Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13756 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. I, 08/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 08/06/2010), n.13756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARRA MARIA TERESA, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

e sul ricorso n. 3421/2007 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

S.S.;

– intimato –

avverso il decreto n. 53104/04 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’11/07/05, depositato il 10/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS PIERFELICE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che S.S., con ricorso del 6 dicembre 2006 (r.g. n. 34050 del 2006), ha impugnato per Cassazione – deducendo un unico articolato motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 10 novembre 2005, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dello S. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni patrimoniali non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilita’ o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 200,00, oltre interessi, a titolo di equa riparazione;

che il Ministro della giustizia ha proposto autonomo ricorso (r.g. n. 3421 del 2007), fondato su un unico motivo;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 2004, era fondata sui seguenti fatti:

a) lo S., con ricorso del 17 aprile 1997, aveva proposto domanda per assegno di invalidita’; b) che l’adito Pretore di Torre Annunziata aveva deciso la causa con sentenza del 12 giugno 2003;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato:

a) ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata del processo presupposto in tre anni, previa detrazione di tre anni di ragionevole durata dello stesso processo; b) ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 200,00, in considerazione della modestia della pretesa fatta valere e del corrispondente modesto patema d’animo.

Considerato che, preliminarmente, il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti contro lo stesso decreto;

che, con l’unico articolato motivo di censura, il ricorrente principale denuncia come illegittimi:

a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e non rapportato alla durata dell’intera procedura; b) il mancato riconoscimento del diritto al supplemento di indennizzo per il danno non patrimoniale, in relazione al bonus forfetario dovuto in ragione della materia previdenziale trattata nel processo presupposto;

che il ricorrente incidentale critica il decreto impugnato, sostenendo che i Giudici a quibus hanno omesso di pronunciare sulla eccezione preliminare, dallo stesso sollevata, di decadenza del ricorrente dal diritto di proporre ricorso per equa riparazione, per intempestivita’ della sua proposizione;

che tale censura, involgendo una questione preliminare di merito che e’ comunque inserita nel thema decidendum del giudizio di legittimita’, deve essere esaminata, per ordine logico, prioritariamente rispetto ai motivi prospettati con il ricorso principale (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 1582 del 2008);

che la censura e’ fondata, perche’ i Giudici a quibus – sebbene ritualmente investiti della questione se il ricorso per equa riparazione fosse stato tempestivamente proposto in data 21 dicembre 2004, a fronte della sentenza del processo presupposto del 12 giugno 2003, divenuta definitiva (passata in giudicato) in data 12 giugno 2004 – hanno effettivamente omesso di pronunciare su tale questione;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, nella parte in cui non ha deciso la questione preliminare avente ad oggetto la tempestivita’ del ricorso per equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, comma 1;

che anche il ricorso principale merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, la censura sub a) e’ manifestamente fondata in riferimento all’entita’ dell’indennizzo liquidato, perche’ questa Corte ha gia’ ripetutamente affermato che, nella liquidazione del danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo, l’ambito della valutazione affidato al giudice del merito e’ segnato dal rispetto della CEDU, per come essa vive nelle decisioni della Corte EDU concernenti casi simili a quelli portati all’esame del Giudice nazionale, il quale deve tener conto dei criteri al riguardo applicati da detta Corte (che liquida circa mille euro d’indennizzo per ogni anno preso in considerazione), ma nondimeno conserva un margine di valutazione che gli consente di discostarsi dalle liquidazioni effettuate dalla stessa Corte, in relazione alla natura ed alle caratteristiche di ogni singola controversia, purche’ provveda a motivare adeguatamente le ragioni di tale eventuale scostamento (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 24356 del 2006);

che in particolare, sempre in riferimento alla censura sub a), i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, si considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, ancora in riferimento alla censura sub a), e’ manifestamente infondato il profilo relativo al mancato riconoscimento dell’indennizzo rapportato alla durata dell’intera procedura, essendo al riguardo sufficiente richiamare il contrario costante orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 10415 del 2009);

che la censura sub b) – anche a prescindere da consistenti ragioni di inammissibilita’ – e’ comunque manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la liquidazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale possa giungere fino a 2000,00 Euro per anno, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo, potendo il giudice del merito tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura giuslavoristica della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che cio’ comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 17684 del 2009);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, in relazione alla censura accolta, anche nella parte in cui ha deciso il merito della causa;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, quanto all’eccezione di decadenza sollevata dal Ministro della giustizia, per intempestivita’ della proposizione della domanda di riparazione, essa deve essere respinta;

che, infatti – se e’ vero che la sentenza conclusiva del processo presupposto e’ stata pubblicata in data 12 giugno 2003 ed e’, dunque, divenuta definitiva, in mancanza di impugnazione (art. 324 c.p.c.), il 12 giugno 2004, non operando per le cause di lavoro e di previdenza la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui al combinato disposto della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 9 (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 3192 del 2009) -, e’ anche vero che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il termine semestrale di decadenza dal diritto di proporre la domanda di equa riparazione, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, comma 1, e’ invece soggetto alla predetta sospensione nel periodo feriale (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 1094 del 2005, 5895 del 2009, 2153 del 2010), con la conseguenza che, nella specie, la domanda di equa riparazione, proposta con ricorso del 21 dicembre 2004, deve considerarsi tempestiva;

che, quanto al merito della causa, nella specie, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 deve essere equitativamente stabilito in Euro 2.250,00 per i tre anni di irragionevole durata del processo presupposto, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.070,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 310,00 per diritti ed Euro 710,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi a favore dell’Avv. Maria Teresa Marra, dichiaratasene antistataria;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la meta’, in ragione del parziale accoglimento del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li accoglie nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia a pagare al ricorrente, la somma di Euro 2.250,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresi’ al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.070,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 310,00 per diritti ed Euro 710,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi a favore dell’Avv. Maria Teresa Marra, dichiaratasene antistataria, e, per il giudizio di legittimita’, nella meta’ dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi a favore dell’Avv. Maria Teresa Marra, dichiaratasene antistataria.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

 

 

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