Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13759 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 23470-2020 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SCSPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 2-A, presso

lo studio dell’avvocato VALENTINO VULPETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABRIZIO TORCELLAN;

– ricorrente –

e contro

(OMISSIS) SCSPA, C.G., ALEGAS SRL;

– intimati –

contro

AMAG SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMO GRATTAROLA;

– resistente –

avverso l’ordinanza N. 13163/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 30/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Fallimento (OMISSIS) Società cooperativa sociale per azioni chiede correggersi, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., l’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 13163 del 2020, consistente in ciò, che detta ordinanza, nel rigettare il ricorso spiegato da (OMISSIS) Società cooperativa sociale per azioni, nonchè da C.G., nei confronti del menzionato Fallimento e di AMAG S.p.a. ed Alegas S.r.l., pur avendo affermato al paragrafo 3 della motivazione di voler applicare il principio della soccombenza, aveva poi pronunciato condanna della sola “ricorrente”, e non di entrambi i ricorrenti, e cioè anche del C., al rimborso delle spese di lite in favore dei controricorrenti.

AMAG S.p.a. ed Alegas S.r.l. nulla oppongono.

(OMISSIS) Società cooperativa sociale per azioni e C.G. non svolgono difese.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso per correzione di errore materiale va accolto.

Vale difatti osservare che la menzionata ordinanza, dopo aver rigettato il ricorso proposto da (OMISSIS) Società cooperativa sociale per azioni e C.G., e dopo aver stabilito che: “Le spese seguono la soccombenza”, soccombenza evidentemente concernente entrambi gli originari ricorrenti, ha in dispositivo, per mero errore materiale, scritto “condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti” invece di “condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti”.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone che a pagina 9 dell’ordinanza di questa Corte 30 giugno 2020, n. 13163, nel dispositivo, laddove è scritto “condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti” debba invece intendersi scritto “condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti”, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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