Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13755 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. PACINOTTI 5/D, presso lo studio dell’avvocato CHIEFARI

MARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati COSENTINO ANGELO,

LIBONATI COSIMO DAMIANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A. (OMISSIS), B.F.

(OMISSIS), I.E. (OMISSIS), D.M.

V. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI

PASQUALE, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANZARO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 426/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 20.5.2010, depositata il 3/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Angelo Cosentino che chiede la

trattazione del ricorso in pubblica udienza;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Giovanni Pasquale Mosca che

insiste per il rigetto del ricorso e chiede la condanna alle spese;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.M., con ricorso del 27 agosto 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti di D.M.V., B.F., I.E. ed F.A., la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 426/10 del 20 maggio-3 giugno 2010, con la quale la Corte – pronunciando sull’appello proposto dal S. nei confronti degli odierni intimati avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 334/2010 del 12-18 marzo 2010 (con la quale era stata pronunciata la decadenza dell’ing. S.M. dalla funzione di sindaco del Comune di (OMISSIS) per incompatibilità con la funzione) – ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello;

che resistono, con controricorso, D.M.V., B. F., I.E. ed F.A.;

che la Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile il ricorso in appello – proposto ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 70, commi 3 e 4, e del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82, comma 2 -, perchè il ricorso, unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione ed alla relazione di notificazione agli odierni intimati, era stato depositato nel corso della udienza di discussione del 20 maggio 2010, oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notificazione dello stesso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i due motivi del ricorso – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che:

a) la decadenza dall’impugnazione per l’omesso od intempestivo deposito del ricorso in appello nella cancelleria della corte entro dieci giorni dalla data della notificazione dello stesso ricorso – prevista per il giudizio di primo grado dal combinato disposto del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, commi 3 e 5 – non è invece stabilita per il giudizio d’appello dallo stesso D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, comma 2; b) in tal senso si è pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza n. 19233 del 2009; c) gli odierni intimati si sono ritualmente costituiti nel giudizio d’appello, senza eccepire alcunchè al riguardo; d) detto deposito del ricorso e, in difetto, la sanzione della decadenza non rispondono alle esigenze di celerità e snellezza richieste dalla natura e dall’oggetto del giudizio; e) il combinato disposto del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, commi 3 e 5, e art. 82, comma 3, ove interpretato nel senso ritenuto dai Giudici a quibus, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., sia perchè intrinsecamente irragionevole – non essendo congruo rispetto alle esigenze di celerità richieste per il giudizio elettorale -, sia perchè rispondente ad un formalismo astratto – non essendo preordinato alla instaurazione del contraddittorio, garantita dalla rituale notificazione del ricorso;

che il ricorso è manifestamente infondato;

che dall’esame diretto degli atti – consentito a questa Corte dalla natura processuale dei vizi denunciati -emerge che: a) il ricorso in appello del S. avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 334/2010 del 12-18 marzo 2010 (con la quale era stata pronunciata la decadenza dell’ing. S.M. dalla funzione di sindaco del Comune di (OMISSIS) per incompatibilità con la funzione) è stato depositato nella Cancelleria della Corte d’Appello di Catanzaro in data 9 aprile 2010; b) la notificazione di tale ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione del 13 aprile 2010, agli odierni controricorrenti è stata tempestivamente eseguita dal ricorrente in data 17-19 aprile; c) la copia del ricorso e del decreto con la prova dell’avvenuta notifica è stata depositata nel corso dell’udienza di discussione del 20 maggio 2010, come risulta dall’attestazione del cancelliere;

che, sulla base di dette circostanze, peraltro incontestate, non può che essere confermato il costante orientamento di questa Corte secondo il quale, in materia di contenzioso elettorale, l’instaurazione del giudizio di appello richiede – a norma del combinato disposto degli artt. 82, commi 3 e 5 (relativi al giudizio di primo grado), e 82 commi 2 e 3 (che richiama per l’appello le norme di procedura ed i termini relativi al giudizio di primo grado), del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (nei testi sostituiti dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1147, art. 1), e ai fini della procedibilità del gravame – che, dopo il deposito in cancelleria del ricorso originale e la notificazione del medesimo con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione, sia compiuto, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione, il deposito in cancelleria del ricorso notificato (integrante la costituzione in giudizio dell’appellante), che deve risultare dall’attestazione ufficiale del cancelliere (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 10546 del 2008, 6425 del 2002, 4343 del 1997, 7158 del 1996);

