Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13758 del 06/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13758
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15541/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 208/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,
depositata il 21/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che preliminarmente
chiede la remissione nei termini, nel merito chiede l’accoglimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio (n. 208/14/10 dep. 21.4.2010), che ha accolto l’appello di M.A. in relazione a due avvisi di accertamento sintetico per Irpef, anni 2000 e 2001 emessi in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, per incrementi patrimoniali a seguito di acquisto di usufrutto di azioni (per Euro 278.556,73).
Fornita la prova parziale, idonea a dimostrare la provenienza di parte delle somme (Euro 150.002,00), costituita da bonifico bancario effettuato dalla madre del M., per la somma restante (Euro 128.886,73) il contribuente ha affermato trattarsi di liberalità del padre, del quale ha prodotto in appello una dichiarazione di conferma della donazione. In particolare la CTR, preso atto della indicata produzione documentale in appello, ha ritenuto fornita la prova, idonea a vincere la presunzione relativa della maggiore capacità di spesa correlata a esborsi di somme da confrontare con il reddito imponibile dichiarato.
L’Intimato non si è costituito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudiziale è la verifica dell’ammissibilità del ricorso. Nel caso di specie risulta mancante della prova dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, la cui relata di notifica risulta priva di annotazione o di menzione della persona del consegnatario, nonchè di sottoscrizione, per cui si constata il suo mancato perfezionamento.
Il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (v. Cass. n. 20893 del 15/10/2015; n. 12509 del 08/06/2011).
2. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016