Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13755 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 18/08/2011), n.17355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DEMAS S.A.S. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore Sig. D.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FOLIGNO 10, presso lo studio dell’avvocato ERRANTE MASSIMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SCIORTINO TERESA MARIA giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del proprio

Procuratore Speciale Dott. F.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato

VITOLO MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VIVORI ENZO giusta delega in calce al ricorso notificato;

– ricorrente Incidentale –

contro

DEMAS S.A.S. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore Sig. D.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FOLIGNO 10, presso lo studio dell’avvocato ERRANTE MASSIMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SCIORTINO TERESA MARIA giusta

delega a margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 144/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

TERZA SEZIONE CIVILE, emessa il 12/4/2007, depositata il 15/02/2008,

R.G.N. 1599/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato MASSIMO VITOLO;

udito l’Avvocato ENZO VIVORI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibilità del ricorso incidentale; spese

compensate.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 3 gennaio 1996 la Demas s.a.s. di Suliotti Ennio conveniva innanzi al Tribunale di Palermo la Milano Assicurazioni spa.

Esponeva di avere intrattenuto con la società convenuta un rapporto di agenzia dal quale, in conseguenza delle inadempienze addebitabili alla Milano, era receduta con effetto dell’1 gennaio 1996, trattenendo, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni gravanti sulla Milano, il saldo di gestione. Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento delle indennità dovute secondo il contratto e gli accordi collettivi di categoria; nonchè al risarcimento dei danni patiti.

La Milano Assicurazioni spa, costituitasi, eccepiva preliminarmente la incompetenza del Tribunale adito (competente essendo quello di Milano); nel merito, contestava le pretese avanzate dalla Demas e ne chiedeva il rigetto, proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme derivanti dal contratto ormai sciolto e accertati in sede di riconsegna dell’agenzia; eccependo comunque la compensazione tra i reciproci crediti. Su tale riconvenzionale la società attrice proponeva altra riconvenzionale per il pagamento delle provvigioni maturate dopo lo scioglimento del rapporto.

Con sentenza non definitiva del 30 gennaio – 14 aprile 1997 il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla Demas sas e di quella riconvenzionale avanzata dalla Milano Assicurazioni spa, condannava la prima al pagamento, in favore della società convenuta, della somma di L. 130.167,719, equivalente alla differenza tra i rispettivi crediti; e compensava interamente tra le parti le spese processuali.

Il Tribunale premetteva che secondo la normativa applicabile nella specie il recesso della Demas dal rapporto di agenzia non escludeva il diritto alla corresponsione delle indennità se era dovuto a giusta causa; inoltre osservava il Tribunale che i rapporti tra la Milano Assicurazioni e la Safin erano estranei alla controversia in esame e che il recesso della Demas non era determinato da giusta causa ed alla società attrice non spettava nè indennità per lo scioglimento del contratto, nè il risarcimento del danno ma soltanto l’indennità prevista (anche in caso di recesso) in base alla contrattazione collettiva.

Proponeva appello la Demas e, costituitasi la società assicuratrice appellata, la Corte d’Appello di Palermo, con la decisione in esame in data 15.2.2008, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva ad Euro 14.042,67 la somma al cui pagamento era condannata la Demas. Affermava, in particolare, la Corte territoriale:

“giustamente il primo giudice ha ripetutamente sottolineato nella impugnata sentenza la estraneità alle vicende negoziali Demas – Milano di quelle afferenti la Milano e la Safin s.r.l., che sarebbero peraltro oggetto di altro giudizio pendente tra queste parti. Neppure dette vicende negoziali potevano essere esaminate o rilevano quale parametro della diligenza e della lealtà negoziale di Milano s.p.a., come prospettato dalla Demas….non pare, insomma, che la clausola generale di buona fede possa essere invocata dalla parte per stigmatizzare la condotta scorretta e in malafede della controparte non già nei propri confronti, bensì nei riguardi dei terzi”;

inoltre che “va osservato che nella specie rilievo decisivo assume la circostanza che la determinazione della Milano relativa alla aliquota provvigionale, fissata nella misura del 15% con nota datata 20 giugno 1994 ad integrazione e parziale modifica di quanto contenuto nella lettera di incarico agenziale, veniva accettata della Demas s.a.s.

che sottoscriveva, per accettazione, appunto, la richiamata missiva del 20 giugno 1994”; infine che “la anzianità convenzionale è stata esplicitamente riconosciuta alla Demas con missiva della Milano del 27 dicembre 1993 avente ad oggetto anzianità di mandato agenziale;

e, si ripete, non pare che tale accordo sia stato modificato dalla rivalsa richiesta alla Demas è peraltro già prevista all’atto del conferimento di incarico, affermandosi al riguardo che l’agente si impegna a versare all’Impresa, a titolo di rivalsa, tutte le indennità che verranno liquidate all’agente cessato, prendendo atto che l’Impresa si riserva di comunicare, per iscritto, il relativo ammontare.

Ricorre quest’ultima per cassazione in via principale con un unico articolato motivo e relativo quesito; resiste con controricorso la Milano Assicurazioni, che a sua volta propone ricorso incidentale, con un unico motivo e relativo quesito. La Demas ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce difetto di motivazione e violazione degli artt. 2119 e 1749 c.c. con riferimento alla ritenuta legittimità di recesso per giusta causa ed alla conseguente richiesta di risarcimento danni.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè artt. 2702 e 2703 c.c. “con riferimento alla decorrenza dell’anzianità del rapporto agenziale ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto”.

A sua volta la Demas, in controricorso, eccepisce l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale della Milano per difetto di procura in quanto “la delega del procuratore speciale dr. F.S. della Milano Assicurazioni s.p.a. ai loro difensori risulta apposta in calce al ricorso notificato in data 23.3.2009 e, pertanto, non può essere ritenuta validamente concessa ai sensi degli artt. 365 e 370 c.p.c., per i quali il ricorso e il controricorso devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritti nell’apposito albo, munito di procura speciale”.

Si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Preliminarmente si rileva l’infondatezza dell’eccezione avente ad oggetto l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale della Milano per difetto di procura risultando ad essa apposta in calce e come tale funzionalmente collegabile alle relative attività processuali.

Non meritevoli di accoglimento sono entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso principale si osserva che la legittimità di recesso per giusta causa è stata oggetto di compiuto accertamento da parte della Corte territoriale sulla base, come sopra esposto, di una valutazione di rapporti negoziali tra soggetti diversi, per cui la censura sul punto configura una quaestio facti non ulteriormente esaminabile nella presente sede di legittimità. Riguardo poi al ricorso incidentale deve osservarsi che lo stesso pecca di specificità e comporta comunque, come emerge dal relativo quesito, l’esame di documenti non effettuabili da parte di questa Corte, tra l’altro incorrendo il ricorrente nella violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Sulla base della reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della seguente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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