Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13759 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 07/02/2017, dep.31/05/2017),  n. 13759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 20205/2015 proposto da:

(OMISSIS) a r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Cosseria 2, presso lo studio legale

associato Giallonardi, Papa & Partners, rappresentata e difeso

dall’avvocato Giacomo Papa Villanacci, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento di (OMISSIS) a r.l., in persona del curatore p.t.,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Federico Rosazza 52,

presso lo studio dell’avvocato Valerio di Stasio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Giacinto Macchiarola, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona

del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Ortigara 3, presso lo studio dell’avvocato Michele Aureli, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alessandro Biagi,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/015 del 16.12.014 della Corte d’appello di

Campobasso, pubblicata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del

7/02/2017 dal Cons. Dott. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTI RILEVANTI PER IL GIUDIZIO

La Corte d’appello di Campobasso, decidendo in sede di giudizio di rinvio ex art. 383 c.p.c., comma 1, ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) a r.l., contro la sentenza del Tribunale di Larino che, ad istanza del creditore CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, aveva dichiarato il suo fallimento dopo aver disposto la revoca, ai sensi della L. Fall., art. 173, della sua ammissione alla procedura di concordato preventivo.

La corte del merito – precisato che non erano in contestazione i presupposti oggettivi e soggettivi di fallibilità di (OMISSIS), e che la prima sentenza che aveva pronunciato sul reclamo era stata cassata per aver confermato la statuizione di revoca dell’ammissione della società alla procedura minore sulla scorta di valutazioni attinenti alla fattibilità economica del piano, spettanti in via esclusiva ai creditori – ha osservato che non le era precluso di esaminare le questioni, già sollevate da CNS nelle pregresse fasi del procedimento e riproposte nel giudizio di rinvio, che erano rimaste assorbite nella decisione annullata e che apparivano rilevanti sotto il profilo del controllo di legalità che spetta al giudice.

Ciò premesso, ha respinto l’appello, affermando che l’ammissione al concordato andava revocata sia perchè (OMISSIS) aveva taciuto circostanze rilevanti per l’espressione del consenso informato dei creditori, sia perchè il piano risultava manifestamente inadeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In particolare, il giudice del rinvio ha osservato: che la relazione del professionista attestatore non evidenziava che su uno dei terreni di proprietà di terzi, offerti in garanzia da (OMISSIS) ai creditori, gravava un’ipoteca volontaria iscritta da CNS; che l’iscrizione ipotecaria, evidentemente destinata ad incidere sull’attivo ricavabile dalla vendita del bene, non era stata considerata neppure nelle perizie di stima allegate alla relazione; che, inoltre, il piano non indicava l’ammontare presumibile delle spese necessarie per la procedura, nè le modalità di reperimento delle risorse a tal fine necessarie; che, ancora, la proposta non teneva conto che il D.L. n. 98 del 2011, art. 23, commi 37 e 39, convertito nella L. n. 111 del 2011, aveva modificato, con disposizione retroattiva, l’art. 2752 c.c., comma 1 e art. 2776 c.c., comma 3, attribuendo il privilegio mobiliare, con collocazione sussidiaria sugli immobili, oltre che ai tributi in essi previsti, anche alle sanzioni, sicchè risultava assai dubbio che il debito tributario di Euro 4.958.385, indicato nella proposta come chirografario, potesse effettivamente qualificarsi come tale ed essere pagato nella misura del 40%; che, infine, andava considerato che il piano era inadeguato in quanto dalla relazione L. Fall., ex art. 33, redatta dal curatore per il semestre dicembre 2013/giugno 2014, emergeva che l’effettivo ammontare dei debiti privilegiati, di cui (OMISSIS) aveva previsto l’integrale pagamento, era di gran lunga superiore a quello indicato nella proposta.

La sentenza, pubblicata il 21.7.015, è stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il creditore istante e il Fallimento hanno resistito con separati controricorsi, entrambi illustrati da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con l’unico motivo di ricorso, che denuncia error in procedendo, oltre che vizio di motivazione, la ricorrente imputa alla corte territoriale di aver violato l’art. 384 c.p.c., comma 2 e art. 394 c.p.c. e di aver in conseguenza omesso di applicare il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, erroneamente ritenendo di poter respingere il reclamo sulla scorta di nuove questioni di fatto asseritamente rimaste assorbite nella decisione cassata, ma che, in realtà, per una parte, avevano già formato oggetto di esame, sia pure implicito, da parte del tribunale e del primo giudice d’appello e, per l’altro, erano state inammissibilmente dedotte dalla creditrice istante per la prima volta in sede di giudizio di rinvio.

Deduce, inoltre, che nella predetta sede, il giudice non può fondare la decisione su fatti sopravvenuti rilevati d’ufficio.

2) Il motivo, che, contrariamente a quanto eccepito dal Fallimento, non attiene al merito della controversia, ma ad una questione di mero diritto ed è perciò sicuramente ammissibile, va accolto.

2.1) Va ricordato in premessa che questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento non soggiace alle regole di cui agli artt. 342, 345 c.p.c., ma ha un effetto devolutivo pieno di tutte le questioni controverse che siano state riproposte nel grado, e che tale effetto, se il fallimento abbia fatto seguito alla revoca dell’ammissione al concordato, riguarda anche la decisione sull’ammissibilità della procedura minore, perchè parte inscindibile dell’unico processo volto a regolare in via concorsuale la crisi di impresa; con la conseguenza che, ove il debitore abbia impugnato la sentenza dichiarativa censurando la pronuncia di revoca, la cognizione del giudice ad quem non resta circoscritta all’esame delle specifiche censure che formano oggetto dei motivi di impugnazione, ma si estende all’intero tema controverso, ovvero alla verifica della ricorrenza di tutti i presupposti di ammissibilità della procedura minore ancora in contestazione fra le parti; e tale verifica va compiuta, eventualmente avvalendosi dei poteri officiosi previsti dalla L. Fall., art. 18, comma 10, tenendo conto anche dei fatti non allegati nel corso del procedimento svoltosi dinanzi al giudice di primo grado, o da quest’ultimo non rilevati, o ritenuti assorbiti (cfr., da ultimo, Cass. nn. 12964/016, 1169/017, 9976/017).