che, in particolare, tale orientamento – che qui si intende ribadire – risulta inequivocabilmente confermato dalla piana interpretazione del quadro normativo di riferimento;

che infatti, quanto al giudizio elettorale di primo grado: a) il D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, comma 3, secondo e terzo periodo, dispone: Il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della udienza, deve essere notificato … entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale … ; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione deve essere poi depositata nella cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell’avvenuta notifica giudiziaria …; b) il comma 5 dello stesso art. 82 stabilisce: Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza;

che è del tutto evidente, per un verso, che l’onere del ricorrente di depositare nella cancelleria del giudice adito, entro dieci giorni dalla notificazione, la copia notificata del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione integra l’atto di costituzione in giudizio e corrisponde all’onere di costituzione dell’attore nell’ordinario giudizio di cognizione, di cui all’art. 165 cod. proc. civ. , e, per l’altro, che il termine di dieci giorni per tale costituzione in giudizio, da rispettare a pena di decadenza – considerato insieme a tutti gli altri brevi termini previsti sia per la fase introduttiva del giudizio, sia per l’eventuale fase dell’istruzione probatoria (relativamente alla quale il comma 7 dell’art. 82 sancisce che tutti i termini del procedimento sono … ridotti alla metà), sia per le fasi della decisione e della pubblicazione della sentenza – è preordinato, al pari degli altri, alla concentrazione ed alla speditezza del relativo processo, in relazione alla natura ed all’oggetto della causa che attengono all’esercizio ed alla realizzazione di diritti politici fondamentali garantiti dall’art. 51 Cost.;

che inoltre, quanto al giudizio elettorale d’appello: a) lo stesso D.P.R. n. 670 del 1960, art. 82/2, comma 2, dispone: Il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della udienza, deve essere notificato … entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale; b) lo stesso art. 82/2, comma 3 stabilisce: Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado;

che è del pari evidente che tali prescrizioni, dettate anche mediante il richiamo delle norme di procedura e dei termini stabiliti per il giudizio di primo grado, non possono non comprendere sia l’ovvio onere dell’appellante di costituirsi nel giudizio di impugnazione dallo stesso promosso, sia il rispetto anche del termine di dieci giorni dalla notificazione previsto appunto per la costituzione nel giudizio di primo grado, risultandone altrimenti frustrato -contrariamente a quanto opinato dal ricorrente – lo scopo di speditezza che informa la complessiva strutturazione e scansione temporale di tale tipo di processo nei vari gradi e fasi del giudizio;

che, del resto, anche nell’ordinario giudizio di appello l’omessa costituzione in termini dell’appellante comporta la grave sanzione dell’improcedibilità dell’appello che per di più, se dichiarata, ne preclude la riproposizione anche se non è decorso il termine per l’impugnazione fissato dalla legge (cfr. il combinato disposto dell’art. 347 c.p.c., dell’art. 348 c.p.c., comma 1, e dell’art. 358 cod. proc. civ.);

che sono irrilevanti, poi, la regolare instaurazione del contraddittorio in appello con gli odierni controricorrenti e la circostanza che questi non abbiano eccepito alcunchè circa l’irritualità del deposito del ricorso loro notificato, in quanto la decadenza dal diritto di proporre impugnazione, comminata dalla legge, forma oggetto di questione assolutamente preliminare e rilevabile anche d’ufficio (cfr. la giurisprudenza dianzi citata);

che, infine, la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, commi 3 e 5, e art. 82/2, comma 3, – ove interpretato nel senso che l’appellante, il quale non abbia depositato nella cancelleria della corte d’appello, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione, copia dello stesso ricorso, decade dal diritto di impugnazione, per l’assunta violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., è manifestamente infondata;

