Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13760 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12900/2018 R.G. proposto da:

B.A., B.S. e B.D.,

rappresentate e difese dall’Avv. Francesco Napoli, con domicilio

eletto in Roma, via Cassiodoro, n. 19;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MELICUCCO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e

difeso dall’Avv. Antonino Spinoso, con domicilio eletto in Roma, via

G. Ferrari, n. 35;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n.

218/17, depositata il 3 aprile 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio

2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.A., B.S. e B.D. convennero in giudizio il Comune di Melicucco, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati dall’irreversibile trasformazione di un’area della superficie complessiva di 11.262 mq., riportata in Catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), ed al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), illegittimamente occupata per la realizzazione di edifici scolastici ed opere di urbanizzazione;

che con sentenza del 30 novembre 2007 il Tribunale di Palmi accolse la domanda, condannando il Comune al pagamento della somma complessiva di Euro 17.553,21, ivi compresi Euro 953,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria sull’importo di Euro 233,44 dal mese di gennaio 1978, a titolo di risarcimento per l’occupazione dell’area riportata al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), ed Euro 16.600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sull’importo di Euro 719,78 con decorrenza dalla data della sentenza, a titolo di risarcimento per l’occupazione dell’area riportata al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS);

che l’impugnazione proposta dalle attrici è stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, che con sentenza del 3 aprile 2017 ha rigettato l’appello incidentale proposto dal Comune, rideterminando in Euro 233,15, oltre interessi sugl’importi annualmente rivalutati di Euro 134,00 con decorrenza dal 22 ottobre 1966, Euro 60,94 ed Euro 38,21 con decorrenza dal 17 marzo 1970 e di Euro 38,21, la somma dovuta a titolo di risarcimento per l’occupazione dell’area riportata al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS);

che avverso la predetta sentenza le B. hanno proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, al quale il Comune ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo d’impugnazione le ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver rideterminato l’importo dovuto a titolo di risarcimento in base al criterio del valore agricolo medio introdotto dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, senza tener conto dell’intervenuta dichiarazione d’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedevano e della conseguente reviviscenza del criterio del valore venale previsto dal citato art. 39, in applicazione del quale deve tenersi conto di tutti gli elementi idonei ad incidere sul valore di mercato dell’immobile;

che il motivo è fondato;

che nel procedere alla liquidazione del danno derivante dall’occupazione illegittima e dalla trasformazione irreversibile dell’area riportata al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), la sentenza impugnata ha infatti confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui, dato atto della natura agricola della superficie occupata, aveva disatteso la valutazione compiuta dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, richiamando il D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, e determinando il valore di mercato dell’immobile in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, accertato dalla competente Commissione provinciale ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 16, per il primo anno di applicazione di quest’ultima legge;

che nella specie, avendo la domanda ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall’occupazione illegittima di un’area ritenuta non edificabile, non poteva trovare applicazione la disciplina dettata dal citato art. 5-bis, la quale si riferiva esclusivamente alla liquidazione dell’indennità di espropriazione e del risarcimento del danno per l’occupazione illegittima di aree edificabili (commi 1, 6, 7 e 7-bis, quest’ultimo introdotto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65), limitandosi, per quanto riguarda i suoli non edificabili, a richiamare le norme di cui al titolo II della L. n. 865 del 1971, soltanto ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione (comma 4), senza nulla disporre in ordine alla liquidazione del risarcimento del danno per l’occupazione illegittima, che doveva quindi aver luogo in base al criterio del valore di mercato dell’area occupata, applicabile in base non già alla L. n. 2359 del 1865, art. 39, anch’esso riguardante esclusivamente l’indennità di espropriazione, ma alla disciplina generale in tema di risarcimento del danno (cfr. Cass., Sez. I, 19/03/2014, n. 6296; 1/08/ 2013, n. 18434; 25/09/2007, n. 19924; 12/12/2002, n. 17713);

che, in ogni caso, l’applicabilità della L. n. 865 del 1971, citato art. 5-bis, comma 4 e art. 16, da esso richiamato, era venuta già meno in epoca anteriore alla pronunzia della sentenza impugnata, per effetto della dichiarazione d’illegittimità costituzionale delle predette disposizioni, in quanto contrastanti con gli artt. 3 e 117 Cost., in riferimento al Primo Protocollo addizionale della CEDU, art. 1, essendo stato affermato che il riferimento al valore agricolo medio della coltura in atto o di quella più redditizia dell’area di appartenenza, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, comportava l’elusione del ragionevole legame tra quest’ultima ed il valore di mercato del bene, prescritto dalla giurisprudenza della Corte EDU e coerente con il serio ristoro richiesto anche dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto conduceva alla liquidazione di un indennizzo che prescindeva completamente dalle caratteristiche concrete dell’area espropriata, quali la sua posizione, il valore intrinseco del terreno, la maggiore o minore perizia nella conduzione dello stesso e quant’altro potesse incidere sul suo valore venale (cfr. Corte Cost., sent. n. 181 del 2011);

che, per effetto della predetta dichiarazione d’illegittimità costituzionale, i criteri previsti dal D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, comma 4 e dalla L. n. 865 del 1971, art. 16, dovevano ritenersi inoperanti anche nell’ambito dei giudizi in corso, a meno che la liquidazione dell’indennizzo non fosse già coperta dal giudicato interno, con la conseguenza che, anche in tali giudizi, la stima dell’indennità doveva essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, alla stregua del quale doveva riconoscersi all’interessato la possibilità di dimostrare che il fondo era suscettibile di forme di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà, e che la relativa valutazione di mercato rispecchiava possibilità di utilizzazione intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (cfr. Cass., Sez. Un., 23/07/2013, n. 17868; Cass., Sez. I, 17/10/2011, n. 21386; 16/09/2011, n. 18963);

che l’applicabilità dei predetti principi non può essere esclusa, nel caso in esame, in virtù della circostanza, fatta valere dalla difesa del controricorrente, che la sentenza impugnata, nel confermare la stima del fondo occupato compiuta dalla sentenza di primo grado, non abbia richiamato il del D.L. n. 333 del 1992, art. 5-bis, ma si sia limitata ad assumere il valore agricolo medio come parametro di riferimento ai fini dell’individuazione del più probabile valore di mercato del suolo, non risultando in alcun modo che la Corte territoriale abbia inteso avvalersi di tale elemento nell’ambito di una più ampia valutazione fondata su ulteriori elementi aventi caratteristiche di concretezza tali da assicurare l’effettività del valore attribuito al fondo, e dovendosi pertanto concludere che il ristoro riconosciuto alle attrici risulta inficiato dai medesimi connotati di astrattezza che hanno giustificato la dichiarazione d’illegittimità costituzionale delle predetta disposizione;

che il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo d’impugnazione, con cui le ricorrenti hanno dedotto la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e degli artt. 112,115,132 e 342 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di riconoscere la rivalutazione monetaria sugl’importi liquidati a titolo di sorta capitale;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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