Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13758 del 31/05/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13758 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, in
persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliato in Roma Via Giovanni
Bettolo 54, presso lo studio dell’Avv.to Mariano
Picca, e rappresentata e difesa dall’Avv.to Ernesto
Carnevale Schianca, in forza di procura speciale in
calce al controricorso,
_
controricorrente
avverso la sentenza n. 18/05/2007 della Commissione
Tributaria regionale del Piemonte, depositata il
21/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/04/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Alessandro Maddalo,
per
parte
ricorrente,
e
1
l’Avv.to
Carnevale
Data pubblicazione: 31/05/2013
Schianca, per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con
sentenza
n.
18/05/2007
del
24/05/2007,
depositata in data 21/06/2007, la Commissione
Tributaria
Regionale
del
Piemonte
Sez.
5
l’appello
proposto,
in
data
29/06/2006,
dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Tortona,
avverso
la
decisione
n.
65/04/2004
della
Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria,
che aveva accolto il ricorso della Fondazione Cassa
di Risparmio di Tortona contro tre cartelle di
pagamento, notificatele nel gennaio 2004, previa
iscrizione a ruolo in data 12/11/2003, aventi ad
oggetto maggiori imposte IRPEG relative agli
esercizi 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, a seguito
della riliquidazione, ex art.36 bis DPR 600/1973,
delle dichiarazioni presentate dalla Fondazione e
del mancato riconoscimento delle agevolazioni
fiscali previste dal DPR 601/1973, oggetto di un
provvedimento di diniego di esenzione del novembre
1997 (a fronte di un’istanza della contribuente
presentata nel giugno 1997), la cui impugnazione
era stata decisa, dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Torino, con decisione dell’aprile
2000, di rigetto della domanda di annullamento del
diniego, confermata in sede di appello, con
sentenza n. 52/7/2001, passata in giudicato.
La C.T.P. annullava la cartella, per vizio di
motivazione della pretesa, ritenendo illogico ed
inconferente il
richiamo,
ivi operato,
alla
sentenza 52/07/01 della C.T.R. del Piemonte, con la
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respingeva, con compensazione delle spese di lite,
quale si era confermato l’assunto dell’Ufficio in
punto di diniego delle agevolazioni fiscali
richieste con l’istanza della Fondazione del giugno
1997.
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte
respingeva il gravame dell’Agenzia delle Entrate,
in quanto rilevava che la tardiva iscrizione a
ruolo, oltre il termine di legge del 31/12/2000,
1.448/1998, aveva comportato la decadenza della
pretesa tributaria dell’Ufficio, giusta eccezione
della ricorrente, sollevata sin dal primo grado; né
i termini di cui all’art.36 bis DPR 600/1973 per la
“riliquidazione dell’IRPEG risultante dalle
dichiarazioni presentate dalla Fondazione per gli
anni precedenti alla proposizione dell’istanza
16/6/1997”,
con la quale la Fondazione aveva
richiesto la concessione delle agevolazioni fiscali
(la riduzione al 50% dell’imposta IRPEG ed esonero
dalla ritenuta sui dividendi),
“senza alcun
riferimento alle imposte dovute per gli esercizi
dal 1992 al 1995”,
potevano ritenersi sospesi per
effetto della pendenza del contenzioso relativo
all’impugnazione del provvedimento dell’Ufficio di
diniego delle agevolazioni (con conseguente
decorrenza dal passaggio in giudicato della
sentenza della C.T.R. di Torino del 17/10/2001) .
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un
unico motivo, per violazione e/o falsa
applicazione, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c.,
dell’art.17 DPR 602/1973, 36 bis e 43 DPR 600/1973,
in quanto non poteva negarsi che l’esito del
giudizio, instaurato dalla contribuente nel
dicembre 1997, avente ad oggetto il provvedimento
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come da proroga dell’art.9 prevista dalla
di
diniego
delle
agevolazioni
richieste,
successivamente agli anni d’imposta in oggetto,
avrebbe riverberato i suoi effetti anche sui
periodi di imposta per i quali vi era identità
della situazione giuridica e di fatto, con la
conseguenza che solo dal momento del passaggio in
giudicato della citata decisione (nel dicembre
2002) poteva iniziare a decorrere il termine per
dunque effettuata nel novembre 2003.
Ha resistito la contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
L’unico motivo di ricorso è infondato.
