Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13757 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 03/02/2017, dep.31/05/2017),  n. 13757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto ai n. 27634/2012 R.G. proposto da:

STARS S.R.L., in persona dell’amministratore unico p.t.

R.A.V., rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Calculli e

Maria Angela Rosaria Petrachi, con domicilio eletto in Roma, via

Cicerone, n. 49, presso lo studio dell’Avv. Paolo Botzios;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 882/12

depositata il 1 agosto 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l’Avv. Paolo Botzios per delega del difensore della ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Stars S.r.l., già comproprietaria di un fondo sito in (OMISSIS), incluso in zona PIP e riportato in Catasto al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), convenne in giudizio il Comune di Gioia del Colle, proponendo opposizione alla stima delle indennità dovute per l’occupazione d’urgenza e l’espropriazione dell’immobile, disposta con decreto del 13 giugno 2003.

Premesso di aver ricevuto l’offerta di un’indennità complessiva di Euro 40.696,00, espose di aver accettato puramente e semplicemente quella liquidata per le particelle (OMISSIS), e di aver accettato ma non incassato quella riconosciuta per le altre particelle; precisato infatti di aver chiesto l’assegnazione di altre aree incluse nella medesima zona PIP, affermò di volersi avvalere, in caso di accoglimento di tale domanda, della compensazione tra il credito relativo all’indennità e quello avente ad oggetto il corrispettivo dell’assegnazione, in mancanza della quale l’offerta avrebbe dovuto invece ritenersi rifiutata.

Si costituì il Comune e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 1 agosto 2012, la Corte d’Appello di Bari ha rigettato la domanda.

Premesso che, avendo la Giunta municipale deliberato l’assegnazione dei suoli richiesti dall’attrice, ed avendo quest’ultima confermato la sua disponibilità all’acquisizione delle aree, le parti non erano comparse in udienza ed il giudizio era stato cancellato dal ruolo, la Corte ha rilevato che l’attrice aveva provveduto a riassumerlo, dichiarando di avere interesse a coltivare l’opposizione, essendo emersa la presenza di vizi occulti nelle aree assegnate, tali da renderle inidonee all’uso, ed avendo il Comune disposto conseguentemente la revoca dell’assegnazione, al fine di provvedere alla sostituzione.

Ciò posto, e precisato che il giudizio di opposizione alla stima ha come presupposto la mancata accettazione dell’indennità provvisoria, risultando altrimenti preclusa la richiesta di una maggiore indennità, la Corte ha affermato che l’accettazione è incompatibile con la riserva di far valere ulteriori pretese e con il rifiuto o la contestazione dell’indennizzo offerto; premesso inoltre che l’oggetto del predetto giudizio è rigorosamente circoscritto alle questioni concernenti l’ammontare dell’indennità, restando ad esso estraneo ogni altro rapporto, quale quello intercorrente tra l’attrice ed il Comune ed avente ad oggetto l’inadempimento dell’assegnazione, ha rilevato che l’accettazione pura e semplice dell’indennità liquidata per le particelle (OMISSIS) comportava la rinuncia a qualsiasi azione volta ad una diversa quantificazione della stessa; per le altre particelle, l’interesse all’opposizione doveva invece ritenersi cessato per effetto della nota con cui la società attrice aveva confermato la propria disponibilità all’acquisizione delle aree assegnate, fornendo anche la prova dell’avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di conguaglio sul corrispettivo, dovendo intendersi in tal modo necessariamente accettata anche l’indennità offerta per l’espropriazione, con il conseguente superamento della condizione risolutiva apposta all’originaria accettazione.

