Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13755 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16767/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 54/8/2010, depositata il 28/04/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

aprile 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Mario Capolupo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

SOLDI Anna Maria, la quale ha concluso per l’accoglimento del primo e

del secondo motivo, assorbiti i rimanenti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 28/4/2010 la C.T.R. della Liguria confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da A.M.C., socia al 50% della A.F. s.n.c., contro l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate – sulla scorta della rettifica del reddito societario per il 2004, fondata sull’applicazione dello studio di settore TD32U (navalmeccanica) – aveva rideterminato, a fini Irpef, un maggior reddito da partecipazione.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate articolando quattro motivi.

La contribuente, benchè ritualmente evocata giudizio, non ha svolto difese nel presente giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 102 c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Rileva che, stante l’unitarietà dell’accertamento condotto nei confronti della società e dei soci e il conseguente litisconsorzio necessario tra di essi, la mancata integrazione del contraddittorio comporta la nullità di tutte le attività processuali conseguenti e il regresso del processo in primo grado.

4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, nn. 2 e 4, n relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, mancando nella sentenza impugnata ogni riferimento all’oggetto del giudizio, così come ogni accenno alle ragioni del contendere e alle contrapposte posizioni assunte dalle parti. Lamenta la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza di primo grado, tali da non consentire di ritenere che alla condivisione del primo giudizio la C.T.R. sia pervenuta attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62-bis e 62-

sexies, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, nonchè della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10; D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. confermato il giudizio di illegittimità del recupero in quanto fondato sullo scostamento tra redditi dichiarati dalla società partecipata dalla contribuente e redditi risultanti dallo studio di settore.

6. Con il quarto motivo la ricorrente deduce infine insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Rammentato in premessa che, sia in primo grado che in sede di impugnazione, essa amministrazione aveva evidenziato che, nel corso del contraddittorio instaurato prima della notifica dell’avviso di accertamento, la società si era dichiarata disponibile ad una adesione su maggiori ricavi quantificabili in Euro 52.000,00, con ciò implicitamente riconoscendo la non congruità dei ricavi dichiarati sia pure per un importo inferiore a quello indicato dall’ufficio, lamenta che dalla motivazione adottata non è dato comprendere quali elementi siano stati valorizzati dal giudice d’appello al fine di giungere alla conferma dell’integrale annullamento della ripresa.

7. E’ fondato il primo motivo di ricorso di rilievo preliminare e assorbente.

Occorre infatti rammentare che, secondo consolidato orientamento, a partire dall’arresto di Cass. Civ., Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone o delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle medesime, configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che il giudizio avente ad oggetto il reddito da partecipazione in una società di persone celebrato, come nel caso di specie, senza la partecipazione anche della società e degli altri soci, è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

Invero, come evidenziato nel citato arresto, “in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabllità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddicono ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

Poichè è pacifico che nella fattispecie in esame il contraddittorio non sia stato integrato – nei confronti dei soci su cui si rifletterà il medesimo reddito societario, in proporzione al reddito da partecipazione ed alla conseguente IRPEF da essi dovuta – e poichè non ricorre il presupposto esonerativo considerato da questa Corte nella sentenza n. 14815/2008 (perchè i ricorsi in primo grado non sono stati simultaneamente proposti ed esaminati), in ossequio al principio sopra richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di La Spezia), affinchè provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti necessarie (analogo esito, mette conto evidenziare, hanno avuto del resto i ricorsi proposti dall’Agenzia avverso le sentenze rese nei giudizi separatamente promossi dalla società e dai soci: v. Sez. 6-5, Ordinanze nn. 25091 e 25092 del 07/11/2013).

Resta naturalmente assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso introduttivo rispetto al formarsi della citata giurisprudenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullità dell’intero processo, compensandone le spese.

Rimette le parti avanti la Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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