul rateo di prezzo di una
cessione di azienda.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto
riteneva assumere rilievo dirimente la preliminare
circostanza, “non contestata dall’Ufficio”, che “la
contribuente aveva definito la pendenza usufruendo
del beneficio fiscale di cui all’art.9 comma 17
disposizione questa che

della legge 289/2002”,

aveva, secondo l’interpretazione fornita dalla
Suprema Corte, con la sentenza n. 20641/2007,
valenza retroattiva, implicando, per tutti i
soggetti residenti nelle province della Regione

2

Staccata di Catania, respingeva, con compensazione

siciliana, colpite dagli eventi sismici del 1990,
il beneficio della definizione automatica dei
periodi di imposta 1990, 1991 e 1992.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un
unico motivo, per violazione e/o falsa applicazione
dell’art.3 1.212/2000 e dell’art.9 comma

17

1.289/2002, avendo i giudici tributari consentito

per il passato, attribuento valenza retroattiva ad
una norma tributaria.
Ha resistito la contribuente con controricorso,
anche eccependo l’inammissibilità, ex art.366
c.p.c., del ricorso.
La contribuente ha inoltre depositato memoria, ai
sensi dell’art.378 c.p.c., innovando
preliminarmente la cessazione della materia del
contendere per intervenuta definizione,
limitatamente al solo anno 1991, della pretesa
impositiva, inerente avviso di accertamento, ex
art. 3 comma

l bis D.L. 40/2010, con relativo

decreto di estinzione della lite, emesso da questa
Corte in data 24/04/2012.
Motivi della decisione
L’unico motivo di ricorso è infondato,

con

assorbimento di ogni altra questione.
Il giudice di secondo grado si è
consolidata

e

condivisa

uniformato a

giurisprudenza

di

legittimità. Questa Corte ha, infatti,
reiteratamente affermato il principio, da cui non
vi è motivo di discostarsi, secondo cui – aldilà
dello specifico tenore del dato letterale

(“i

soggetti … possono definire in maniera automatica
la propria posizione La definizione si
perfeziona

versando,

entro il

3

…,

l’intero

il riconoscimento di un’agevolazione fiscale anche

ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di
capitale, al netto del versamenti già eseguiti a
titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
per cento …”) – la disciplina prevista dalla L.
n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in relazione
alle annualità 1990, 1991 e 1992, a favore dei
soggetti colpiti dal sisma 13/16 dicembre 1990,
investente le province di Catania, Ragusa e

prospettiva: in favore di chi non ha effettuato
pagamenti, mediante il versamento nel termine
stabilito, a definizione della relativa posizione
fiscale, del solo 10% del dovuto; in favore di chi
ha pagato (ed in un’ ottica restitutoria),
attraverso il rimborso del 90% per cento di quanto
versato; ciò dovendosi riconoscersi alla
disposizione indicata carattere di
superveniens”

“ius

tale da rendere quanto già versato

non dovuto “ex post”

(cfr. Cass. 23589/2012 e Cass.

9577/2012 ed, in riferimento ad analoghi benefici,
Cass.20641/07 nonché, per la materia contributiva,
Cass. 3832/12, 11247/10, 11133/10).
Nella specie, risulta accertato in sentenza (come
“circostanza non contestata”)

che la Guastella, sin

dal ricorso di primo grado, aveva eccepito di avere
definito, in data 16/05/2003, ai sensi dell’art.9
comma 17 1.289/2012, le posizioni relative agli
anni 1990, 1991 e 1992.
La Corte rigetta il ricorso.
Le

spese

processuali,

liquidate

come

in

dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012,
attuativo della prescrizione contenuta nell’art.9,
comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla 1. 271/2012
(Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.

4

Siracusa, deve intendersi articolato in duplice

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.n.
N. 131 TAEì. AL

La Corte rigetta il ricorso e condanna

– N.5

la parte MATERIA TRIBUTARIA

ricorrente al rimborso delle spese processuali del
presente giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi e 2.000,00, a titolo di compensi, oltre
e 200,00 per esborsi ed accessori di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 26/04/2013.

Il Consigliere est.

Il Presi ente

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