Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13756 del 06/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13756

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza di questa Suprema Corte n. 25532 del 30/11/2011 veniva rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza della C.T.R. Molise del 10/2/2005 che aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto da M.G. avverso due avvisi di accertamento con i quali era stato rettificato in aumento il suo reddito per gli anni 1989 e 1990 a fini IRPEF ed ILOR sulla base di assegni a favore del medesimo reperiti nel corso di un controllo presso altra ditta.

Per la revocazione della sentenza della Suprema Corte propone ricorso l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, con unico motivo.

L’intimato, benchè ritualmente evocato, non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Giova premettere in punto di fatto che, con l’originario ricorso per cassazione, l’Agenzia delle entrate aveva dedotto cinque motivi di impugnazione, ed in particolare aveva prospettato:

2.1) con il primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre che “omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione”, assumendo che la C.T.R. aveva posto a base della decisione asserzioni che non trovavano riscontro nel ricorso di primo grado del contribuente, quali: l’assunto che occorreva ispezionare la contabilità del contribuente; l’attribuzione di tutti gli assegni a copertura di titoli emessi per il pagamento di interessi al traente;

la mancata notifica degli avvisi di accertamento, con conseguente extrapetizione; 2.2) con il secondo motivo omessa o insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia, in quanto la C.T.R. aveva accettato senza alcun vaglio critico la tesi del contribuente che gli assegni in questione fossero stati rilasciati a copertura di cambiali dallo stesso emesse a favore della ditta traente gli assegni (F.lli V. s.n.c.);

2.3) con il terzo motivo violazione del D.P.R n. 600 del 1973, art. 32, n. 4 e art. 39, comma 1, lett. c) , nonchè degli artt. 2727 e 2697 c.c., esprimendo triplice censura: A) la prima delle quali criticava – in quanto contra legem – l’affermazione secondo cui l’ufficio, pur legittimato all’accertamento dalla mancata risposta ai questionari, dovesse pur sempre ispezionare la contabilità; 8) la seconda criticava l’affermazione secondo cui gli assegni costituirebbero insufficiente prova presuntiva di evasione perchè titoli astratti; C) la terza censurava l’affermazione secondo cui sarebbe nella specie mancata la notifica dell’avviso di accertamento rilevando che, anche a ritenerla riferita in realtà all’omessa notifica del p.v.c. redatto nei confronti di terzi, essa sarebbe (in tali termini intesa) errata in diritto, atteso che, “prima della legge n. 205/01”, non v’era alcun obbligo di notificare tale atto alla parte, ma solo quello, nella specie pienamente adempiuto e comunque incontestato, di renderglielo conoscibile (indicandone gli estremi nell’avviso) e disponibile, con onere per la parte stessa di procurarselo;

2.4) con il quarto motivo, infine, violazione dell’art. 654 c.p.p., ed omessa motivazione, per avere la C.T.R. affermato che non poteva ignorarsi la assoluzione del M. in sede penale, senza spiegare il significato e comunque incorrendo in violazione della norma processuale richiamata, in quanto il giudicato penale non aveva rilievo nel processo tributario.

3. Con la sentenza in oggetto, la Corte ha espressamente preso in esame il primo motivo di ricorso (giudicandolo “inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non risulta nè riportato nè documentato il ricorso di primo grado del contribuente”, ciò impedendo alla Corte “di apprezzare la fondatezza delle asserzioni della Agenzia”) ed ha poi ritenuto i restanti motivi inidonei a contrastare l’autonoma ratio decidendi rappresentata dalla ritenuta nullità degli avvisi di accertamento in ragione della loro mancata notifica al contribuente: asserzione questa che – notava incidentalmente la Corte “indubbiamente è in contraddizione con il fatto assunto in premessa della sentenza che gli avvisi erano stati notificati, e che può intendersi come riferimento non agli avvisi di accertamento impugnati bensì ai PVC della Guardia di Finanza nei confronti del terzo presso cui erano stati reperiti gli assegni”.

Osservava infatti che “tale autonoma ratio decidendi non è stata censurata dalla Agenzia se non come extrapetizione nel primo motivo dichiarato inammissibile, nella epigrafe del quale viene menzionato anche il difetto di motivazione, argomento non sviluppato nel corpo del motivo, nel quale sul punto si rinviene solo la asserzione che la tesi della necessità di notifica al contribuente del PVC diretto al terzo era stata confutata dall’ufficio nei gradi precedenti di giudizio”.

Concludeva pertanto che “non esiste in ricorso un valido mezzo di impugnazione contro detta autonoma ratio che pertanto rimane immune da censura”.

4. Proprio contro tale affermazione si appunta il proposto ricorso per revocazione, rilevando l’Agenzia che con essa “la Corte è caduta in palese errore di fatto ritenendo che sul punto non vi fossero altre censure”.

Rimarca infatti la ricorrente che “il punto C del terzo motivo denunciava appunto la statuizione in questione, sotto il profilo della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), il quale non imponeva, prima della L. n. 205 del 2001, la notifica al contribuente accertato anche del p.v.c. redatto nei confronti di terzi, sul quale pure la norma prevede esplicitamente che possa basarsi l’accertamento, laddove la giurisprudenza anteriore alla novella considerava sufficiente l’indicazione e la messa a disposizione dell’atto richiamato, nella specie puntualmente rispettate”.

