Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13759 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE PARIOLI 112, presso lo studio dell’avvocato BONITO

GIUSEPPINA, rappresentato e difeso dall’avvocato SARCONE VINCENZO,

giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, TRIOLO VINCENZO,

giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2523/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

9/06/08, depositata il 16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato D’Aloisio Carla, (delega avvocato Coretti

Antonietta), difensore del resistente che rileva che c’è stata

un’ordinanza di rimessione alle SS.UU.;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado, riteneva maturata la decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 rispetto alla domanda proposta contro l’Inps da B.A., diretta al ricalcolo dell’indennità di disoccupazione agricola corrisposta per l’anno 1998.

L’assicurato ha ricorso per cassazione.

All’udienza camerale del 10.5.2010 la Corte ordinava il rinnovo della notificazione del ricorso al non costituito Inps (in relazione all’incompetenza dell’ufficio UNEP presso il Tribunale di Foggia, già incaricato della notifica, in quanto non identificato nè in relazione alla sede del giudice ad quem nè alla sede del giudice a quo: cfr. Cass. n. 16592/2010, 3455/2007, 20394/2004) e neanche in relazione al luogo in cui ritualmente la notificazione avrebbe dovuto essere eseguitae, (cfr. Cass. 322/2007). Era fissato il termine di 60 giorni, decorrente dalla stessa data dell’udienza, a cui era presente il difensore della parte ricorrente.

La notificazione rinnovata è stata richiesta all’Ufficio Unep di Bari in data 21.7.2010 (come da apposita annotazione) e quindi dopo la scadenza dell’assegnato termine (sicuramente perentorio, anche ex art. 291 c.p.c.) di 60 giorni.

Il ricorso per cassazione deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Si ritiene giusto compensare le spese, tenute presenti le incertezze interpretative sulla questione di cui al merito del ricorso e anche il fatto che l’Inps si è limitato a depositare procura difensiva e a comparire alla nuova udienza, senza interloquire circa la questione processuale pregiudiziale.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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