Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13757 del 20/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13757
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14579-2020 proposto da:
U.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MICHELE PAROLA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 1819/2020 del TRIBUNALE di TORINO,
depositato il 23/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI
MARZIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – U.E., cittadino nigeriano, ricorre per due mezzi, illustrati da memoria tardivamente pervenuta il (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 23 aprile 2020 con cui il Tribunale di Torino ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi 4 scrivere ad un atto di costituzione depositato per l’eventualità dello svolgimento della udienza di discussione della causa.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. – Il primo mezzo denuncia violazione di legge in ordine alla corretta interpretazione dell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.
Il secondo mezzo denuncia violazione di legge in ordine alla corretta interpretazione dell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso è inammissibile.
Tutti e due i motivi sono palesemente inammissibili per la medesima ragione, e cioè perchè sono estranei al paradigma del vizio di violazione di legge, sia sotto il profilo della violazione in senso proprio, sia sotto quello della falsa applicazione, giacchè, a dispetto della rubrica che apre ciascuna delle censure, lungi dal porre in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni invocate, mirano a dimostrare, peraltro in modo del tutto generico, che il Tribunale avrebbe sbagliato nel ritenere non credibile il racconto del richiedente (motivo di violazione di legge, questo, che prescinde dal principio di questa Corte secondo cui il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa: Cass. 2 luglio 2020, n. 13578), ed avrebbe sbagliato nel negare la protezione umanitaria (e qui il motivo, il quale dà per scontato, a pagina 4, circostanze che emergerebbero da non meglio identificati atti di causa, si disinteressa della motivazione addotta dal Tribunale, il quale ha ampiamente motivato sul punto, osservando che il richiedente non aveva allegato ragioni di tutela di beni primari, nè provato il conseguimento di un livello di integrazione socioeconomica nel nostro paese, avendo palesato in sede di interrogatorio difficoltà di comprensione della lingua italiana).
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021