5. Il ricorso è inammissibile, richiedendo esso una non consentita opera di qualificazione e interpretazione del contenuto della sentenza revocanda e, correlativamente, di quella della C.T.R. e dei motivi dei ricorso per cassazione.

La svolta doglianza muove infatti dal presupposto che la S.C., nella sentenza revocanda, abbia individuato la autonoma ratio decidendi ritenuta idonea a reggere da sola la sentenza della C.T.R. nell’accertamento (da parte della C.T.R.) della omessa notifica dei p.v.c. richiamati dagli avvisi di accertamento: donde la censura che, l’aver ritenuto un tale accertamento non colpito da alcun valido mezzo di impugnazione, è frutto di errore percettivo, dal momento che, in realtà, argomentazioni critiche dirette a contestarne la fondatezza erano in realtà contenute nella lettera C) del terzo motivo dei ricorso per cassazione.

Il detto presupposto non trova però univoco e immediato riscontro nel testo della sentenza di cui si chiede la revocazione.

In essa si legge testualmente: “rimane… non equivoco dalla lettura del provvedimento che il Giudice di appello ha ritenuto espressamente sufficiente per la reiezione del gravame la mancata notifica degli avvisi di accertamento al contribuente, da cui derivava, ad avviso della CTR, la lesione del diritto alla difesa del medesimo e la nullità di tali avvisi”.

Sembrerebbe dunque che sia la mancata notifica “degli avvisi di accertamento” (non dei p.v.c. da questi richiamati) la ratio decidendi cui la Corte fa riferimento per rilevarne la mancata impugnazione da parte della ricorrente (se non con il primo motivo giudicato inammissibile per difetto di autosufficienza), in una alla idoneità a reggere da sola la decisione con la conseguente irrilevanza di tutti gli altri motivi: del che si trae conferma proprio dal riferimento, quale unico (ma inammissibile) motivo che toccava tale parte della sentenza impugnata, al primo, nel quale per l’appunto si censurava, sotto il profilo della extrapetizione, il riferimento da parte della C.T.R. alla mancata notifica degli avvisi di accertamento (e non dei p.v.c. da questi richiamati).

Vero è che subito dopo la Corte rileva che trattasi di “asserzione quella, appunto, della mancata notifica degli avvisi di accertamento, n.d.r. indubbiamente in contraddizione con il fatto assunto in premessa della sentenza che gli avvisi erano stati notificati, e che può intendersi come riferimento non agli avvisi di accertamento impugnati bensì ai PVC della Guardia di Finanza nei confronti del terzo presso cui erano stati reperiti gli assegni”. Si tratta, però, di precisazione che è certamente possibile leggere, tanto più ove si considerino gli altri già richiamati indici testuali, solo come passaggio incidentale che non vale a modificare o a correggere – in funzione della individuazione dalla ratio decidendi e della valutazione dei motivi di ricorso rispetto ad essa – il significato dell’affermazione contenuta nella sentenza della C.T.R. (mancata notifica “degli avvisi di accertamento”), ma solo a rimarcare che, per quanto si tratti di asserzione erronea e verosimilmente frutto di un mero errore materiale dal momento che la C.T.R. non poteva che riferirsi ai p.v.c., essa tuttavia, siccome non espressamente impugnata neppure sotto tale profilo, rimaneva idonea a sorreggere da sola la sentenza.

In tale contesto non è possibile ravvisare – nella individuazione (da parte della S.C. nella sentenza revocanda) della ragione giustificatrice della sentenza della C.T.R. e della pertinenza rispetto ad essa dei motivi di ricorso – un errore percettivo con i necessari caratteri della oggettività, decisività e immediata emergenza dagli atti, palesandosi essa piuttosto quale frutto di un’opera qualificatoria – e dunque di un giudizio – del materiale sottoposto all’esame della Corte: opera come tale insuscettibile di sindacato in sede di revocazione.

E’ appena il caso al riguardo di rammentare che, secondo principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti – con i caratteri della evidenza e della obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini – e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati, risolvendosi questa ben diversamente in preteso errore di giudizio della Corte, non suscettibile di formare oggetto di ricorso per revocazione (v. ex multis Sez. 6-5, n. 4456 del 05/03/2015, Rv. 634487; Sez. 6-3, n. 12655 del 18/06/2015, Rv.

635883; Sez. L, n. 27451 del 09/12/2013, Rv. 629177; Sez. U, n. 26022 del 30/10/2008, Rv. 605295).

Nel caso di specie, per le ragioni appena illustrate, non può ravvisarsi nessuno dei detti presupposti posto che: a) il sindacato richiesto postula, come detto, un’opera ricostruttiva della valutazione della ratio decidendi della sentenza della C.T.R. quale ritenuta dalla Corte di cassazione: opera ricostruttiva certo di non immediata e oggettiva evidenza; b) l’omissione dell’esame della censura di cui alla lettera C del terzo motivo di ricorso per cassazione di per sè non emerge con i caratteri dell’evidenza e oggettività richiesti, posto che la Corte ha riservato una omnicomprensiva valutazione di inammissibilità, per irrilevanza, a tutti i motivi di ricorso diversi dal primo, genericamente e complessivamente considerati; c) quand’anche tale omissione si potesse ritenere sussistente, la sua decisività non potrebbe predicarsi in termini di certezza ed evidenza, ma resterebbe subordinata a sua volta alla valutazione di cui sub a).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non avendo controparte svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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