Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13758 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 03/02/2017, dep.31/05/2017),  n. 13758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25293/2012 R.G. proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA, in persona del Rettore p.t.,

e MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrenti –

contro

A.M. ed A.F., rappresentate e difese dall’Avv.

Rinaldo Talarico, con domicilio eletto in Roma, alla Via Guido

d’Arezza, n. 16, presso lo studio dell’Avv. Massimo Caravetta;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 879/11

depositata il 6 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3/02/2017 dal

Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l’Avv. Massimo Caravetta per delega del difensore delle

controricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del primo e del quinto motivo del ricorso principale,

restando assorbiti gli altri motivi, ed il rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.M. e F., già proprietarie di un fondo sito in (OMISSIS), e riportato in Catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), e foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), convennero in giudizio l’Università degli Studi della Calabria ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica, per sentir dichiarare la nullità del contratto stipulato il 17 dicembre 1981, con cui avevano ceduto volontariamente all’Università il predetto immobile, o per sentir condannare i convenuti al pagamento del conguaglio sul prezzo di acquisto, da determinarsi in base al valore di mercato del bene.

Premesso che con Decreto del 18 dicembre 1980 del Presidente della Giunta regionale il fondo era stato incluso nell’elenco dei beni da espropriare per la costruzione del Dipartimento di chimica dell’Università, le attrici esposero di aver concordato con l’espropriante la cessione volontaria dell’immobile contro il riconoscimento dell’indennità liquidata ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, aumentata del 50% e corrisposta a titolo d’acconto, con il patto che il conguaglio sarebbe stato pagato a seguito dell’emanazione della legge che avrebbe dovuto stabilire i criteri per la sua determinazione.

Si costituì l’Università, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Il Tribunale di Catanzaro, dopo aver dichiarato la propria competenza con sentenza non definitiva del 16 aprile 1996, con sentenza definitiva del 29 aprile 2003 accolse la domanda di pagamento del conguaglio, condannando l’Università ed il Ministero al pagamento della somma di Euro 512.652,67, detratto l’acconto versato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

2. Sulle impugnazioni proposte dalle parti, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza non definitiva del 23 febbraio 2010, ha dichiarato innanzitutto inammissibile la domanda di annullamento del contratto per errore essenziale, in quanto avanzata dalle attrici soltanto nella comparsa conclusionale depositata in primo grado.

Premesso poi che il contratto era stato stipulato in data successiva alla scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, ne ha escluso la configurabilità come cessione volontaria, qualificandolo come una comune compravendita, assoggettata alla disciplina privatistica. Pur dando atto dell’impegno delle parti di accettare i criteri di determinazione del corrispettivo previsti da una legge successiva, anche a seguito della dichiarazione d’incostituzionalità della L. n. 865 del 1971, ha rilevato che le venditrici si erano risolte alla stipulazione solo in virtù della previsione di un conguaglio sul prezzo di vendita, in tal modo dimostrando la volontà di rifiutare la valutazione del bene sulla base delle tabelle agrarie e la convinzione di poter ottenere il giusto prezzo, costituito dal valore venale. Ha quindi dichiarato la nullità del contratto per indeterminabilità dell’oggetto, osservando che il rinvio ad una futura legge in tema di indennità di espropriazione non era sufficiente a garantirne la certezza, avuto riguardo alla non obbligatorietà del parametro adottato.

Ciò posto, e rilevato che sul fondo era stata realizzata un’opera pubblica in assenza di un regolare procedimento espropriativo, la Corte ha ritenuto che la trasformazione irreversibile del suolo si fosse verificata in epoca successiva alla scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ed alla stessa stipulazione dell’atto di cessione, concludendo che la condotta illecita era riconducibile alla fattispecie dell’occupazione usurpativa. Ha conseguentemente affermato che la perdita della proprietà dell’immobile aveva avuto luogo soltanto a seguito della proposizione della domanda giudiziale, da assumersi quindi come termine di riferimento ai fini della liquidazione del risarcimento, comprendente tanto il valore del bene quanto il danno derivante dalla mancata utilizzazione.

2.1. Con sentenza definitiva del 6 settembre 2011, la Corte ha poi condannato l’Università ed il Ministero al pagamento della somma di Euro 760.174,43, oltre interessi legali.

A fondamento della decisione, la Corte ha dichiarato inammissibili le domande di risarcimento del danno morale e di pagamento dell’indennità di occupazione, essendo stata la prima proposta soltanto dopo la precisazione delle conclusioni, e la seconda rigettata in primo grado, senza che fosse stato proposto appello incidentale.

Premesso inoltre che il fondo occupato aveva natura sicuramente agricola, la Corte ha ritenuto che ciò non escludesse la necessità di accertarne il valore di mercato, senza tener conto dei criteri predeterminati per i suoli agricoli, peraltro dichiarati costituzionalmente illegittimi. Precisato inoltre che la valutazione doveva prescindere dalla presenza dell’opera pubblica e dai vincoli espropriativi, ha rilevato che nel piano regolatore generale del Comune di Rende, adottato con Delib. 22 febbraio 1969, ed approvato con Decreto 23 giugno 1971, le aree occupate per la realizzazione della Università avevano destinazione agricola, aggiungendo che con Delib. 30 dicembre 1971, approvata con Decreto 15 marzo 1972, il fondo era stato destinato alla realizzazione delle strutture dell’Università, ma escludendo la natura conformativa del vincolo, in quanto riguardante singoli lotti per la realizzazione di una specifica opera; ha ritenuto irrilevanti altre due varianti approvate con Decreti del 9 agosto 1983, osservando che le stesse non avevano modificato la classificazione del fondo, rimasto all’interno della area vincolata.

Ai fini della determinazione del valore dell’immobile, la Corte ha escluso la possibilità di fare riferimento sia al valore di trasformazione o alla destinazione di fondi limitrofi al perimetro universitario, in quanto inadeguati, sia all’attitudine edificatoria del suolo, resa irrilevante dalla destinazione legale dello stesso e dalla coincidenza delle opere di urbanizzazione con quelle realizzate dall’Università. Rilevato che l’intera area aveva subito una trasformazione a seguito dell’imposizione del vincolo universitario, ha ribadito l’impossibilità di tener conto della presenza dell’opera pubblica, affermando inoltre l’irrilevanza degli atti pubblici di vendita prodotti in giudizio, in quanto riguardanti terreni edificabili secondo i vigenti strumenti urbanistici, e quindi non suscettibili di utile comparazione. Ha ritenuto pertanto congruo il valore di Euro 2,06 al mq. stimato dal secondo c.t.u. nominato nel corso del giudizio, il quale aveva fatto riferimento al prezzo di terreni agricoli situati nella medesima zona e venduti nell’anno 1994, dando ampiamente conto anche della differenza rispetto ad una precedente stima, mediante la sottolineatura della lievitazione dei prezzi relativi ai beni immobili medio tempore intervenuta. Precisato che il fondo occupato era costituito da un’azienda agricola di oltre 7 ha con un allevamento di bovini, una casa di abitazione e diversi fabbricati, situata nelle vicinanze del centro di (OMISSIS) e dello svincolo autostradale, avente natura collinare con un declivio non accentuato, lavorabile in quasi tutta la sua estensione e dotata di buona fertilità ed irrigazione, ha liquidato il risarcimento per la perdita della proprietà in Euro 173.838,00 in riferimento al mese di giugno 1989. La Corte ha poi riconosciuto alle attrici il danno per l’illegittima occupazione protrattasi dalla data dell’immissione in possesso fino a quella di proposizione della domanda, liquidandolo in misura pari agli interessi legali su ogni annualità, e quindi nella misura complessiva di Euro 104.302,80.

Considerato infine che al momento della stipulazione dell’atto di cessione le attrici avevano ricevuto la somma di Lire 57.618.533 a titolo di acconto, l’ha detratta dalle somme liquidate, ragguagliate alla medesima data, rivalutando la differenza al 1989 e riconoscendo sulla stessa la rivalutazione monetaria e gl’interessi legali graduali fino alla data della decisione, nonchè gl’interessi legali fino all’effettivo soddisfo.

3. Avverso quest’ultima sentenza l’Università ed il Ministero hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Le A. hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 9, 112 e 345 c.p.c., sostenendo che, nell’accogliere la domanda di risarcimento del danno per l’occupazione illegittima, la sentenza impugnata ha fatto riferimento all’avvenuta proposizione della stessa mediante l’appello incidentale, omettendo di rilevare che di essa non vi era alcuna traccia nè nell’atto di citazione, avente ad oggetto esclusivamente il pagamento del controvalore dell’immobile occupato, come effetto della dichiarazione di nullità del contratto e dell’impossibilità di restituzione del bene, nè nelle conclusioni rassegnate in primo grado ed in appello.

