Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13755 del 20/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13755
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14525-2020 proposto da:
J.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 1033/2020 del TRIBUNALE di TORINO,
depositato il 12/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI
MARZIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – J.I., cittadino del Gambia ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 12 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Torino ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Non spiega difese l’amministrazione incussi, nessun rilievo potendosi riconoscere ad una comparsa di costituzione depositata per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. – Il primo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. C, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando la sentenza impugnata per aver negato che il Gambia sia attraversato dalla violenza indiscriminata e da conflitto armato.
Il secondo mezzo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando il diniego della protezione umanitaria.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso è inammissibile.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Lo sono laddove censurano, entrambi, la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, giacchè l’art. 360 c.p.c., non considera un vizio di tal fatta.
E’ poi inammissibile la denuncia di violazione di legge di cui al primo motivo, giacchè la censura non pone in alcun modo in discussione il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, ma contrasta l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale, attraverso la debita citazione delle fonti informative considerate, in ordine alla insussistenza, nel paese di provenienza, di una situazione riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021