Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13757 del 31/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 13757 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Finintra srl, in persona del legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliata in Roma Viale
Parioli 87, presso lo studio dell’Avvocato Aldo
Seminaroti, e rappresentata e difesa dall’Avv.to
Michele Viggiani in forza di procura speciale a
margine del ricorso

e)

– ricorrente contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t.,
– intimata –

avverso la sentenza n. 117/14/2006 della
Commissione Tributaria regionale della Lombardia,
48/1/20 0 .7.)
depositata il
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/04/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con

sentenza

n.

117/14/2006

del

14/12/2006,

Data pubblicazione: 31/05/2013

depositata in data 18/01/2007, la Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. 14,
accoglieva gli appelli riuniti proposto, in data
6/04/2006, dall’Agenzia delle Entrate Ufficio
Milano 5, avverso le decisioni nn. 22/03/2005 e
23/03/2005 della Commissione Tributaria Provinciale
di Milano, che avevano accolto i ricorsi della
Finintra srl avverso due avvisi di accertamento

con i quali erano stati ripresi a tassazione, sulla
base delle risultanze di un processo verbale di
constatazione dell’ottobre 2003, omesse ritenute
d’acconto dovute quale sostituto d’imposta su
retribuzioni corrisposte “in nero per straordinari
fuori busta” al personale.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva i
gravami dell’Agenzia delle Entrate, in quanto,
contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di
primo grado,

“l’omessa

delle ritenute non

dichiarazione e versamento

è in alcun modo definibile ex

art.9 della legge 289/2002…ma solo ex art.8 della
stessa legge 289/2002″,

come anche chiarito dalla

Circolare ministeriale n. 12 del 21/02/2003, con
conseguente inapplicabilità anche del comma 10
dell’art.9, riferito alla estinzione delle sanzioni
tributarie irrogate ex art.11 d.lgs. 472/1997; nel
merito, i giudici tributari osservavano che
l’accertamento faceva richiamo ad
analiticamente

documentato pvc

14/10/2003, prodotto

in

atti”,

“un

della GDF in data

che raccoglieva

“ripetute ed esplicite ammissioni – in relazione a

compensi non dichiarati nel mod.770 – da parte del
legale rappresentante per pagamenti fuori busta al
dipendenti,

tipicamente e testualmente, “per ore di

lavoro fatte in più rispetto alle ore

2

indicate in

relativi all’IRPEF dovuta per gli anni 1997 e 1998,

busta paga’ .
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione la Finintra srl, deducendo due motivi di
ricorso, per violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c.
(in relazione all’art.9 1.289/2002, dovendo
ritenersi condonabili le violazioni in tema di
ritenute d’acconto, oltre che con l’adesione alla

anni pregressi, ex art.8 1.289/2002, anche con la
definizione automatica ai sensi dell’art.9 stessa
legge ), e per omessa motivazione, ai sensi
dell’art.360 n. 5 c.p.c. (in relazione
all’eccezione relativa alla duplicazione di
sanzioni di identica natura in caso di contestuale
applicazione degli artt.13 e 14 d.lgs. 471/1997,
dovendo ritenersi applicabile la sola sanzione più
onerosa di cui all’art.13).
Non ha resistito l’Agenzia con controricorso.
Motivi della decisione
Il primo motivo è inammissibile per assoluta
genericità ed inconferenza del quesito di diritto
ex art.366 bis c.p.c., norma pienamente operante,
trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata
il 18/01/2007.
La ricorrente, con riguardo al primo motivo,
rubricato come violazione e/o falsa applicazione,
ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.9
1.289/2002, ha invero formulato il seguente quesito
di diritto:

“Previo esame e valutazione delle

argomentazioni appena esposte in ordine al primo
motivo di impugnazione, accerti e dichiari dunque
la Suprema Corte adita che la Commissione
Tributaria Regionale di Milando, siglando
l’impugnata sentenza, è incorsa in effetti in

3

procedura di integrazione degli imponibili per gli

errore e falsa applicazione delle norme di cui
all’art.9 1.n. 289/2002 (condono tombale) che,
contrariamente a quanto sembra ritenere la stessa
Commissione, preclude invece l’applicazione delle
sanzioni di cui agli artt.13 e 14 d.lgs. 471/1997,
conformemente a quanto si afferma nelle sentenze
emesse dalla commissione Tributaria Provinciale di
Milano”.
ratio decidendi

della sentenza, che ha pronunciato sulla non
applicabilità
fattispecie

dell’art.9
di

1.289/2002,

in

una

violazione delle disposizioni

fiscali concernenti le ritenute d’acconto.
Il secondo motivo è poi infondato.
Invero, come già affermato da questa Corte (Cass.
22855/2010), con orientamento cui si intende
prestare adesione,

“In tema di sanzioni per le

violazioni nella materia della riscossione delle
imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia
omesso di effettuare le ritenute alla fonte sul
compensi corrisposti a lavoratori dipendenti e di
versare l’importo delle trattenute non operate in
tesoreria, è configurabile il concorso tra le
sanzioni previste dagli artt. 13 e 14 del d.lgs. 18
dicembre 1997, n. 471, sia per la diversità delle
condotte punite, sia per il tenore dello stesso
art. 14 che nel prevedere per chi non esegue, in
tutto o in parte, le ritenute alla fonte,
l’applicazione della sanzione amministrativa pari
al venti per cento dell’ammontare non trattenuto,
“salva l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 13 per il caso di omesso versamento”
ricorre alla tecnica normalmente adoperata in tema
di concorso apparente di norme (ai sensi dell’art.
15 cod. pen.)”.

4

Lo stesso non è correlato alla

±S.ENTF DÀ RFKIISTR AZIONE
ri

AI

La Corte rigetta il ricorso.

N. 131 TA.

MATERIA TRIBUTA

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA