Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13756 del 31/05/2017
Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 29/03/2017, dep.31/05/2017), n. 13756
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22557/2012 proposto da:
Società (OMISSIS) S.r.l., già (OMISSIS) S.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Tacito n. 7, presso l’avvocato Coronati Rodolfo, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Demaria Giulio, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Fallimento (OMISSIS) S.p.a., Mutuelles
Du Mans Italia Assicurazioni – MMI Ass.ni S.p.a., (OMISSIS) S.a.s.;
e contro
UNIPOL ASSICURAZIONI – Divisione Navale S.p.a., già Navale
Assicurazioni S.p.a., a sua volta incorporante per fusione la
Mutuelles Du Mans Italia – MMI Ass.ni S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Gramsci n. 22, presso l’avvocato Iannetti Gianluigi, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
notificato;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Società (OMISSIS) S.r.l., già (OMISSIS) S.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Tacito n. 7, presso l’avvocato Coronati Rodolfo, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Demaria Giulio, giusta
procura in calce al ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e contro
Fallimento (OMISSIS) S.p.a., Fallimento (OMISSIS) S.a.s.;
– intimati –
e contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore Dott.ssa
A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso n. 77,
presso l’Avvocato Luciano Albertini, rappresentato e difeso
dall’avvocato Alessandra Giovetti, giusta procura speciale per
Notaio C.C. di Torino – Rep. n. (OMISSIS) del 15.11.2016;
– resistente –
avverso la sentenza n. 972/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 23/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/03/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO
Lucio, che ha concluso per l’integrazione del contraddittorio 331
c.p.c., accoglimento del motivo primo del ricorso Unipol, assorbito
il secondo, rigetto del motivo quarto del principale, assorbito il
quinto;
udito, per il resistente, l’Avvocato Luciano Alberini, con delega,
che ha chiesto l’accoglimento;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato
Iannetti che ha chiesto il rigetto.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
il ricorso per cassazione proposto dalla Società (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza n. 972/2012, emessa dalla Corte d’appello di Roma, non risulta notificato al Fallimento (OMISSIS) s.p.a. ed al Fallimento (OMISSIS) s.a.s., che risultano essere stati parti nel giudizio di appello, in quanto le società in bonis erano componenti dell’associazione temporanea di imprese costituita con la (OMISSIS) s.r.l..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al precedente grado del giudizio, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel precedente grado del giudizio (art. 331 c.p.c.) (Cass. 26/01/2010, n. 1535; Cass. 15/04/2010, n. 9046; Cass. 19/04/2016, n. 7732);
il contraddittorio deve essere, pertanto, integrato nei confronti dei soggetti suindicati, avendo i medesimi partecipato ai due precedenti gradi del giudizio.
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. e del Fallimento (OMISSIS) s.a.s. nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017