2. Avverso la predetta sentenza la Stars ha proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata e del procedimento e la violazione e la falsa applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17 e degli artt. 99, 102 e 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nel ritenere cessato l’interesse all’opposizione per l’indennità relativa alle particelle (OMISSIS), la sentenza impugnata non ha considerato che l’assegnazione delle altre aree non si era mai perfezionata: il Comune aveva infatti omesso di procedere all’espropriazione delle stesse ed aveva revocato l’originaria delibera, disponendo l’assegnazione di una superficie inferiore, la quale non si era neppure concretizzata in un negozio di cessione in proprietà stipulato nella forma pubblica richiesta per l’assegnazione dei fondi inclusi nel PIP o comunque nella forma scritta richiesta a pena di nullità per i contratti della Pubblica Amministrazione.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento e la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 20 e 21, L. n. 865 del 1971, art. 12, comma 2 e degli artt. 99, 102 e 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, affermando che l’offerta dell’indennità doveva intendersi rifiutata, in quanto, come accertato dal c.t.u., la relativa notificazione, eseguita il 17 dicembre 2002, non era stata seguita dall’accettazione nei trenta giorni successivi.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata e del procedimento e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1289 e 1359 c.c. e degli artt. 99, 102 e 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ricollegato l’accettazione dell’indennità al pagamento della somma dovuta a titolo di conguaglio per l’assegnazione delle altre aree, senza considerare che lo stesso, oltre ad essere stato effettuato su sollecitazione del Comune e sotto comminatoria di revoca dell’assegnazione, era stato restituito a seguito del mancato avveramento della condizione. Pur dando atto di detta revoca e dell’inadempienza del Comune, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della mancata realizzazione dell’effetto satisfattivo dell’assegnazione, comprovato dalla produzione in giudizio di una nota del 5 ottobre 2012, con cui essa ricorrente aveva lamentato la consegna dapprima di aree inidonee alla realizzazione d’insediamenti produttivi ed in seguito di aree gravate da iscrizioni ipotecarie ed ingombre di attrezzi, cisterne e rottami.

4. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse, sono fondati.

Non può infatti condividersi l’affermazione conclusiva della sentenza impugnata, secondo cui l’accordo intervenuto tra le parti in ordine all’assegnazione di alcuni lotti dell’area destinata alla realizzazione del PIP, implicando necessariamente l’accettazione dell’offerta formulata dall’espropriante, avrebbe comportato la definizione di ogni pendenza riguardante la determinazione dell’indennità dovuta per l’espropriazione del fondo di proprietà dell’attrice, facendo quindi venir meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione alla stima. La Corte di merito ha infatti accertato che, a seguito della comunicazione dell’indennità provvisoria, la società attrice accettò puramente e semplicemente l’importo liquidato per le particelle (OMISSIS), subordinando invece l’accettazione di quello offerto per le altre particelle all’accoglimento della richiesta, da essa avanzata, di assegnazione di altre aree comprese nel PIP, al dichiarato scopo di avvalersi della compensazione tra il credito relativo all’indennità ed il debito avente ad oggetto il corrispettivo dell’assegnazione.

Ai fini che qui interessano, non è necessario stabilire se la condizione apposta all’accettazione avesse natura sospensiva o risolutiva, risultando sostanzialmente ininfluente l’eventualità che la società attrice avesse inteso far dipendere l’operatività dell’accordo sull’indennità dall’esito positivo della procedura di assegnazione, anzichè prevederne la risoluzione in caso di rigetto della richiesta. In quanto parte di uno schema negoziale precostituito, che s’innesta a sua volta su una sequenza procedimentale rigidamente disciplinata dalla legge in funzione della realizzazione di finalità pubblicistiche, l’accettazione dell’indennità non tollera l’apposizione di termini o condizioni, intrinsecamente incompatibili non solo con la portata vincolante che l’accordo riveste nei rapporti tra l’espropriante e l’espropriato, sia pure condizionatamente all’emissione del decreto di espropriazione, ma anche con la sollecita conclusione del procedimento ablatorio, che rappresenta l’obiettivo essenziale della determinazione consensuale dell’indennità. Essa, infatti, comporta l’immediato arresto del subprocedimento di determinazione dell’indennità, rendendo pertanto superflua la richiesta della liquidazione alla commissione provinciale competente, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 15 e consentendo il pagamento diretto dell’importo accettato, nonchè l’emissione del decreto di espropriazione. Sull’ordinato svolgimento di tale serie di atti, rigorosamente concatenati, la volontà delle parti non può in alcun modo incidere, non potendo l’espropriante accettare un’offerta condizionata o a termine, che ritarderebbe o renderebbe addirittura incerto il compimento degli atti successivi, e potendo l’espropriato rimeditare il proprio rifiuto dell’indennità, ove l’espropriante non abbia ancora versato l’importo concordato, ma non ritornare sulla propria accettazione, a meno che l’espropriante non sia disponibile a prendere in considerazione una controproposta. In tal senso, peraltro, depone inequivocabilmente l’espressa previsione dell’irrevocabilità dell’accettazione contenuta nell’art. 20, comma quinto, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, non applicabile alla fattispecie in esame, riguardante una procedura espropriativa promossa in epoca anteriore alla entrata in vigore del Testo unico in materia di espropriazione, ma espressivo comunque di un principio già chiaramente desumibile dalla normativa previgente (cfr. Cass., Sez. 1, 20/04/1994, n. 3770; 29/04/1989, n. 2048), che esclude la possibilità di apportare modificazioni alla fattispecie configurata dalla legge.