2.2).Questi principi non possono però trovare applicazione in sede di giudizio di rinvio, qualora sia stata cassata la prima sentenza che ha rigettato il reclamo.

Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nel giudizio di rinvio, che è un processo “chiuso”, tendente ad una nuova pronuncia sostitutiva di quella cassata, non solo non è consentito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande o eccezioni, ma operano le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente (fra molte, Cass. nn. 100145/02, 1437/00, 7494/96); in detto giudizio, pertanto, non possono essere riproposte domande o questioni pregiudiziali rigettate nelle fasi di merito e non oggetto di motivi di ricorso, eventualmente in via incidentale condizionata, (Cass. nn. 7761/06, 5438/97), e neppure possono essere esaminate questioni rilevabili d’ufficio non considerate in sede di legittimità, giacchè il loro esame potrebbe porre nel nulla o limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della sua intangibilità (Cass. nn. 22885/013, 5131/96).

Il giudice del rinvio può invece esaminare le questioni non investite dalla pronuncia rescindente perchè, implicitamente od esplicitamente, dichiarate assorbite nella sentenza cassata, ma sempre che siano specificamente riproposte dalle parti, atteso che, in caso contrario, anch’esse restano coperte dal giudicato (Cass. n. 24093/013).

2.3) Nel caso di specie, la prima sentenza che aveva pronunciato sul reclamo è stata annullata da questa corte per violazione di legge, sul rilievo che i numerosi elementi di fatto sui quali si basava la decisione d’inammissibilità della domanda concordataria di (OMISSIS) non configuravano ragioni di incompatibilità del piano con norme inderogabili (difetto di fattibilità giuridica), nè ragioni di manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefigurati nella proposta (difetto di fattibilità economica), ma, essendo fondati su valutazioni opinabili, costituivano in realtà ragioni di probabile insuccesso del concordato, rimesse alla valutazione esclusiva dei creditori.

2.4) La sentenza rescindente non fa cenno ad ulteriori questioni, concernenti l’ammissibilità del concordato sotto il profilo della sua fattibilità economica o giuridica (quali quelle dell’errata indicazione dei crediti privilegiati e del loro effettivo ammontare) non esaminate nella decisione cassata in quanto dichiarate assorbite; nè, essendo l’annullamento avvenuto unicamente per violazione di norme di diritto, era consentito al giudice del rinvio di ritenere insussistenti i predetti presupposti di ammissibilità sulla scorta di una rivalutazione dei fatti già valutati dal primo giudice o di eventuali fatti nuovi sopravvenuti (Cass. nn. 13719/06, 26606/09, 19424/015).

2.5) Non appare concepibile, d’altro canto, ritenere implicitamente assorbita (e dunque esaminabile in sede di rinvio) l’indagine relativa a qualsivoglia ragione di fatto non menzionata nella sentenza cassata che avrebbe potuto, in tesi, comportare il venir meno delle medesime condizioni di ammissibilità sulle quali il primo giudice ha già pronunciato: in tal caso si rischierebbe, infatti, di dar vita ad un procedimento infinito, in cui, annullata la prima sentenza, fondata sull’errato accertamento della sussistenza della ragione considerata, il giudice del rinvio potrebbe confermare la decisione sulla base di una seconda ragione, ed, in caso di nuova cassazione, prenderne in esame una terza, e così via, in palese contrasto, prima ancora che con la disciplina del giudizio di rinvio, con i diritti della parte al contraddittorio e alla difesa e con il principio della ragionevole durata del processo.

2.5) Potrebbero invece risultare implicitamente assorbite le questioni concernenti ulteriori condizioni di ammissibilità del concordato che, sebbene dedotte in sede di reclamo, il primo giudice non abbia esaminato perchè arrestatosi al rilievo della (erroneamente ritenuta) ricorrenza della c.d. “ragione più liquida”.

2.6) Sennonchè nella specie, contrariamente a quanto si afferma nella pronuncia oggi impugnata, nella memoria difensiva depositata nel primo giudizio di reclamo (il cui esame è consentito a questa Corte, attesa la denuncia di un error in procedendo) CNS non aveva lamentato nè l’omessa allegazione dell’iscrizione ipotecaria gravante sull’immobile, nè la mancata indicazione del presumibile ammontare delle spese della procedura: le problematiche concernenti la verifica dei presupposti di ammissibilità diversi da quelli su cui la decisione annullata aveva già pronunciato (entrambe riconducibili, nel caso in esame, alla formazione del consenso informato dei creditori) risultavano pertanto coperte dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente e non erano più proponibili nel giudizio rescissorio.

2.7)Deve allora concludersi che il giudice del rinvio ha esorbitato dai limiti della cognizione devolutagli ai sensi dell’art. 384 c.c., comma 2, in quanto ha fondato la propria decisione su questioni non più esaminabili d’ufficio, che non avevano formato oggetto di contraddittorio fra le parti nel primo giudizio di reclamo e che, non avendo costituito neppure oggetto di rilievo nella sentenza cassata, non potevano ritenersi in essa implicitamente assorbite.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, che si atterrà alla statuizione della prima sentenza rescindente e regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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