Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13757 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 03/07/2020), n.13757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20657/2018 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato in Pesaro, via

Castelfidardo 26, presso lo studio dell’avv. Antonio Fraternale, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore

(OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto n. 1227/2018 del Tribunale di Ancora, depositato

il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2019 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- L.C., di origine (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione sussidiaria) e del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 25 maggio 2018, il Tribunale ha respinto il ricorso.

2.- Il Tribunale ha rilevato, in particolare, come nella specie difettino le condizioni occorrenti per l’accoglimento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato: “le dichiarazioni del ricorrente in merito alle motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il proprio Paese, anche laddove credibili, non lo esporrebbero al danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 in quanto il ricorrente proviene da (OMISSIS) e, quand’anche fosse vero che membri di (OMISSIS) lo stanno cercando per fargli del male, essi non sarebbero in grado di raggiungerlo fino a (OMISSIS); in ogni caso, presso tale città il ricorrente avrebbe la possibilità di chiedere protezione alla autorità locali, che sono presenti sul territorio”.

Altresì difettano – ha proseguito la pronuncia – le condizioni prescritte per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Come emerge tra l’altro dal report EASO COI del settembre 2017 e dal report di UNDP del 2016, le regioni del sud della Nigeria non presentano particolari criticità sotto il profilo della situazione sociale e politica. Non sembra sussistere, d’altro canto, il “rischio che il richiedente sia sottoposto a pena capitale o trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine”.

In punto di protezione umanitaria, il Tribunale ha rilevato che il “richiedente non ha allegato alcun percorso intrapreso e comunque la famiglia di origine vive stabilmente a (OMISSIS)”, mentre il “richiedente dichiara essere in contatto con i componenti” della stessa.

3.- Avverso questo provvedimento L.C. presenta ricorso, affidandosi a un motivo di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col motivo formulato, il ricorrente lamenta, con riferimento al tema della protezione sussidiaria, la violazione della norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Sostiene dunque il ricorrente che, nella specie, si è configurato un “rischio di morte proveniente da organo non statuale (nel caso in parola, i membri del gruppo etnico antagonista)”, richiamando uno spezzone del racconto del richiedente (“rischio di essere rintracciato, in quanto loro ((OMISSIS)) sono in possesso dei miei documenti, e di essere ucciso”).

Il Tribunale ha errato a non sussumere tale fattispecie nell’ambito norma dell’art. 14, lett. a) (“ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte”). Non è “francamente comprensibile” – così si argomenta – “il riconoscimento di una tutela a chi rischi la tortura o, ad esempio, di subire condizioni carcerarie degradanti (art. 14, lett. b.) e non a chi rischi di essere ucciso da un agente non statuale”.

5.- Il ricorso non merita di essere accolto.

Va premesso al riguardo che, dato il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c. la fattispecie concreta, rilevante in relazione alla norma dell’art. 14, lett. a), ben può essere determinata anche da comportamenti provenienti da organizzazioni non statali.

Tuttavia, si deve pur sempre trattare di una minaccia – o “condanna” – di morte comminata da una organizzazione potenzialmente in grado di tradurla in atto, anche in ragione del fatto che le autorità statali interessate non risultano in grado di fornire un adeguato livello di sicurezza al riguardo (cfr. ancora la norma dell’art. 5, comma 1).

Pur sempre occorre, altresì, che la minaccia in questione implichi un coinvolgimento diretto e immediato della persona del richiedente: che si tratti, cioè, di un rischio “individualizzato” (cfr., per l’analisi di quest’ultimo profilo, Cass., 20 giugno 2018, n. 16275; Cass., 21 giugno 2019, n. 15794); come pure che venga a comportare un rischio effettivo, cioè concreto, per il richiedente medesimo (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e).

Nel caso di specie, peraltro, il motivo svolto dal ricorrente si limita ad allegare, e in termini affatto generici, la sussistenza di una organizzazione denominata (OMISSIS), che sarebbe venuta in violento contatto con il medesimo.

6.- Non si deve provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio, perchè il ministero non si è costituito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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