Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13758 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO G. SANTE, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati MAUCERI CORRADO, TORCHIA LUISA,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1840/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

17.11.05, depositata il 05/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di requisitoria scritta del Pubblico Ministero, secondo la procedura in vigore prima del D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile in relazione alla data – 5.12.2005 – di deposito della sentenza impugnata.

Il ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell’istruzione contro M.D. – che resiste con controricorso – deve essere dichiarato inammissibile, perchè proposto oltre il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c. Infatti il ricorso è stato presentato all’ufficio notifiche per la notifica a mezzo posta in data mercoledì 6.12.2006 e quindi dopo la scadenza, sia pure per un solo giorno, del termine annuale.

Le spese vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio liquidate in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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