Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13755 del 31/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.31/05/2017),  n. 13755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28240/2011 proposto da:

Banca di Credito Popolare Soc. Coop. per azioni a r.l., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Condotti n. 9, presso l’avvocato Schettino Maria

Antonietta, rappresentata e difesa dall’avvocato Iacoviello Luciano,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili

C.M., C.L. e C.O., in persona del

curatore Dott. S.S., elettivamente domiciliato in Roma,

Via Panaro n. 11, presso l’avvocato Bartimmo Vincenzo Alberto,

rappresentato e difeso dall’avvocato Tartaglia Rosa, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1693/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2017 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Banca di credito popolare propose opposizione allo stato passivo del fallimento della s.n.c. (OMISSIS) e dei soci in proprio ( C.M., L. e O.) chiedendo di essere ammessa al concorso, in parte al chirografo e in parte con prelazione ipotecaria, per crediti fondati su decreti ingiuntivi;

il tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi rigettò l’opposizione e accolse la domanda riconvenzionale formulata dalla curatela del fallimento, di condanna della banca alla restituzione di somme incamerate a titolo di interessi la parte superiore al tasso soglia usurario;

il gravame della banca veniva rigettato dalla corte d’appello di Napoli con sentenza in data 16-5-2011, in quanto i decreti ingiuntivi non erano opponibili avendo acquisito efficacia di giudicato solo in conseguenza dei provvedimenti adottati dal presidente del tribunale ai sensi degli artt. 653 e 308 c.p.c., in data successiva al fallimento, e in quanto il motivo afferente l’inammissibilità della riconvenzionale nel processo di opposizione allo stato passivo era generico in base all’art. 342 c.p.c., siccome meramente ripetitivo della tesi respinta in primo grado e incentrato su questione nuova;

la banca ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi, ai quali il fallimento ha replicato con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 95, comma 3 e dell’art. 647 c.p.c., stante l’efficacia di giudicato dei decreti ingiuntivi posti a corredo della domanda di ammissione, essendosi trattato di decreti opponibili perchè divenuti definitivi in data anteriore alla dichiarazione di fallimento;

il motivo è infondato;

il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo aver controllato la ritualità della notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell’opponente, esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.; in caso di opposizione, invece, come si evince dal coordinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c., occorre che il relativo giudizio si sia estinto e che, al momento della sentenza di fallimento, sia decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l’ordinanza di estinzione (v. di recente Cass. n. 3987-16);

è quindi necessario che prima del fallimento intervenga l’ordinanza di estinzione non più soggetta a reclamo;

nel caso di specie risulta dalla sentenza, e non è controverso, che il provvedimento contenente la dichiarazione di esecutività e di estinzione del giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 36 del 1998, era stato adottato il 19-4-2006, mentre quello contenente la pronuncia di estinzione del giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 35 del 1998, era stato adottato il 20-10-2006; il primo motivo non ha dunque fondamento, essendo stato il fallimento dichiarato, sempre in base alla sentenza, “con sentenza del febbraio/marzo 2006”;

col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 98, perchè la curatela non poteva introdurre, nell’opposizione allo stato passivo, domande riconvenzionali;

il secondo motivo è inammissibile in quanto eccentrico rispetto alla ratio decidendi con la quale la corte d’appello ha ritenuto inammissibile la corrispondente censura ivi prospettata; le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, su relazione del cons. Dott. Terrusi (est.), il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA