Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13755 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 03/07/2020), n.13755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 30132-2018 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in Pesaro, via Castelfidardo

26, presso lo studio dell’avv. Antonio Fraternale, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore

(OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 6425/2018 del Tribunale di Ancona, depositato

il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2019 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- B.F., di origine (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Ancona avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione sussidiaria) e del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 21 maggio 2018, il Tribunale ha respinto il ricorso.

2.- Il Tribunale ha rilevato, in particolare, come nella specie difettino le condizioni occorrenti per l’accoglimento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato: “le dichiarazioni del ricorrente in merito alle motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il proprio Paese, anche laddove credibili, restano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e di giustizia comune, atteso che gli aspetti evidenziati in ricorso integrano personali timori privi di elementi concreti di riscontro”.

Difettano altresì – ha proseguito la pronuncia – pure le condizioni prescritte per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Come emerge tra l’altro dal report EASO del marzo 2017, dal report del Dipartimento di Stato americano dell’aprile 2018 e dal report di Amnesty International 2017/18, il (OMISSIS) non presenta particolari criticità sotto il profilo della situazione sociale e politica. Non sembra sussistere, d’altro canto, il “rischio che il richiedente sia sottoposto a pena capitale o trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine”.

In punto di protezione umanitaria, il richiedente non ha evidenziato – ha concluso il Tribunale – peculiari situazioni di vulnerabilità specifiche alla propria persona.

3.- Avverso questo provvedimento B.F. presenta ricorso, affidandosi a un motivo di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il motivo di ricorso assume “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. b) laddove non viene considerata e sussunta nell’ambito di applicazione della detta norma la motivazione religiosa sottesa all’istanza di protezione internazionale proposta dal ricorrente e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), art. 3 e art. 5, lett. c.) in relazione alla sussistenza di un danno grave, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con conseguente omesso esame della situazione d’instabilità politico democratica e rischio di un serio pericolo di essere perseguitato per presenza di gruppo estremistici diffusi nell’intero Paese ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Nel concreto del suo svolgimento, il motivo svolge tre censure: anzitutto, che “è solo apparente la motivazione” del Tribunale in punto di “attendibilità di quanto rappresentato dal ricorrente”; inoltre, che il Tribunale non ha considerato che la “minaccia di danno grave può essere portata anche da un agente non statale, ai sensi dell’art. 5, lett. c del sopramenzionato decreto, come nel caso di specie… il gruppo di persone avversarie dei miei fratelli”; infine, che era preciso dovere del giudice di primo grado verificare la credibilità del narrato del sig. B.F. acquisendo informazioni sul Paese di origine dello stesso in ordine ai gravi fatti raccontati per verificare se, effettivamente, nel caso di liti tra famiglie per questioni famigliari vi sia il concreto rischio di violente rappresaglie e/o vendette private”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

La prima censura non si confronta con la ratio decidendi della decisione. Che non sta, come invece assume il ricorrente, in una valutazione di non credibilità della narrazione effettuata, quanto piuttosto nel fatto che quanto narrato dallo stesso non viene oggettivamente a integrare i presupposti previsti per il riconoscimento del diritto di rifugio.

Quanto alla seconda e alla terza censura, è da osservare che secondo la giurisprudenza di questa Corte -, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella pronuncia impugnata, è onere della parte ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza e al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, indicare gli atti e i modi in cui la questione è stata specificamente sollevata e trattata nell’ambito del merito (cfr. Cass., 18 ottobre 23675; nonchè, da ultimo, Cass., 31 marzo 2020, n. 23675). Il che, nella specie, non avviene, posto che il decreto impugnato non fa menzione nè di minacce portate da “persone avversarie” ai fratelli dell’esponente, nè di liti per “questioni immobiliari”.

6.- Non ha luogo provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, non essendosi costituito il Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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