La sentenza della C.T.R. ha corretto la motivazione
della sentenza di primo grado, confermata nel solo
dispositivo,
delle
respingendo l’appello dell’Agenzia
Entrate,
per decadenza
della potestà
impositiva (giusta eccezione sollevata dalla
Fondazione sin dal ricorso introduttivo della lite)
stante la tardiva iscrizione a ruolo, effettuata
nel novembre 2003, per maggiori imposte IRPEG
dovute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Tortona, relative agli esercizi 1992/1993,
1993/1994, 1994/1995, a seguito della
riliquidazione, ex art.36 bis DPR 600/1973, delle
dichiarazioni presentate dalla Fondazione stessa,
essendo decorso il termine ultimo del 31/12/2000,
risultante dall’art.17 DPR 602/1973, pur
considerando la proroga prevista dall’art.9
1.448/1998. Secondo i giudici tributari non poteva
essere condiviso l’assunto dell’Ufficio, secondo il
quale il termine era sospeso nella pendenza del
giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di un
provvedimento, del novembre 1997, di diniego delle
agevolazioni fiscali richieste dalla Fondazione,
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procedere all’iscrizione a ruolo, tempestivamente
con istanza del 16/06/1997, successivamente agli
anni di imposta oggetto del presente contenzioso,
ed esso aveva ripreso a decorrere solo dopo il
passaggio in giudicato, nel dicembre 2002, della
sentenza della C.T.R. Piemonte, confermativa della
decisione di primo grado, di rigetto della domanda
di annullamento dell’atto di diniego. Detta
controversia infatti non aveva alcuna connessione
pagamento notificate alla Fondazione nel gennaio
2004, in quanto con l’istanza 16/6/1997, non
accolta dall’Ufficio (con atto di diniego impugnato
dalla contribuente), la Fondazione aveva richiesto
la concessione delle agevolazioni fiscali (la
riduzione al 50% dell’imposta IRPEG ed esonero
dalla ritenuta sui dividendi),
“senza alcun
riferimento alle imposte dovute per gli esercizi
dal 1992 al 1995”.
Il motivo di ricorso è infondato.
Il termine ex art.17 DPR 602/1973, vigente
ratione
temporis, (“Le imposte liquidate in base alle
dichiarazioni presentate dai contribuenti,
comprese
quelle
riscuotibili
mediante
versamento diretto e non versate, devono
essere iscritte in ruoli formati e consegnati
all’intendenza di finanza, a pena di decadenza,
entro 1131 dicembre dell’anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione. Nello
stesso termine devono essere iscritti a ruolo le
ritenute alla fonte liquidate in base alle
dichiarazioni presentate dai sostituti di imposta e
non versate. L’imposta locale sui redditi
dominicali dei terreni e sul redditi agrari
determinati dall’ufficio in base alle risultanze
catastali deve essere iscritta nei ruoli formati e
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con la pretesa fiscale oggetto delle cartelle di
consegnati all’intendenza di finanza, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello per il quale l’imposta stessa
e’ dovuta. Le imposte, le maggiori imposte e le
ritenute alla fonte liquidate in base agli
accertamenti degli uffici devono essere iscritte
in ruoli formati e consegnati all’intendenza
di finanza, a pena di decadenza, entro il 31
l’accertamento e’ divenuto definitivo”; con l’art.9
della 1.448/1998, in vigore dal 1 ° /01/1999, si era
stabilita una proroga del termine:
“I termini per
il controllo formale delle dichiarazioni presentate
negli anni dal 1994 al 1998 al fini delle imposte
sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto sono fissati al 31
dicembre 2000. Entro la stessa data devono essere
resi esecutivi i relativi ruoli.”;
con l’art.6 del
d.lgs. 46/1999, la disposizione dell’art.17 citato
era stata così modificata:
“l. Le somme dovute dai
contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi
a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre
del
secondo
anno
successivo
a
quello
di
presentazione della dichiarazione, per le somme
che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di
liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;”)
non è stato, nella
specie, rispettato.
Invero,
il
ruolo,
avente
ad
oggetto
la
riliquidazione, ai fini IRPEG, delle dichiarazioni
presentate per gli anni di imposta 1993, 1994 e
1995, è stato reso esecutivo nel novembre 2003,
come accertato dalla C.T.R. nella sentenza
impugnata.
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dicembre dell’anno successivo a quello in cui
Né poteva il termine per l’iscrizione a ruolo
essere spostato in avanti, al 31/12/2003, vale a
dire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a
quello in cui l’accertamento, inerente la distinta
questione della spettanza o meno dei benefici
fiscali, chiesti dalla Fondazione a giugno 1997,
successivamente agli anni di imposta oggetto del
presente giudizio, e negati (con atto di diniego)
era divenuto definitivo (nel dicembre 2002).
