Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13760 del 06/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 06/07/2016), n.13760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 17582/12 proposto da:

Sopin – Società per l’Informatica S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Lutezia 8, presso l’avv. Maurizio Nucci, che la rappresenta e

difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

e nei confronti di:

COFIN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la revocazione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione,

Sesta Sezione Civile – T, n. 13343/2012 pronunciata il 20 giugno

2012, depositata il 26 luglio 2012;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 6 maggio 2016

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Uditi l’avv. Maurizio Nucci per la società ricorrente e l’avv.

Gianni De Bellis per l’Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento in sede rescissoria

del ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’amministrazione proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 728/39/09 con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva annullato la cartella di pagamento notificata alla SOPIN S.p.A. e alla controllante COFIN S.p.A., quale coobbligata solidale, relativamente alla pretesa di pagamento per IVA, interessi e sanzioni per l’anno d’imposta 2004.

Il ricorso era accolto – e la causa era decisa nel merito con il rigetto dell’originaria impugnazione della società contribuente –

con l’ordinanza n. 13343/12 del 20 giugno 2012, depositata il 26 luglio 2012.

Avverso tale ordinanza la sola società SOPIN S.p.A. proponeva ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (iscritto al n. R.G. 17582/13), chiedendo che, in fase rescissoria, fosse rigettato il ricorso (iscritto al n. R.G. 1325/11) proposto dall’amministrazione avverso la sentenza n. 728/39/09 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e deciso con la richiamata ordinanza n. 13343/12 della quale era chiesta la revoca.

Al ricorso per revocazione proposto (e notificato) esclusivamente nei confronti dell’Agenzia delle entrate, quest’ultima resisteva con controricorso. Tanto la SOPIN S.p.A., quanto l’amministrazione depositavano memoria.

Con ordinanza pronunciata all’udienza del 4 dicembre 2014, questa Corte accoglieva il ricorso in fase rescindente annullando l’ordinanza n. 13343 del 2012 impugnata per revocazione: la Corte riconosceva che quanto lamentato dalla società ricorrente SOPIN S.p.A. circa il fatto che il ricorso per cassazione proposto dall’amministrazione nei suoi confronti non era stato notificato al procuratore costituito di essa società emergeva dalla relata di notifica in atti e che il non averlo rilevato costituiva un errore di fatto capace di determinare la revoca dell’ordinanza impugnata (n. 13343/12).

Conseguentemente per poter procedere all’esame della controversia in fase rescissoria questa Corte – rilevato che nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (v. Cass. n. 2707 del 2014; nello stesso senso v. Cass. n. 1156 del 2008; S.U. n. 10696 del 2002) – disponeva il rinnovo della notifica del ricorso avverso tale ultima sentenza al procuratore costituito della società SOPIN S.p.A. (ricorrente per revocazione), dando apposito termine e riservando all’esito ogni provvedimento sulle spese.

L’Agenzia delle entrate vi provvedeva in data 27 marzo 2015 notificando il ricorso da essa proposto avverso la predetta sentenza n. 728/39/09 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio all’avv. Maurizio Nucci, procuratore costituito della società SOPIN S.p.A. nel giudizio introdotto con il ricorso per revocazione, attualmente in esame: ma la società contestava la correttezza della procedura seguita, in quanto il destinatario della notificazione eseguita il 27 marzo 2015 non era il “procuratore costituito” della medesima società nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 728/39/09, nè presso di lui era il “domicilio eletto” in quella fase processuale.

Così all’udienza del 10 settembre 2015, la Corte ritenuta l’opportunità, in ragione delle eccezioni sollevate dalla società contribuente, di acquisire il fascicolo d’ufficio e di attendere l’allora assai prossima pronuncia sulla questione del contraddittorio endoprocedimentale nuovamente sottoposta all’esame delle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 527 del 2015, rinviava a questo scopo la causa a nuovo ruolo.

Acquisito il fascicolo d’ufficio ed essendosi le Sezioni Unite pronunciate sulla questione con la sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015, la causa è chiamata per l’udienza odierna. La società SOPIN S.p.A. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Relativamente al dubbio sollevato dalla difesa della società SOPIN S.p.A. circa la correttezza della procedura seguita dall’Agenzia delle entrate nel rinnovo della notifica del ricorso a seguito dell’ordinanza di questa Corte, va rilevato che la procedura deve essere ritenuta corretta.

1.1. Infatti, a seguito dell’annullamento senza rinvio al giudice a quo della sentenza n. 728/39/09 (per l’omessa osservanza dell’art. 291 c.p.c.) è nella sede attuale che deve procedersi alla valutazione del merito di quell’originario ricorso: sicchè la realizzazione concreta del rispetto del diritto di difesa al cui presidio è intesa la prescritta osservanza della disposizione dell’art. 291 c.p.c., non poteva realizzarsi nella sua effettività che con la notifica dell’impugnazione al procuratore costituito della società nella presente fase processuale.

