Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13760 del 23/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 23/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13760
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIULIO ROMANO 5, presso lo studio dell’avvocato MANZO
ROSARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOCILLA
VINCENZO, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore in proprio
e quale mandatario della SCCI SPA – Società di cartolarizzazione dei
crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso
dagli Avvocati CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 133/2 008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO
dell’8/10/08, depositata il 15/12/2 008; udita la relazione della
causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2011 dal Consigliere
Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380-bis.
S.R. ha proposto ricorso per cassazione, con unico motivo, contro la sentenza, depositata il 15.12.2008, della Corte d’appello di Salerno, che – in riforma della sentenza di primo grado – aveva rigettato un’opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali.
L’Inps, in rappresentanza anche della società di cartolarizzazione SCCI s.p.a., resiste con controricorso.
Con il controricorso preliminarmente si eccepisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nei confronti della Soc. SCCI, in quanto il ricorso per cassazione non è stato proposto nei suoi confronti.
L’eccezione appare infondata. Poichè la società in questione è litisconsorte necessaria con l’Inps da un punto di sostanziale, in caso di intervenuta cartolarizzazione (Cass. 15041/2007,10215/2008), come già rilevato dal giudice di appello, il ricorso proposto nei confronti dell’Inps previene la formazione della cosa giudicata anche nei suoi confronti. Nè nella specie è necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio, in quanto (come già rilevato a conclusione di precedente procedura camerale instaurata proprio ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio) la SCCI si è già costituita nel presente giudizio di cassazione, tramite l’Inps, suo mandatario.
Il ricorso appare qualificabile come manifestamente infondato.
E’ in questione l’opposizione a una cartella esattoriale relativa alla riscossione di contributi asseritamente dovuti perchè il S. aveva versato, in riferimento ad una sua dipendente, la contribuzione come bracciante agricola invece che come impiegata amministrativa. La Corte d’appello ha fondato il rigetto dell’opposizione sulla valenza probatoria di un verbale ispettivo il cui contenuto era avvalorato dalle dichiarazione rese agli ispettori da altri due dipendenti del datore di lavoro e da un’impiegata dell’ufficio per l’impiego della Provincia di Salerno, la quale aveva avuto modo di constatare, per ragioni del suo servizio, che la impiegata in questione curava le pratiche amministrative dell’azienda su delega del datore di lavoro.
La Corte ha anche rilevato la non opponibilità come giudicato nel presente giudizio della sentenza resa nel giudizio promosso dalla lavoratrice dei cui contributi si discute, per conseguire differenze retributive.
Con il motivo di ricorso, denunciandosi violazione degli artt. 2967 e 270 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., oltre che insufficiente e contraddittoria motivazione, si lamenta che la Corte d’appello abbia escluso l’efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio tra datore di lavoro e dipendente.
La doglianza appare infondata, in quanto, come già precisato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a fattispecie analoghe, l’efficacia riflessa del giudicato rispetto a terzo rimasto estraneo al giudizio non è postulabile nel caso in cui il terzo sia titolare non di rapporto dipendente ma di un rapporto autonomo, come nel caso in esame, visto che tra diritti aventi ad oggetto i contributi e diritti e obblighi relativi al rapporto di lavoro sussiste un rapporto di reciproca autonomia (Cass. 11622/1995, 4142/2001; cfr.
Cass. 9774//2OO2,16300/2004).
D’altra parte, non sono state formulare idonee censure di vizio di motivazione riguardo al giudizio di fatto.
Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio determinate in Euro trenta/00 oltre Euro tremila/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011