Tale principio non è stato affatto disconosciuto dalla Corte di merito, la quale ha anzi ribadito espressamente che la decisione di accettare le indennità offerte è incompatibile con la riserva di far valere ulteriori pretese, precisando che non è consentito, dopo l’accettazione, di rifiutare o contestare l’indennizzo offerto dall’espropriante, pur se non corrispondente a quello dovuto per legge ovvero determinato in violazione delle disposizioni che disciplinano il procedimento ablativo. Nell’applicarlo alla fattispecie concreta, tuttavia, la sentenza impugnata non ne ha fatto buon governo, in quanto, pur avendo rilevato che la ricorrente aveva subordinato l’accettazione della indennità all’assegnazione dei lotti richiesti, non si è posta in alcun modo il problema dell’idoneità di tale condizione ad impedire la formazione dell’accordo sull’indennità, ma si è limitata a dare atto dell’avvenuta verificazione della stessa, attribuendovi la medesima efficacia preclusiva dell’accettazione pura e semplice, e concludendo pertanto per il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione. A tal fine, la Corte territoriale ha posto in risalto l’oggetto del giudizio, costituito esclusivamente dalla determinazione della misura dell’indennità, evidenziando l’estraneità allo stesso delle questioni sollevate dalla ricorrente, riguardanti il diverso rapporto inerente all’assegnazione, ed escludendo quindi la possibilità di far valere l’inadempimento del Comune quale causa di risoluzione dell’accordo formatosi tra le parti in ordine all’indennità.

Orbene, è certamente vero che l’espropriazione delle aree necessarie per la realizzazione del PIP e l’assegnazione dei relativi lotti costituiscono oggetto di procedimenti amministrativi distinti, ciascuno dei quali dà luogo ad autonomi rapporti con i soggetti coinvolti, con la conseguenza che ove, come nella specie, uno dei proprietari espropriati abbia fatto richiesta di assegnazione di uno o più lotti del Piano, le vicende di quest’ultimo rapporto non possono spiegare alcun effetto su quello inerente all’espropriazione nè condizionare la determinazione e il pagamento delle relative indennità, la cui compensazione con il corrispettivo dovuto per l’assegnazione potrà aver luogo soltanto qualora, all’esito di entrambi i procedimenti, risultino sussistenti reciproche regioni di debito e credito tra le parti. L’impossibilità di far valere, nel giudizio di opposizione alla stima, eventuali vizi del procedimento di assegnazione o dei beni assegnati non consente peraltro di escludere, nella specie, la rilevanza della condizione apposta dall’espropriata all’accettazione dell’indennità o di ravvisare nell’intervenuta assegnazione l’avveramento della condizione, con la conseguente formazione dell’accordo preclusivo dell’opposizione alla stima: indipendentemente dalla considerazione che l’esito positivo del procedimento di assegnazione non esclude di per sè l’interesse dell’espropriato alla determinazione della giusta indennità di espropriazione, la cui compensazione con il corrispettivo dovuto per l’assegnazione costituisce, come si è detto, una vicenda del tutto distinta e successiva, la subordinazione dell’efficacia dell’accettazione alla stipulazione dell’atto di assegnazione si pone in contrasto con l’esigenza di una rapida definizione dell’accordo sull’indennità, il cui condizionamento alle sorti di un diverso procedimento si risolverebbe proprio nell’indebita commistione che la sentenza impugnata ha inteso evitare. La mancanza di una disposizione che, come altre presenti nel nostro ordinamento, preveda espressamente l’irrilevanza della condizione, stabilendo che essa si ha come non apposta, esclude infine la possibilità di equiparare ad un’accettazione pura e semplice l’accettazione condizionata, alla quale non è quindi ricollegabile la preclusione della facoltà di proporre opposizione alla stima.

5. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti gli altri cinque motivi, con cui la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della dichiarazione d’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 37 e 43 e della sopravvenienza dell’art. 42-bis del medesimo D.P.R. e della L. 24 dicembre 2008, n. 244, art. 2, commi 89 e 90, nè dell’intervenuto acquisto, nel corso del giudizio, di un’ulteriore quota di comproprietà del fondo da parte di essa ricorrente e delle istanze istruttorie da essa formulate, nonchè per averla condannata al pagamento delle spese processuali.

6. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, che provvederà, in diversa composizione anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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