2. Possono essere, quindi esaminati i due motivi di ricorso che l’amministrazione aveva proposto avverso la sentenza n. 728/39/09 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

3. Con il primo motivo, l’amministrazione ricorrente denunciava la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, u.c., per aver il giudice di merito accolto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società in relazione al mancato invio da parte dell’Ufficio dell’invito bonario previsto dalla normativa richiamata. Con il secondo motivo, si deduce sullo stesso punto carenza di motivazione.

4. Le censure sono fondate nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.

4.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la “L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti dalle dichiarazioni dei contribuenti, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v.

Cass. n. 7536/2011; n. 795/2011; n. 26316/2010, diffusamente 25 maggio 2012, n. 8342, 22 aprile 2015, n. 8154; 10 giugno 2015, n. 12023).

4.2. Come opportunamente precisa la Corte nella citata sentenza n. 12023 del 2015: “in chiave sistematica, è al cospetto di “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione”, ed al fine di “…evitare la reiterazione di errori e… consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”, che il comma 3, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, prevede un’apposita comunicazione al contribuente. Ciò in quanto i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica “si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente” od anche, in materia di tributi diretti, dal sostituto d’imposta (art. 36 bis, comma 4, e dell’art. 54 bis); cosicchè sarebbe del tutto inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore. L’adempimento in questione è, infatti, una “comunicazione d’irregolarità” e nessuna norma impone di comunicare la “regolarità” della dichiarazione (in termini, da ultimo, Cass. 17 febbraio 2015, n. 3153). Sul piano della ratio, le peculiarità della procedura di liquidazione automatica, non esportabili in altre fattispecie, rispondono al contenuto impositivo delle norme sostanzialmente chiuso, nel senso della tassatività delle loro ipotesi di applicazione, sulla base di un controllo cartolare basato sui dati allegati dal contribuente e teso alla correzione di errori materiali e formali (Cass. 4 luglio 2014, n. 15312)”.

4.3. Il problema è se la lettura di un siffatto sistema normativo debba subire modifiche di orientamento esegetico alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015 sull’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, con la quale è stato escluso che sussista per l’Amministrazione finanziaria un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale salvo che tale obbligo non sia espressamente previsto da apposita disposizione; per i tributi armonizzati, invece, tale obbligo sussiste e la relativa violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa.

5. Nel caso che interessa la presente controversia non siamo nell’area degli “accertamenti fiscali”, ma in quella delle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, indipendentemente dal fatto che quest’ultime riguardino “tributi armonizzati” (come sarebbe nel caso di specie) o “tributi non armonizzati”.

5.1. La norma (L. n. 212 del 2000, art. 6) prevede espressamente un obbligo per l’Ufficio di attivare il contraddittorio endoprocedimentale mediante una informativa al contribuente circa le operazioni in corso (controllo della dichiarazione) e ai relativi risultati.

5.2. La previsione espressa è, tuttavia, nel senso che la norma non obbliga tout court l’amministrazione all’invio dell’avviso (anche cioè, quando, corrispondendo l’esito del controllo a quanto dichiarato dal contribuente, non vi sarebbe alcun utile esercizio dell’informativa e del contraddittorio stesso), ma si tratta di un “obbligo condizionato”: e la condizione è data dalla difformità tra esito del controllo e dichiarazione, situazione che impone un avviso evidentemente funzionale all’esercizio immediato delle ragioni del dichiarante, in un quadro di tutela rafforzata del contribuente.

5.3. Ciò perchè, come è di tutta evidenza, mentre nell’ipotesi di corrispondenza tra dichiarazione ed esito del controllo, l’azione dell’Ufficio costituisce esercizio del “potere di riscossione”, nell’ipotesi, invece, di difformità tra esito del controllo e dichiarazione, l’azione dell’amministrazione costituisce esercizio del “potere di imposizione” di fronte al quale riemerge la necessità della tutela del contraddittorio endoprocedimenta – le nelle forme e nei limiti stabiliti dalla ricordata sentenza delle Sezioni Unite:

sicchè l’Ufficio non può “liberamente omettere” l’avviso, pena la nullità dell’atto impositivo eventualmente emanato in esito al controllo.

6. E’ necessario, quindi, al fine di stabilire se l’avviso previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, sia dovuto, accertare se nel caso da valutare ci si trovi di fronte ad un atto di riscossione o ad un atto di imposizione, nel senso precisato. A tanto la sentenza impugnata nel caso che ci occupa non risponde adeguatamente.

7. Pertanto il ricorso proposto dall’amministrazione avverso la sentenza n. 728/39/09 della Commissione Tributaria del Lazio deve essere accolto con rinvio della causa alla medesima Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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