che infatti, quanto alla denunciata irragionevolezza della norma ed alla assunta violazione del diritto di difesa del ricorrente, le considerazioni che precedono mostrano che la prevista decadenza dall’impugnazione a causa dell’inosservanza del termine di dieci giorni dalla notificazione del decreto per la costituzione in giudizio è proprio preordinata a garantire la speditezza del processo elettorale e che l’entità di tale termine – pari del resto a quello ordinario di cui all’art. 165 cod. proc. civ. – è più che sufficiente per il compimento di un atto processuale (costituzione in giudizio) estremamente semplice, ciò a prescindere dalla più generale considerazione che, secondo la costante giurisprudenza del Giudice delle leggi, in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (Corte costituzionale, sentenza n. 17 del 2011, n. 4. del Considerato in diritto, nonchè, ex plurimis, sentenze n. 22 9 e n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 237 del 2007; ordinanze n. 134 del 2009 e n. 67 del 2007);

che, del resto – a riprova della coerenza del legislatore nella conformazione omogenea dei vari tipi di processo elettorale attribuiti alla cognizione della giurisdizione ordinaria -, va rammentato che una disciplina sostanzialmente identica a quella qui censurata è prevista per i giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia (L. 24 gennaio 1979, n. 18, art. 44, comma 1, recante Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, nel testo modificato dalla L. 24 marzo 2004, n. 78, art. 2, comma 1, lettera m, recante Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio), promossi dinanzi alla competente corte d’appello:

infatti, i commi 3 e 5 dell’ora menzionato art. 44 contengono norme sostanzialmente identiche a quelle stabilite nei citati D.P.R. n. 570 del 1960, art. 82, commi 3 e 5e, relativamente ad essi, è stato confermato da questa Corte il principio per cui, nelle controversie in materia di eleggibilità alla carica di parlamentare europeo, la decadenza che sanziona, per il ricorrente, l’inosservanza dell’obbligo di depositare gli atti e i documenti nel termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso determina l’improcedibilità del giudizio, rilevabile anche d’ufficio (cfr. la sentenza n. 3608 del 2007);

che inoltre, quanto alla denunciata violazione dell’art. 111 Cost., l’eccezione di incostituzionalità è del pari manifestamente infondata, perchè i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, sono assicurati proprio dalla speditezza con cui si perviene ad una decisione di merito, senza che – per le ragioni già dette – le decadenze comminate dal legislatore siano idonee ad incidere su detti principi;

che, con la memoria di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 2, il ricorrente non adduce argomenti tali da indurre questa Corte a rimeditare i su riportati e condivisi orientamenti;

che, in particolare, il richiamato precedente di cui alla sentenza di questa Corte n. 19233 del 2009 non è pertinente, in quanto il principio di diritto con essa affermato – secondo cui, in tema di contenzioso elettorale, il deposito in cancelleria dell’atto di integrazione del contraddittorio (nella specie, nei confronti del pubblico ministero nel giudizio di appello) non è soggetto ad alcun termine, ma può aver luogo fino all’udienza di discussione, non essendo applicabile, in assenza di un’espressa previsione, il termine perentorio previsto dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82, comma 3, per il deposito in cancelleria del ricorso introduttivo, e non potendosi desumere il termine in questione dalla disciplina processuale generale, che non commina alcuna decadenza per il deposito tardivo dell’atto di chiamata in causa e di quello per integrazione del contraddittorio, fatta eccezione per il ricorso per cassazione o per la domanda di revocazione, mentre l’esigenza di concentrazione del processo è soddisfatta dalla perentorietà del termine fissato per la notificazione dell’atto, e la possibilità di verificare la tempestività di tale notificazione è assicurata dall’adempimento dell’onere, incombente alla parte interessata, di fornire la prova di aver dato corso alla notifica nel termine fissato – si riferisce con ogni evidenza alla fattispecie del deposito nella cancelleria dell’eseguito atto di integrazione del contraddittorio per ordine del giudice, la quale è non solo estranea a quella in esame, ma anche, a differenza di questa, priva di espressa previsione nella speciale disciplina di cui al D.P.R. n. 570 del 1960;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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