Invero, sul punto, il ricorso, oltre a difettare di
autosufficienza
(in
quanto
il
contenuto
dell’istanza della Fondazione del 1997 e del
correlato diniego non sono ritrascritti nel ricorso
per cassazione, anche al fine della verifica
dell’allegata coincidenza “del presupposti di fatto
e di diritto”), è
infondato, proprio perché
si
trattava di diniego di un’istanza, volta al
riconoscimento della spettanza – deve ritenersi per
il futuro – di benefici fiscali, presentata
successivamente dalla Fondazione e, come accertato
in sentenza,
“senza alcun riferimento alle imposte
dovute per gli esercizi dal 1992 al 1995”.
Ora, se come esposto in ricorso, l’istanza del
giugno 1997 della Fondazione aveva ad oggetto
l’esonero della ritenuta sui dividendi ai sensi
dell’art.10 bis 1.1745/1962, esonero correlato alla
natura dell’Ente, e se il provvedimento di diniego
dell’Amministrazione Finanziaria, sempre per come
esposto in ricorso, nel novembre 1997, negava che
la Fondazione bancaria potesse godere sia di detto
beneficio, ex art.10 bis 1.1745/1962, sia della
riduzione al 50% dell’IRPEG, di cui all’art. 6,
primo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 601, correlata all’attività concretamente
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dall’Amministrazione finanziaria a novembre 1997,
svolta in ciascun periodo d’imposta dall’Ente
(benefici fiscali dunque diversi, Cass.2594/2010),
occorre richiamare quanto precisato da questa
Corte, Sez. un., con la sentenza n. 1576/2009. In
detta pronuncia, risolvendo un contrasto
manifestatosi all’interno della sezione tributaria,
si è concluso che,
ante disciplina di riforma del
n. 153 del 1999,
“gli enti di gestione delle
partecipazioni bancarie, quali risultanti dal
conferimento delle aziende di credito in apposite
società per azioni e gravati dall’obbligo di
detenzione e conservazione della maggioranza del
relativo capitale al sensi della legge n. 218 del
1990 ed in base all’art. 12 del d.lgs. n. 356 del
1990,a causa del particolare vincolo genetico che
le univa alle aziende scorporate, non possono
essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui
all’art. 10 “bis” della legge n. 1745 del 1962 (che
perseguono esclusivamente scopi di
beneficenza,educazione,istruzione,studio e ricerca
scientifica), ai fini della esenzione dal
versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè
agli enti ed istituti di interesse generale aventi
scopi esclusivamente culturali, di cui all’art. 6
del d.P.R. n. 601 del 1973, ai fini del
riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota
sull’IRPEG; la predetta disciplina agevolativa non
trova applicazione quanto agli enti considerati nè
in via analogica, trattandosi di disposizioni
eccezionali, nè in via estensiva, poichè la sua
“ratio” va ricercata nella esclusività e tipicità
del fine sociale previsto per ciascun ente,
individuato in maniera tassativa quale già
esistente al momento dell’entrata in vigore delle
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sistema creditizio, di cui all’art. 12 del d.lgs.
-:SF,NTE
AI SENSI
N. 13ITAb.ALL.4.N.5
MATERIA TRIBUTARIA
predette norme”.
In applicazione di detti principi, deve escludersi
dunque che la sentenza passata in giudicato con la
quale il giudice avesse o meno riconosciuto ad una
fondazione bancaria il diritto di beneficiare della
riduzione al 50% dell’aliquota IRPEG, ex art. 6
d. P . R. n. 601 del 1973, necessariamente in
relazione a determinato anno d’ imposta, potesse sia
riconoscimento del medesimo beneficio per un
diverso anno d’ imposta, essendo la concessione del
beneficio in parola dipendente dalla concreta
attività svolta in ciascun periodo e non
“status”
discendendo da uno
personale o
dall’astratta qualità dell’attività svolta dalla
fondazione (Cass . 2594/2010 e 28042/2009) , sia
rilevare ai fini della decorrenza del termine per
l’ iscrizione a ruolo derivante dalla riliquidazione
di dichiarazioni anteriormente presentate, per
diversi anni di imposta.
La Cote rigetta il ricorso.
Le
spese
processuali,
liquidate
come
in
dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012,
attuativo della prescrizione contenuta nell’ art . 9,
comma 2 ° , d. l . 1/2012, convertito dalla 1. 271/2012
(Cass . S .U. 17405/2012 ) , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte
ricorrente al rimborso delle spese processuali del
presente giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi C 1.500,00, a titolo di compensi, oltre
C 200,00 per esborsi ed accessori di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 26/04/2013.
fare stato nella controversia avente ad oggetto il