Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1376 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 21/01/2011), n.1376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20488/2006 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE DELLE

GIOIE 24, presso lo studio dell’avvocato MODENA Roberto Giovanni

Oreste, che la rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GENOVA (OMISSIS), in persona del

Direttore

pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 33/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 01/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/11/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato MODENA ROBERTO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato SANTORO MASSIMO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del 3^ motivo,

l’inammissibilità o il rigetto dei primi 2^.

Fatto

La Sig.ra P.G. ha impugnato un avviso di accertamento con il quale il competente ufficio finanziario ha rettificato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1996, recuperando a tassazione redditi di capitale, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42 (T.U.I.R.), relativi ai rendimenti di somme affidate per investimenti a tale Sig. M.C., successivamente fallito ed inquisito per truffa ai danni dei risparmiatori.

La CTP ha accolto il ricorso della contribuente. La CTR, invece, accogliendo in parte l’appello dell’ufficio, ha riconosciuto la legittimità del recupero, ma soltanto con riferimento alle somme che i giudici di appello hanno ritenuto che fossero state effettivamente percepite dalla contribuente, con esclusione, quindi delle somme che risultavano accreditate alla stessa sulla base della documentazione contabile del M..

La P. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per ottenere la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

Il ricorso appare fondato in relazione al terzo motivo.

I primi due motivi di ricorso invece non possono trovare accoglimento. Il primo, perchè denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 42 cit. T.U.I.R., unitamente a vizi di motivazione, la ricorrente prospetta una censura di merito, come tale inammissibile, relativa alla valutazione di attendibilità della documentazione contabile del M., in base alla quale la CTR ha ritenuto provato che alcune somme siano state corrisposte alla P. a titolo di interessi. Il motivo è anche infondato nella parte in cui denuncia la contraddittorietà della motivazione, laddove dopo avere ritenuto inattendibile la documentazione del M., da credito alla tesi della corresponsione degli interessi, sulla base della indicazione degli assegni con i quali sono stati effettuati i versamenti (a differenza delle somme imputate soltanto in contabilità). E’ evidente, infatti, che mentre la semplice annotazione in contabilità non può costituire prava se non contro l’autore delle registrazioni, il pagamento può considerarsi provato sulla base della produzione della fotocopia del relativo assegno, non contestata.

Il secondo motivo, con il quale viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1823, 1825, 1834 e 1852 c.c., artt. 41 e 42 cit. T.U.I.R., è inammissibile.

Infatti, la ricorrente ripropone la tesi della inattendibilità della documentazione rinvenuta dalla guardia di finanza, in base alla quale non sarebbe possibile ricostruire la natura e la effettività dei pagamenti fatti a favore degli investitori, tanto più che l’obbligo di pagare gli interessi, per i conti correnti non bancari matura alla scadenza del contratto. E’ evidente che si tratta di censure che attengono al merito della vicenda giudiziaria (esame e valutazione della documentazione acquisita dalla guardia di finanza e dei contratti che disciplinavano i rapporti tra gli investitori ed il M.).

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 26, 27 e 64, in quanto erroneamente la CTR ha escluso che le somme corrisposte a titolo di interessi non beneficiassero della aliquota agevolata del 12,50% in conseguenza di un comportamento omissivo non addebitabile alla odierna ricorrente. Effettivamente, la censura già in tesi appare fondata anche perchè, nella specie, come sembra pacifico, gli investitori erano vittime e non complici (almeno non risulta che lo fossero) del sedicente intermediario finanziario.

Conseguentemente, il ricorso va accolto in relazione al terzo motivo e la sentenza impugnata va cassata in parte qua. Il Collegio, atteso che in punto di fatto la CTR ha quantificato in L. centosessantacinque milioni il reddito da sottoporre a tassazione, ritiene di poter decidere nel merito la controversia, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel senso che tale somma deve essere incisa nella misura del 12,50%, con le conseguenze di legge.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio di merito, considerando gli esiti non omogenei dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo ed il secondo motivo di ricorso ed accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara applicabile l’aliquota d’imposta nella misura del 12,50%. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di Euro quattromiladuecento, di cui Euro quattromila per onorario. Compensa le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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