Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13756 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 29/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22557/2012 proposto da:

Società (OMISSIS) S.r.l., già (OMISSIS) S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Tacito n. 7, presso l’avvocato Coronati Rodolfo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Demaria Giulio, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., Fallimento (OMISSIS) S.p.a., Mutuelles

Du Mans Italia Assicurazioni – MMI Ass.ni S.p.a., (OMISSIS) S.a.s.;

e contro

UNIPOL ASSICURAZIONI – Divisione Navale S.p.a., già Navale

Assicurazioni S.p.a., a sua volta incorporante per fusione la

Mutuelles Du Mans Italia – MMI Ass.ni S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Gramsci n. 22, presso l’avvocato Iannetti Gianluigi, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso

notificato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Società (OMISSIS) S.r.l., già (OMISSIS) S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Tacito n. 7, presso l’avvocato Coronati Rodolfo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Demaria Giulio, giusta

procura in calce al ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., Fallimento (OMISSIS) S.a.s.;

– intimati –

e contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore Dott.ssa

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso n. 77,

presso l’Avvocato Luciano Albertini, rappresentato e difeso

dall’avvocato Alessandra Giovetti, giusta procura speciale per

Notaio C.C. di Torino – Rep. n. (OMISSIS) del 15.11.2016;

– resistente –

avverso la sentenza n. 972/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per l’integrazione del contraddittorio 331

c.p.c., accoglimento del motivo primo del ricorso Unipol, assorbito

il secondo, rigetto del motivo quarto del principale, assorbito il

quinto;

udito, per il resistente, l’Avvocato Luciano Alberini, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

Iannetti che ha chiesto il rigetto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il ricorso per cassazione proposto dalla Società (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza n. 972/2012, emessa dalla Corte d’appello di Roma, non risulta notificato al Fallimento (OMISSIS) s.p.a. ed al Fallimento (OMISSIS) s.a.s., che risultano essere stati parti nel giudizio di appello, in quanto le società in bonis erano componenti dell’associazione temporanea di imprese costituita con la (OMISSIS) s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al precedente grado del giudizio, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel precedente grado del giudizio (art. 331 c.p.c.) (Cass. 26/01/2010, n. 1535; Cass. 15/04/2010, n. 9046; Cass. 19/04/2016, n. 7732);

il contraddittorio deve essere, pertanto, integrato nei confronti dei soggetti suindicati, avendo i medesimi partecipato ai due precedenti gradi del giudizio.

PQM

 

rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. e del Fallimento (OMISSIS) s.a.s. nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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