1.1. Il motivo è fondato.

Come si evince dalla sentenza impugnata, il riconoscimento del danno derivante dall’illegittima detenzione del fondo occupato nel periodo anteriore all’irreversibile trasformazione che ha determinato l’acquisto della proprietà da parte dell’Amministrazione ha avuto luogo sulla base del mero riferimento agli “accessori di legge per l’illegittima occupazione-detenzione”, contenuto nella comparsa di costituzione depositata dalla difesa delle attrici nel giudizio d’appello, e non corrispondente ad una domanda specificamente formulata in primo grado. L’originario atto di citazione aveva infatti ad oggetto la dichiarazione di nullità della cessione volontaria stipulata dalle attrici con l’Università, con la restituzione delle prestazioni eseguite, ed in via alternativa la condanna delle convenute al pagamento del conguaglio previsto dal contratto, da determinarsi in base al valore di mercato del fondo occupato; all’udienza di precisazione delle conclusioni, era stata poi avanzata una domanda subordinata di accertamento dell’intervenuta destinazione del fondo occupato alla realizzazione di opere diverse da quelle previste, con la restituzione dell’immobile e dell’acconto corrisposto, oltre ad un indennizzo per il mancato godimento, nonchè, per l’ipotesi in cui la restituzione fosse risultata impossibile, una domanda di riconoscimento del valore di mercato del fondo, detratto l’acconto, ed in via ancor più gradata era stato chiesto il risarcimento del danno per l’illegittima occupazione, in misura pari al predetto controvalore. L’unico accenno alla detenzione era pertanto collegato alla diversa destinazione impressa al fondo, che costituiva la causa petendi di una domanda subordinata non esaminata in quanto rimasta assorbita in primo grado dall’accoglimento di quella di pagamento del conguaglio ed in appello dalla dichiarazione di nullità del contratto, mentre l’illegittima occupazione fatta valere a sostegno della pretesa risarcitoria andava correttamente intesa come perdita della proprietà del fondo, in tal senso deponendo la circostanza che a ristoro della stessa le attrici avevano richiesto esclusivamente il riconoscimento del controvalore dell’immobile.

E’ la stessa difesa delle controricorrenti, d’altronde, ad ammettere che la questione riguardante l’illegittimità della detenzione del fondo in epoca anteriore all’acquisto della proprietà da parte dell’Amministrazione fu introdotta tardivamente, precisando di averla sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, e quindi dopo la chiusura dell’udienza di precisazione delle conclusioni. Sicchè, anche a voler ritenere che, attraverso il predetto riferimento, essa non avesse inteso avanzare una domanda nuova, ma soltanto modificare quella originariamente proposta, avrebbe dovuto ugualmente escludersi l’ammissibilità di tale deduzione, in quanto contrastante con la funzione meramente illustrativa della comparsa conclusionale, e comunque successiva alla scadenza del termine ultimo entro il quale, ai sensi della disciplina vigente in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, applicabile ratione temporis al giudizio in esame, le parti potevano modificare le rispettive domande ed eccezioni (cfr. Cass., Sez. 2, 13/02/1987, n. 1584; 12/03/1984, n. 1698; Cass., Sez. lav., 26/01/1984, n. 624). E’ pur vero che, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla predetta legge, l’emendatio libelli, non consentita dopo la precisazione delle conclusioni in primo grado, veniva comunemente ritenuta ammissibile in appello; nella specie, non poteva tuttavia considerarsi sufficiente, al predetto fine, il mero riferimento all’occupazione-detenzione contenuto nella comparsa di costituzione delle appellate, che, in quanto non accompagnato dalla formulazione di un’espressa domanda, non risultante nè dalle conclusioni rassegnate nell’atto nè da quelle precisate all’udienza di cui all’art. 189 c.p.c., non assurgeva al grado di specificità richiesto tanto per la proposizione dell’appello incidentale quanto per la riproposizione delle domande non esaminate o rimaste assorbite in primo grado (cfr. Cass., Sez. lav., 25/11/2010, n. 23925; Cass., Sez. 2, 11/05/2009, n. 10796; Cass., Sez. 3, 11/05/2005, n. 9878). Tanto nella comparsa di costituzione quanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, le appellate si erano infatti limitate ad insistere per il pagamento del conguaglio ed in alternativa per il risarcimento del danno, facendo valere l’inadempimento della cessione o la destinazione del fondo alla realizzazione di opere diverse da quella per cui era stato stipulato il contratto, e chiedendo in subordine la conferma della sentenza di primo grado, senza fare alcun cenno al periodo di occupazione che aveva preceduto la trasformazione dell’immobile, il cui ristoro non avrebbe pertanto potuto considerarsi oggetto del giudizio di secondo grado.

