Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13758 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16461-2020 proposto da:

N.S.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO TRUCCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 1897/2020 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 28/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – N.S.U. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 28 aprile 2020 con cui il Tribunale di Torino ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi atto di costituzione per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, anche in relazione alla mancata audizione del richiedente.

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, lamentando il diniego della protezione umanitaria.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – Il primo mezzo, laddove volto a lamentare che il Tribunale non abbia disposto l’audizione del richiedente, quantunque sollecitata, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..

Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Sez. 1, n. 21584/2020, Rv. 658982-01).

Nel caso in esame il ricorrente neppure spiega quale delle tre situazioni indicate sarebbe nel caso di specie ricorrente.

Nello stesso motivo si sostiene poi che il giudice non avrebbe tenuto conto della “nota situazione di instabilità della Nigeria”: ma non è così, giacchè il Tribunale si è soffermato sul punto, citando le fonti informative considerate e concludendo che “la situazione di pericolo riguarda non tutto il territorio nigeriano, bensì solo alcune zone del paese, comunque diverse distanti da quella di provenienza del ricorrente”. Tale accertamento di merito il ricorrente intenderebbe inammissibilmente rimettere in discussione.

4.2. – Il secondo mezzo è inammissibile.

Si tratta di considerazioni di ordine generale sulla protezione internazionale nelle quali non è detto assolutamente nulla che sia riferibile alla personale situazione di vulnerabilità di N.S.U.: il che assume tanto maggior rilievo ove si consideri che il Tribunale ha espressamente motivato sul punto osservando che la situazione del paese di provenienza non era tale da comportare una situazione di vulnerabilità della generalità dei suoi cittadini; che le vicende personali narrate dal richiedente non erano credibili; che egli non risultava integrato nel tessuto sociale italiano.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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