2. Restano conseguentemente assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti hanno censurato la statuizione adottata al riguardo dalla Corte di merito, per violazione della disciplina dell’indebito oggettivo e del giudicato interno, nonchè dei principi che regolano la liquidazione del danno da occupazione illegittima.

3. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 1283 c.c., osservando che sull’importo liquidato, comprendente la rivalutazione monetaria e gl’interessi graduali, la sentenza impugnata ha riconosciuto anche gl’interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo, in tal modo attribuendo alle attrici interessi sugli interessi.

3.1. Il motivo è infondato.

Nelle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito, come quella in esame, derivante dalla perdita della proprietà di un fondo illegittimamente occupato ed irreversibilmente trasformato per la realizzazione di un’opera pubblica, il riconoscimento degl’interessi c.d. compensativi, con decorrenza dalla data dell’evento dannoso, sull’equivalente pecuniario del bene perduto, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione, non ha luogo a titolo di frutti civili dell’obbligazione principale, ma rappresenta il ristoro dovuto per un pregiudizio ulteriore, costituito dalla perdita della possibilità di reinvestire utilmente la somma dovuta e ricavarne un lucro finanziario, configurandosi quindi come una componente dell’unico danno cagionato dall’illecito, sulla quale possono conseguentemente essere riconosciuti anche gli ulteriori interessi, senza che ciò comporti una violazione dell’art. 1283 c.c. (cfr. Cass., Sez. 6, 14/06/2016, n. 12140; 9/10/2012, n. 17155).

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, le controricorrenti lamentano l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che, nel determinare il valore di mercato del fondo occupato, la sentenza impugnata ha recepito le conclusioni del c.t.u., richiamando nel contempo la valutazione di fondi confinanti compiuta dalla Commissione Provinciale Espropri, della quale il c.t.u. non aveva tenuto conto, in quanto risalente ad epoca successiva. La Corte di merito ha inoltre omesso di valutare una transazione prodotta in giudizio, con cui si era conclusa una causa analoga riguardante un fondo confinante, trascurando anche la mancata indicazione di qualsiasi elemento a sostegno del valore iniziale indicato dal c.t.u. e dell’adeguamento dello stesso all’incremento dei prezzi. La sentenza impugnata non ha infine tenuto conto delle caratteristiche obiettive del fondo e delle possibilità di sfruttamento dello stesso diverse ed ulteriori rispetto a quello agricolo, che avevano giustificato il riconoscimento di valori notevolmente superiori per il trasferimento di fondi confinanti e ceduti per la realizzazione della medesima opera pubblica.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Nel richiamare la stima compiuta dal c.t.u., ai fini della liquidazione del danno subito dalle attrici, la Corte di merito non è affatto incorsa in contraddizione, avendo correttamente determinato il valore di mercato del fondo occupato sulla base dei prezzi correnti all’epoca della trasformazione irreversibile per immobili situati nella medesima zona ed aventi caratteristiche similari, ed avendo dato atto soltanto marginalmente dei diversi valori individuati dalla Commissione Provinciale competente, al fine di evidenziare l’incremento subito dai prezzi dei fondi agricoli nel periodo compreso tra il 1982 ed il 1994, e quindi di giustificare la divergenza tra i valori indicati nelle due relazioni depositate dal c.t.u.. In quanto ampiamente e congruamente motivato mediante la sottolineatura della destinazione urbanistica e delle caratteristiche oggettive del fondo, nonchè della localizzazione e delle potenzialità di sfruttamento economico dello stesso, il predetto apprezzamento non risulta in alcun modo scalfito dalle critiche mosse dalla difesa delle controricorrenti, la cui insistenza su elementi già presi in considerazione dalla sentenza impugnata rende evidente il tentativo di sollecitare, attraverso la apparente deduzione del vizio di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la congruenza logico-formale delle argomentazioni svolte a fondamento della decisione (cfr. Cass., Sez. 1, 4/11/2013, n. 24679; Cass., Sez. 5, 16/12/2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 18/03/2011, n. 6288).

5. Il ricorso principale va pertanto accolto parzialmente, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, nei limiti segnati dal motivo accolto, con il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Catanzaro, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo; rigetta il quinto motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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